Art. 1375 c.c.
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Profili sostanziali sull’invalidità delle delibere assembleari per abuso di potere di maggioranza
La figura dell’abuso del potere di maggioranza non trova diretto fondamento nella legge, ma ha origini di matrice giurisprudenziale. Tale profilo di invalidità è considerato integrato laddove la delibera risulti arbitrariamente e fraudolentemente volta al perseguimento di interessi divergenti da quelli societari, ovvero preordinata alla lesione degli interessi dei soci di minoranza. Così delineata, è l’unica ipotesi in cui al giudice è concesso un esame del merito della delibera societaria, andando oltre un controllo di mera legalità formale. In tali ipotesi formalmente non vi è violazione di alcuna disposizione di legge o di atto costitutivo, ma il principio di maggioranza, usato per l’approvazione delle delibere societarie, viene strumentalizzato a danno degli interessi della minoranza assembleare.
Orientamento ormai consolidato sostiene che l’abuso di potere costituisca una violazione della clausola generale di correttezza e buona fede contrattuale nell’esecuzione del contratto sociale, che trova fondamento negli artt. 1175 e 1375 c.c., sull’assunto che le delibere assembleari costituiscono fondamentali momenti esecutivi del contratto di società. Tali norme impongono che i soci informino il proprio operato ai suddetti principi, imponendo un impegno di cooperazione in base al quale ciascun socio deve tenere condotte “idonee a soddisfare le legittime aspettative degli altri membri della compagine societaria” (Cass. 11 giugno 2003, n. 9353)
In sostanza, una delibera può definirsi invalida per abuso del potere di maggioranza quando essa non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società, o perché tesa al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico con quello sociale, oppure perché espressione di un’attività fraudolenta dei soci di maggioranza preordinata a ledere i diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza. Tali requisiti evidenziati non sono richiesti congiuntamente, ma in alternativa.
In tema di onere della prova, il socio che assume l’illegittimità della deliberazione per abuso della maggioranza sarà tenuto a provare che la maggioranza, attraverso il deliberato impugnato, abbia perseguito interessi extrasociali, ovvero che questi interessi erano finalizzati a danneggiare la minoranza. Soprattutto sarà onere della parte impugnante dimostrare che alla base della decisione della maggioranza non vi fosse alcun interesse sociale e che alcun vantaggio per la società possa derivarne.
Mancata ricostituzione del capitale sociale eroso da perdite rilevanti
Qualora il capitale sociale di una s.r.l. sia stato eroso da perdite rilevanti ai sensi dell’art. 2482-ter c.c. ed il corretto espletamento della procedura obbligatoria volta alla loro reintegrazione non sia andato a buon fine, l’assemblea va tempestivamente convocata per deliberare lo scioglimento obbligatorio della società ai sensi dell’art. 2484, co. 1, n. 4.
Contratto di cessione di azienda e valutazione della clausola risolutiva espressa
La clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 cod. civ., contenuta in un contratto di compravendita di azienda presuppone, per il suo esercizio, la valutazione dell’agire dei contraenti secondo il criterio generale della buona fede, sia quanto alla ricorrenza dell’inadempimento sia del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione. Ai fini della risoluzione di diritto del contratto, dunque, non basta la sola verificazione dell’inadempimento previsto nella clausola risolutiva espressa, in quanto anch’essa deve essere interpretata (art. 1366 cod. civ.) ed eseguita (art. 1375 cod. civ.) secondo buona fede. Il principio di buona fede diventa pertanto, in quest’ottica, canone di valutazione dell’effettiva esistenza di un inadempimento di uno dei contraenti e del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risolvere il contratto, dovendosi negare efficacia all’atto di esercizio del potere ex art. 1456 cod. civ. quando il mancato adempimento o ritardo nell’adempimento, pur previsto, sia oggettivamente di scarsa importanza.
Annullabilità della delibera assembleare per conflitto di interessi dei soci e abuso della maggioranza nella revoca di un amministratore
Ai fini dell’annullabilità di una delibera assembleare assunta in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 2373 cod. civ. è necessario che ricorrano tre elementi: a) la prova di resistenza, ossia l’approvazione della delibera con il voto decisivo del socio in situazione di conflitto; b) il contrasto tra l’interesse egoistico del socio e l’interesse sociale; c) il danno, anche solo potenziale, per la società. [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità dell’artista nella determinazione dell’inadempimento di una parte contrattuale. Il caso Renato Zero
Questioni in tema di sospensione di delibera self-executing e di delibera introduttiva di clausola compromissoria
L’art. 2378, co. 3, c.c., nel disciplinare il procedimento cautelare diretto ad ottenere la “sospensione dell’esecuzione della deliberazione”, non fa riferimento a quelle sole ipotesi in cui la delibera necessita di una fase strettamente materiale di attuazione della decisione, bensì ad una più ampia nozione di “efficacia” della deliberazione, rispetto alla quale l’esecuzione è un momento puramente eventuale. Alla luce di ciò, anche le delibere tecnicamente prive di esecuzione, cioè idonee a produrre effetti giuridici anche in assenza di una specifica attività esecutiva, possono essere sospese ex art. 2378, co. 3, c.c.
Il combinato disposto dell’art. 669-quater c.p.c. (“quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa.”) e dell’art. 35, co. 5, d.lgs.5/2003 (“la devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell’articolo 669-quinquies del codice di procedura civile”) impone di radicare la competenza sull’istanza cautelare ex art. 2378, co. 3, c.p.c. dinanzi al Tribunale investito della causa di merito, fino a quando lo stesso non si spogli della competenza ritenendo fondata l’eccezione di compromesso.
È nulla, in quanto avente oggetto illecito, la delibera assembleare con la quale si introduce nello statuto di una società una clausola compromissoria che attribuisca il potere di nomina degli arbitri a professionisti che, pur non rivestendo alcun ruolo all’interno della società, non forniscano le dovute garanzie di terzietà (in quanto tale delibera si pone in contrasto con l’art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003 il quale sancisce che “la clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società”).
È allo stesso modo viziata da nullità per illiceità dell’oggetto la delibera con la quale vengono introdotte delle cause di esclusione del socio che non sono riconducibili a ipotesi di inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto sociale, ma che si risolvono in inammissibili limitazioni del diritto dei soci di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti nei confronti della società.
Abuso di maggioranza
I canoni di buona fede e correttezza nell’esecuzione dei contratti assurgono a parametri della verifica sostanziale a legge delle delibere assembleari delle società, delineando, correlativamente, la figura dell’abuso o dell’eccesso di potere a danno dei soci di minoranza. La loro applicazione consente di invalidare delibere che, se ad una valutazione formale e scansionata dei singoli passaggi, appaiono perfettamente legittime, disvelano, ove valutate invece in termini sostanziali ed unitari, la volontà fraudolenta della maggioranza di ledere gli interessi dei soci di minoranza o di perseguire interessi extrasociali. I presupposti identificativi di tale vizio sono stati codificati dalla giurisprudenza che li ravvisa, alternativamente, nell’assenza di giustificazione della delibera medesima in un interesse della società, ovvero nella ricorrenza di un’intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza di ledere gli interessi dei soci di minoranza (si veda in particolare, in parte motivata, Trib. Roma sez. Imprese, 5/10/15, alla cui stregua: “l’abuso di potere è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari quando la deliberazione: a) non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società; deve pertanto trattarsi di una deviazione dell’atto dallo scopo economico – pratico del contratto di società per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale; b) sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli poiché è rivolta al conseguimento di interessi extrasociali. I due requisiti testé evidenziati non sono richiesti congiuntamente, ma in alternativa”).
È configurabile l’abuso della (regola della) maggioranza relativamente alla determina con cui siano modificati i quorum deliberativi previsti dallo statuto per le modificazioni dell’atto costitutivo e l’approvazione di decisioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale, quando la relativa delibera sia approvata col voto determinante del soggetto che così verrebbe a detenere il potere di modificare da solo la struttura organizzativa dell’impresa societaria.
Esclusione del socio di cooperativa: gravità dell’inadempimento e principio di buona fede
Nel deliberare l’esclusione del socio di cooperativa a causa di gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico (secondo quanto previsto dall’art. 2533, co. 2, n. 2), c.c.), l’assemblea deve valutare la sussistenza del requisito della gravità dell’inadempimento con riferimento al caso concreto e tenendo in considerazione il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto sociale. A tal proposito, la gravità dell’inadempimento deve essere rapportata anche al lasso temporale tra l’addebito e la sua contestazione.
Delibera di distribuzione degli utili e abuso di maggioranza
Deve essere esclusa la possibilità per la società di integrare la volontà assembleare in sede giudiziale (nella specie si trattava di un’impugnativa di delibera di distribuzione di utili per asserito abuso di minoranza). [ LEGGI TUTTO ]