hai cercato articoli in
Art. 1401 c.c.
7 risultati
7 Ottobre 2021

Contratto preliminare di cessione azioni per persona da nominare

Nel caso di un contratto preliminare di cessione di azioni per persona da nominare, contenente una clausola di aggiustamento prezzo che vuole farsi valere nei confronti dell’asserito promissario acquirente nominato, il promittente venditore deve assolvere l’onere di provare che l’originaria promissaria acquirente abbia compiuto la designazione a favore dell’acquirente nominato nella stessa forma usata per il contratto e che quest’ultimo abbia accettato, subentrando quindi alla parte originaria, con acquisto degli stessi diritti ed assunzione dei medesimi obblighi originariamente in capo alla promissaria acquirente originaria.

Alternativamente manca la prova che tale clausola di aggiustamento prezzo sia stata riportata nel contratto sottoscritto dall’asserito promissario acquirente nominato.

 

14 Ottobre 2020

Rapporti tra contratto preliminare e definitivo di cessione di partecipazioni azionarie

Nel caso in cui le parti, dopo avere stipulato un contratto preliminare di compravendita, abbiano stipulato il contratto definitivo, quest’ultimo costituisce l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l’obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da quest’ultimo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare, salvo che le parti non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva o non si siano limitate, in materia di cessione di partecipazioni sociali, con il contratto definitivo alla semplice “formalizzazione” anche nei confronti della società dell’effetto traslativo della cessione già verificatosi tra le parti.

Il trasferimento delle azioni avvenuto con modalità e a condizioni diverse da quelle programmate nel contratto preliminare non consente alle parti di invocare il complesso regolamento contrattuale in esso contenuto a disciplina del rapporto scaturito dai diversi contratti di vendita definitivi attuati attraverso la semplice girata dei titoli anche nei confronti di soggetti terzi, a meno che non provino che le singole pattuizioni siano state contestualmente richiamate in modo espresso ed inequivoco nell’ambito dei singoli rapporti di cessione.

L’autonomia delle cd. “business warranties” rispetto all’usuale garanzia della vendita e la natura interna o internazionale dell’arbitrato

Costituiscono criterio di identificazione della natura internazionale dell’arbitrato quello della residenza o della sede effettiva all’estero di almeno una delle parti alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso, ovvero, in via alternativa, quello fornito dalla previsione che una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce debba essere eseguita all’estero. Restano così individuati due alternativi indici di internazionalità, l’uno soggettivo e l’altro oggettivo, a fronte dei quali si profila del tutto irrilevante la nazionalità dei titolari del rapporto in contestazione, ben potendo configurarsi arbitrati internazionali tra cittadini italiani e, per converso, arbitrati domestici tra stranieri. [Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Milano ha negato il carattere di internazionalità dell’arbitrato, la cui disciplina era applicabile ratione temporis, ritenendo irrilevante dal punto di vista soggettivo l’originaria sottoscrizione del contratto da parte di una società di diritto francese in ragione della successiva nomina da parte di quest’ultima di una società terza di diritto italiano ex art. 1401 c.c. che, subentrando così nel contratto con efficacia ex tunc, l’ha privata della qualifica di parte del rapporto contrattuale.]

Nel contratto di acquisto di compartecipazioni societarie, qualora il giudice di merito abbia accertato che al negozio siano stati collegati dei patti autonomi di garanzia aventi ad oggetto le passività del patrimonio sociale, cd. “business warranties”, che non attengono però all’oggetto immediato del negozio, consistente nell’acquisizione della partecipazione sociale, bensì al suo oggetto mediato, rappresentato dalla quota parte del patrimonio sociale che essa rappresenta, tali contratti costituiscono un’autonoma regolamentazione della garanzia e, in caso di inadempimento, deve riconoscersi all’acquirente il diritto a conseguire un indennizzo, e non la possibilità di ottenere la risoluzione del contratto di acquisto delle azioni a causa del difetto di qualità della cosa venduta, secondo la disciplina di cui agli artt. 1495 e 1497 c.c. [Nella specie, la Corte d’Appello di Milano, aderendo al principio di diritto sancito dalla Suprema Corte, evidenzia l’autonomia e la diversità operativa del patto autonomo di garanzia assunto dalla parte venditrice rispetto all’usuale garanzia della vendita ed alla procedura di cui all’art. 1495 c.c. Per tal via giunge a qualificare come meramente organizzatorio e sollecitatorio il termine contrattualmente pattuito dalle parti per la denuncia delle circostanze suscettibili di dar luogo a responsabilità del venditore.]

16 Novembre 2018

Contratto di compravendita di quote per persona da nominare

Ai sensi degli artt. 1401 e ss. c.c., in un  contratto di compravendita di quote per persona da nominare, a seguito dell’esercizio del potere di nomina da parte dell’acquirente, il terzo subentra nel contratto e, prendendo il posto della parte originaria, ne acquista i diritti ed assume gli obblighi con effetto retroattivo, dovendo quindi considerarsi fin dall’origine unica parte contraente contrapposta al venditore ed unico legittimato passivo di un’eventuale azione contrattuale di quest’ultimo (cfr. Cass. nn. 7217/2013; 9595/2015 e 23077/2009).

 

5 Ottobre 2018

Compravendita di partecipazioni: opponibilità al venditore dell’accordo tra acquirente e contraente nominato

L’accordo interno tra il promissario acquirente di partecipazioni sociali e il soggetto dallo stesso nominato ex art. 1401 c.c. quale parte che deve acquistare i diritti nascenti dal contratto non è opponibile al promissario venditore. Pertanto se in un simile accordo è stabilito che il promissario acquirente, anche a seguito della nomina del contraente, conservi [ LEGGI TUTTO ]

30 Dicembre 2011

Divieto di patto leonino ex art. 2265 c.c.: società di capitali e patti tra soci extrastatutari

Il divieto di patto leonino di cui all’art. 2265 c.c. – la cui ratio è riconducibile alla stessa struttura del contratto di società, in quanto la eliminazione assoluta e costante del rischio d’impresa in capo a uno dei soci ne altera radicalmente la struttura, in particolare [ LEGGI TUTTO ]