Art. 1367 c.c.
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Interpretazione di clausola statutaria arbitrale e rapporti fra società e suoi organi
Una clausola statutaria va interpretata alla luce dei principi previsti dalla legge per gli atti negoziali come quelli di cui agli artt. 1362, 1365 e 1367 c.c.
La clausola in virtù della quale è devoluta ad un arbitro ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra i soci o tra questi e la società, anche se promossa da amministratori e sindaci o revisore, se nominati, ovvero nei loro confronti, e che abbia per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, si applica estensivamente anche alle controversie sussistenti tra la società e i suoi organi; ciò, conformemente a quanto previsto dall’art. 808-quater c.p.c., secondo cui la convenzione arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce (nella specie si trattava della domanda di accertamento della illegittimità della delibera di revoca di amministratore delegato).
Scissione non proporzionale di s.r.l. e tutela risarcitoria del socio
Gli effetti della scissione, dopo l’iscrizione dell’atto, diventano definitivi, ovvero irretrattabili, per cui la data di decorrenza degli stessi rappresenta anche il momento a partire dal quale gli effetti dell’operazione non possono più essere né contestati né revocati; di conseguenza gli interessi che risultino lesi dall’illegittimità dell’operazione sono oggetto di tutela sul piano esclusivamente risarcitoria ai sensi dell’articolo 2504 quater c.c.
Impugnazione di delibera assembleare di modifica di statuto consortile ed effetti della sospensione giudiziale
La sospensione giudiziale ex art. 2378, co. 3, c.c. di deliberazioni assembleari di società o consorzi non attiene alla sola “esecuzione” delle stesse, potendosi estendere alla loro “efficacia giuridica”; tanto avviene, infatti, [ LEGGI TUTTO ]