Art. 1414 c.c.
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Sui requisiti di ammissibilità dell’interrogatorio formale quale prova in giudizio della simulazione di una opzione di acquisto di quote di S.r.l.
La volontà di concludere un contratto simulato ovvero di farlo concludere ad altri, deve risultare da un apposito accordo di simulazione (c.d. “controdichiarazione”) che nel caso di interposizione fittizia deve essere un accordo (quanto meno) a tre, giacché devono partecipare alla controdichiarazione sia le parti del contratto simulato sia il terzo contraente effettivo. [ LEGGI TUTTO ]
Nullità e inefficacia dei negozi giuridici e prova della simulazione
Il negozio lesivo dei diritti di terzi o delle aspettative degli eredi non è, di per sé, illecito perché nessuna norma vieta di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli dei diritti o delle aspettative di questi ultimi. Così pure la conclusione di questi negozi non può considerarsi, di per sé, nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti. L’ordinamento appresta, a tutela di chi risulti danneggiato da detti atti negoziali, rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l’applicazione della sola sanzione dell’inefficacia e non della nullità (Cass. n. 23158/2014) (nel caso di specie il Tribunale, in applicazione di questo principio, ha rigettato la domanda formulata da parte attrice di nullità della cessione di quote per illiceità dei motivi, ritenendo che, anche ove si trattasse di un atto di liberalità eccedente la quota disponibile, questo potrebbe essere dichiarato inefficace e non nullo).
In tema di prova della simulazione occorre distinguere il regime probatorio applicabile alle parti rispetto a quello applicabile ai terzi. Per le prime operano gli ordinari limiti in materia di prove; mentre per i secondi non opera alcuna limitazione probatoria, quindi è possibile utilizzare qualunque mezzo, comprese le presunzioni e le prove per testi.
Differenza fra intestazione fiduciaria e simulazione di cessione di quote
L’intestazione fiduciaria di quota di partecipazione al capitale di società integra gli estremi dell’interposizione reale di persona, per effetto della quale l’interposto acquista (a differenza che nel caso di interposizione fittizia o simulata) la titolarità della quota, pur essendo tenuto, in virtù di un rapporto interno di natura obbligatoria, a ritrasferire al fiduciante la quota stessa secondo il contenuto degli accordi specifici sul punto (cfr. Cass. 9402/05). [ LEGGI TUTTO ]
Elusione di una norma tributaria e (non) contrarietà alla legge del negozio
In mancanza di specifiche disposizioni che sanzionino espressamente con la nullità il negozio giuridico elusivo di una norma tributaria, è esclusa la configurabilità della nullità virtuale del contratto per frode alla legge (art. 1344 c.c.) o per violazione di una norma imperativa (art. 1418, comma 1 c.c.), operando la normativa fiscale e quella civilistica su distinti piani, con la conseguenza che, in mancanza di specifica disposizione di legge comminante detta sanzione, le pattuizioni contenute in un contratto, quand’anche dirette ad eludere, in tutto o in parte, la normativa fiscale, non implicano di per sé la nullità del contratto stesso poiché ogni sanzione per tale elusione si rinviene direttamente nel sistema tributario. Ove non espressamente stabilito dalla legge, solo la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità, mentre ciò non avviene nel caso di violazione di norme che, quand’anche imperative, riguardino la condotta dei contraenti, in ipotesi rilevante in altra sede.
Rapporto di lavoro subordinato e rapporto di natura societaria: non provata la simulazione
L’esistenza di una società in nome collettivo irregolare dissimulata sotto lo “schermo” di un rapporto di lavoro subordinato è da negarsi, ove manchi una qualsiasi sia pur minima partecipazione del lavoratore all’investimento iniziale, al rischio d’impresa e agli utili.
Controdichiarazione delle parti e simulazione dell’atto di cessione di quote societarie
Nella simulazione la c.d. controdichiarazione costituisce scrittura idonea a dimostrare la parte dissimulata dell’accordo tra le parti in quanto, non costituendo un atto di riconoscimento o di accertamento scritto, avente carattere negoziale, non si inserisce come elemento essenziale nel procedimento simulatorio, potendo quindi non solo essere contestuale alla redazione dell’atto simulato, ma anche essere successiva e provenire dalla sola parte contro il cui interesse è redatta e che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione (così Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 24973/2015 e Trib. Milano, sent. n. 12654/2016)
Pertanto, nel caso di specie – in cui, in pari data all’atto pubblico di cessione della quota di partecipazione di una s.r.l., è stata redatta dalle parti una controdichiarazione con cui la cessionaria si riconosceva proprietaria fiduciaria della quota con conseguente obbligo al trasferimento della stessa a richiesta della controparte – deve riconoscersi, in accoglimento della domanda attorea, la fondatezza della simulazione.
Controdichiarazione delle parti e simulazione dell’atto di cessione di quote societarie
Nella simulazione la c.d. controdichiarazione costituisce scrittura idonea a dimostrare la parte dissimulata dell’accordo tra le parti in quanto, non costituendo un atto di riconoscimento o di accertamento scritto, avente carattere negoziale, non si inserisce come elemento essenziale nel procedimento simulatorio, potendo quindi non solo essere contestuale alla redazione dell’atto simulato, ma anche essere successiva e provenire dalla sola parte contro il cui interesse è redatta e che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione (così Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 24973/2015 e Trib. Milano, sent. n. 12654/2016).
Pertanto, nel caso di specie – in cui, in pari data all’atto pubblico di cessione della quota di partecipazione di una s.r.l., è stata redatta dalle parti una controdichiarazione con cui la cessionaria si riconosceva proprietaria fiduciaria della quota con conseguente obbligo al trasferimento della stessa a richiesta della controparte – deve riconoscersi, in accoglimento della domanda attorea, la fondatezza della simulazione.
Sulla intestazione fiduciaria di quote di s.r.l. come interposizione reale di persona
In tema di compravendita di partecipazioni societarie, se si ritiene che il contratto di cessione di quote dal debitore (A) ad altro soggetto (B) sia oggetto di simulazione assoluta, la situazione debitoria di A è rimasta invariata (in quanto egli è titolare effettivo delle quote), così [ LEGGI TUTTO ]
Rinuncia del socio al diritto di opzione a favore di srl dal medesimo amministrata: azione di simulazione e revocatoria ordinaria
Ove l’azione sia diretta a far accertare la simulazione relativa della rinuncia al diritto di opzione da parte del socio unico di società di capitali, a favore di altra società di capitali di cui il medesimo socio sia amministratore unico [ LEGGI TUTTO ]
Le azioni di simulazione assoluta e le azioni revocatorie promosse nei confronti dell’ex amministratore di srl
L’azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l’una all’altra, senza che la possibilità di esercizio dell’una precluda la proposizione dell’altra. L’unica differenza [ LEGGI TUTTO ]