Art. 1411 c.c.
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Cessione partecipazioni societarie e clausole di garanzia a carico del cedente
Nell’ambito della cessione di quote o di azioni la consistenza patrimoniale della società rileva solo in presenza di una specifica garanzia assunta dal cedente. La cessione delle azioni o delle quote di una società di capitali o di persone ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta; pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche o alla consistenza dei beni ricompresi nel patrimonio sociale possono rilevare solo se sono state fornite a tal riguardo dal cedente specifiche garanzie contrattuali, anche se non vi è bisogno che esse vengano così espressamente qualificate, essendo sufficiente che il rilascio della garanzia si evinca dal contratto.
Sull’eccezione di difetto di giurisdizione
Qualora il Tribunale, ab origine adìto, abbia omesso di pronunciarsi espressamente sull’eccezione di difetto di giurisdizione, dichiarando però la propria incompetenza per materia e la suddetta pronuncia non sia stata impugnata con istanza di regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., si ritiene che una siffatta decisione, incontrovertibile ex art. 44 c.p.c. in punto di competenza, contiene in sé, ancor prima, anche la parimenti non più contestabile positiva affermazione della giurisdizione del Giudice Nazionale indicato come competente a conoscere, ratione materiae, della controversia, essendo il thema della giurisdizione assolutamente prioritario e pregiudiziale anche rispetto a quello sulla competenza.
Il ribaltamento dei ricavi nelle società consortili presuppone una previsione di dettaglio approvata dal consiglio di amministrazione della società
La previsione statutaria di una società consortile che prevede l’obbligo, da parte delle società consorziate, di mettere a disposizione della società consortile stessa le risorse occorrenti per le attività da svolgere è una norma statutaria programmatica, che sancisce il dovere dei soci consorziati di finanziare la società, ma che non consente di enucleare il diritto della società consortile a percepire i ricavi dell’appalto. Dunque, il c.d. ribaltamento dei ricavi, che fa sorgere in capo ai soci l’obbligazione di coprire i costi sopportati dalla società consortile per l’esecuzione dell’appalto, non può operare senza una previsione di dettaglio approvata dal Consiglio di Amministrazione della società.
La clausola compromissoria contenuta in una pattuizione a favore di terzo è opponibile a quest’ultimo qualora questi abbia manifestato la volontà di profittare della stipulazione.
Fusione per incorporazione: validità delle obbligazioni perpetue a favore di terzo assunte dall’incorporante e possibilità di recesso unilaterale
L’obbligazione perpetua assunta dall’incorporante/promittente in occasione di un’operazione di fusione per incorporazione, consistente nel pagamento in favore del terzo di una somma fissa annuale predeterminata, senza termine di durata, è inquadrabile nello schema giuridico-negoziale proprio del contratto a favore di terzo a norma dell’art. 1411 c.c. ed è valida ed efficace ove confacente e satisfattiva rispetto agli interessi tanto della stipulante quanto della promittente. Tale obbligazione non è definibile come atto di liberalità e individua la propria causa nelle ragioni e valutazioni, economico-finanziarie, sottese alla fusione per incorporazione, nonché in quelle di sostegno mutualistico ancora presenti nella stipulante e che, ab origine, ne avevano verosimilmente giustificato e reso legittima la perpetua imposizione ed assunzione, assicurando, in tal modo, validità a detto impegno perpetuo anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1866 e 1869 c.c. in tema, rispettivamente, di rendita perpetua “tipica” e di rendita perpetua “atipica”; ne consegue che, trattandosi di impegno nascente da contratto, l’obbligata non potrà liberarsi dal relativo vincolo attraverso una unilaterale manifestazione di volontà (recesso ex uno latere), trattandosi di facoltà non prevista, per quei casi, né dal legislatore, né dagli stessi contraenti, bensì solamente ai sensi dell’art. 1372 c.c. in virtù di mutuo consenso o per le ulteriori cause ammesse dalla legge.
Patti di non concorrenza e insussistenza dei presupposti comuni per la tutela cautelare
Non è ravvisabile un pregiudizio “imminente e irreparabile” – necessario presupposto per l’emanazione del provvedimento di urgenza ex art. 700 cpc – in relazione alla presunta violazione di un patto di non concorrenza da parte dell’amministratore delegato dimissionario se: (i) la pattuizione negoziale prevede il pagamento di una rilevante penale per il caso di violazione del patto di non concorrenza sicché il pregiudizio derivante dalla violazione del patto non possa dirsi di per sé irreparabile in quanto di difficile o impossibile monetizzazione; (ii) l’inadempimento contestato all’amministratore si concretizzi nell’impegno assunto da quest’ultimo di ricoprire un incarico simile o analogo a quello precedentemente ricoperto in una società operante sì nello stesso settore dell’attrice nonché ex datrice di lavoro dell’amministratore dimissionario, ma dedita in assoluta prevalenza a un segmento di mercato caratterizzato da peculiarità diverse da quelle proprie del segmento ove la reclamante opera in via principale e tale per cui la possibilità di future condotte dell’amministratore in grado di incidere sulla concreta operatività commerciale della reclamante appaia di per sé residuale; (iii) al momento della richiesta del provvedimento cautelare di urgenza, nessuna condotta dell’amministratore specificamente pregiudizievole della operatività dell’attrice possa dirsi in atto o essere valutata come imminente.
Patto parasociale: gli effetti sulla società delle pattuizioni stipulate in suo favore ai sensi dell’art. 1411 c.c.
Il patto parasociale in forza del quale un socio si impegna verso gli altri a rinunciare al rimborso di un finanziamento soci e a eseguire delle prestazioni a beneficio della società deve essere qualificato nei termini del contratto a favore di terzi ex 1411 c.c. Ne consegue che la società terza beneficiaria, che con la domanda giudiziale manifesti – anche implicitamente – la volontà di volerne profittare, acquista il diritto alle prestazioni stipulate in suo favore.
Patto parasociale avente ad oggetto impegni di acquisto con la società partecipata
Non viola il divieto di cui all’art. 2345 c.c., il contratto plurilaterale con il quale i soci si impegnano tra loro a trattare con la società partecipata acquistando i prodotti da essa forniti al fine di sostenere l’attività e gestire la crisi d’impresa, poiché il contratto è non è sociale, ma parasociale e di natura commerciale. A nulla rileva [ LEGGI TUTTO ]
Impegni parasociali a favore della società e legittimazione a pretendere l’adempimento
Il patto parasociale, in forza del quale taluni soci si impegnano a eseguire prestazioni a beneficio della società, integra la fattispecie del contratto a favore di terzo disciplinato dall’art. 1411 c.c., il cui adempimento può essere chiesto sia dalla società [ LEGGI TUTTO ]
Cessione di quote di s.r.l.: violazione del patto di non concorrenza
Nell’ambito di un contratto di cessione di quote di s.r.l., ai sensi dell’art 1411, co. 1, c.c. il cessionario ha piena legittimazione contrattuale e processuale, concorrente con quella della società le cui quote sono oggetto di cessione, ad azionare l’obbligo di cui al patto di non concorrenza contrattualmente previsto dalle parti.