Art. 1376 c.c.
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Assenza di soggettività giuridica in capo al trust
Effetto peculiare del trust non è quello di dare vita a un nuovo soggetto di diritto, bensì quello di istituire un patrimonio destinato a un fine prestabilito: deve pertanto escludersi che il trust possa essere ritenuto titolare di diritti alla stregua di un ente dotato di personalità giuridica o di autonoma soggettività, ancorché limitata, o ai soli fini della trascrizione. Il trust, infatti, si deve qualificare alla stregua di un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, nell’interesse di uno o più beneficiari e formalmente intestati al trustee, con la conseguenza che il trustee rimane l’unico soggetto di riferimento legittimato nei rapporti con i terzi, non già quale legale rappresentante, ma in quanto soggetto che dispone in via esclusiva dei diritti sul patrimonio vincolato alla predeterminata destinazione.
Validità ed efficacia della cessione di quote di s.r.l.
La titolarità della quota di s.r.l. si trasferisce per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato ex art. 1376 c.c. La forma autentica è richiesta ad regularitatem, al fine di consentire l’iscrizione del trasferimento della titolarità della quota nel registro imprese e la pienezza degli effetti del trasferimento nei confronti della società e dei terzi.
Trasferimento di quote di partecipazione di società a responsabilità limitata: i requisiti di forma
Il contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem. Invero, la forma scritta non è richiesta [ LEGGI TUTTO ]
Conflitto tra più acquirenti della medesima partecipazione azionaria e priorità dell’acquisto
Per l’acquisto della proprietà del titolo azionario, secondo giurisprudenza costante, è sufficiente – tra le parti del contratto di compravendita – il semplice consenso legittimamente manifestato, secondo la regola generale di cui all’art. 1376 c.c. (v. Cass. n. 9314/1995; Cass. n. 17088/2008). Avuto riguardo a tale principio, e in mancanza [ LEGGI TUTTO ]
Aumento di capitale di s.r.l.: perfezionamento e obbligo di versamento dei conferimenti
Ai fini del perfezionamento dell’operazione di aumento di capitale, ai sensi dell’art. 2481 bis c.c., la deliberazione assembleare, con la quale è approvato l’incremento quantitativo del capitale, è necessaria, ma non sufficiente, in quanto occorre che la stessa abbia effettiva esecuzione attraverso la sottoscrizione da parte dei soci, titolari del diritto di sottoscrivere l’aumento, ovvero, se prevista, dei terzi, indipendentemente dal fatto che gli stessi, in sede assembleare, abbiano o meno votato per l’aumento di capitale. Il negozio di sottoscrizione, infatti, ha natura consensuale, ex art. 1376 c.c., e si perfeziona con lo scambio del consenso tra il socio sottoscrittore e la società: la deliberazione di aumento di capitale si configura come proposta e la sottoscrizione del socio come accettazione. [ LEGGI TUTTO ]
Risoluzione consensuale e forma del contratto di trasferimento di quote di srl
La risoluzione consensuale del contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, indipendentemente dall’eventuale esistenza di immobili nel patrimonio di questa, non richiede né “ad substantiam” né “ad probationem” la forma scritta, la quale non è necessaria per la validità ed efficacia della cessione tra le parti, bensì soltanto per la sua opponibilità alla società stessa.
Risoluzione consensuale e forma del contratto di trasferimento di quote di srl
La risoluzione di un contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, per la quale la legge non prescrive alcuna forma particolare, può avvenire anche con una manifestazione tacita di volontà.
Cessione di quote di srl e responsabilità solidale del cedente e del cessionario
Contratto di cessione di quote di srl: efficacia della clausola contrattuale che libera il cedente
È valida ed efficace la clausola contenuta nel contratto di cessione di quote di srl che libera la parte cedente in ragione della conferma, da parte del cessionario, di aver proceduto ad adeguata verifica della situazione patrimoniale e contabile della società le cui quote procedeva ad acquistare. Tale liberazione non si estende agli eventuali garanti che avevano prestato fideiussione per le obbligazioni della società le qui quote hanno formato oggetto di cessione [ LEGGI TUTTO ]