Art. 1384 c.c.
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Riduzione della clausola penale contenuta in un contratto di cessione di partecipazioni
Accordo di separazione degli interessi patrimoniali dei soci ed eccessiva onerosità della penale
Ai fini dell’apprezzamento dell’eccessività dell’importo fissato con clausola penale inserita in un accordo di separazione di interessi patrimoniali di due soci, occorre valutare l’interesse del creditore all’adempimento con riguardo all’effettiva incidenza dello stesso sull’equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l’entità del danno subito.
In tema di clausola penale, il debitore è tenuto a corrispondere, a decorrere dal momento della domanda, anche gli interessi legali sull’importo convenzionalmente pattuito fra le parti, trattandosi di somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale.
Mancata conferma della penale nel procedimento di merito
Inadempimento dell’accordo transattivo e penale per la violazione del diritto di paternità del designer
La penale è un debito di valuta, non di valore. Ne consegue l’applicazione degli interessi legali dalla domanda al saldo.
La violazione del patto di non concorrenza
Costituiscono violazione del patto di non concorrenza: i) la partecipazione, anche in forma riservata, alla gestione dell’impresa concorrente; ii) l’utilizzazione del database dei clienti; iii) l’assunzione di numerosi dipendenti dell’impresa concorrente. Tutte queste attività sono rilevanti nel caso di attività svolta nello stesso campo dell’impresa concorrente.
La funzione della penale per la violazione del patto di non concorrenza è quella di indicare preventivamente l’ammontare presumibile del danno. Perciò può essere riqualificata dal giudice in base al danno effettivamente subìto per la violazione del patto, in modo da evitare un indebito arricchimento del creditore.
Attività ispettiva del consorzio obbligatorio e dovuta collaborazione
In caso di attività ispettiva del consorzio obbligatorio, la successiva e parziale cooperazione offerta da una società iscritta a seguito dell’intervenuta irrogazione di una sanzione pecuniaria da parte di quest’ultimo (confermata da decreto ingiuntivo esecutivo), non è sufficiente ai fini della revoca della stessa.
Risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare di cessione di quote e riduzione della penale secondo equità
Risulta del tutto irrilevante che un socio, che abbia perso la titolarità di una partecipazione in una società, non possa più assolvere all’impegno traslativo delle proprie quote, assunto mediante antecedente contratto preliminare, qualora il promittente alienante abbia precedentemente inviato formale diffida ad adempiere (rimasta senza esito), risultando per l’effetto preclusa al promissario acquirente la successiva domanda di adempimento (ex art. 1453 co. 2° e 3° c.c.). È dunque alla data della domanda giudiziaria che va valutata la sussistenza dell’inadempimento dedotto, e sarà facoltà del Tribunale rilevare una causa estintiva delle obbligazioni dedotte in causa, ove ciò emerga inequivocabilmente dagli atti e costituisca passaggio ineludibile per verificare i presupposti della fondatezza delle domande ed eccezioni di parte.
La lettera dell’art. 1384 c.c. comporta, oltre alla valutazione di eventuali esecuzioni parziali della prestazione, la valutazione dell’interesse che il creditore aveva all’adempimento. Pertanto, se il primario interesse del socio cedente è quello di liberarsi della sua partecipazione nella società, la mancata percezione del controvalore a tale partecipazione, lo terrebbe vincolato al contratto sociale contro la sua volontà, e per tali motivi, non deve ritenersi integrata la manifesta eccessività richiesta dalla norma, che giustificherebbe una diminuzione secondo equità dell’ammontare della penale.
Il conferimento di licenza d’uso e di esclusiva di vendita non comporta l’automatico divieto per il licenziante di vendere i prodotti in proprio
Il fatto che le parti non abbiano ritenuto di regolare espressamente, e con puntualità di disciplina, un obbligo [ndr per la licenziante] di cessare l’attività di vendita diretta con propri marchi in favore di una licenziataria che ancora doveva organizzare le sue strategie, depone significativamente per l’insussistenza di un obbligo di esclusiva rivolto verso la stessa [ndr licenziante] nei termini prospettati.
Se nessuna specifica clausola contrattuale prevede espressamente un divieto per [ndr la licenziante] di vendere i propri prodotti, si deve rilevare che detta conclusione nemmeno può raggiungersi all’esito della ricerca della comune intenzione delle parti, attuata interpretando le clausole le une per mezzo delle altre come previsto dall’art. 1363 c.c.
L’interpretazione del contratto impone di portare l’attenzione sul comportamento delle parti, precedente e posteriore alla stipulazione, come previsto dall’art. 1362 II comma c.c.