Art. 1417 c.c.
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Sequestro giudiziario di quote sociali e simulazione del contratto di cessione
Il sequestro giudiziario è ammissibile tutte le volte che ricorra la necessità di garantire l’attuazione di futuri provvedimenti di tutela giurisdizionale, tenuto conto della particolare correlazione esistente tra l’oggetto del sequestro e l’oggetto della pretesa che viene dedotta nel giudizio di merito. In ordine al fumus boni juris della domanda di sequestro, si richiede l’esistenza di una controversia, intesa come esperimento attuale o potenziale (e quindi anche mero contrasto di interessi, senza necessità della pendenza di una lite) di un’azione tipicamente prevista a difesa della proprietà o del possesso (cd. jus in re), nonché di ogni altra azione, anche di natura personale, da cui possa scaturire una pronuncia di condanna alla restituzione o al rilascio della cosa da altri detenuta. In merito al periculum, il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario ove sussista il timore che la durata del processo possa incidere sulla conservazione del bene, dovendosi, peraltro, precisare che la nozione di conservazione nel sequestro giudiziario, a differenza di quanto accade per il sequestro conservativo, non si sostanzia necessariamente nel pericolo, concreto ed attuale, di sottrazione o alterazione del bene, essendo invece sufficiente, ai fini della opportunità della cautela, che lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comporti la mera possibilità, sia pure astratta, che si determini una situazione tale che, al termine della lite, la parte istante, ove risulti essere vittoriosa, non riuscirebbe ad ottenere il vantaggio spettante, vedendo così pregiudicata l’attuazione del diritto controverso.
Al fine di ritenere integrati gli estremi della simulazione assoluta di un negozio, non è sufficiente la prova della causa simulandi ma è necessario provare specificatamente la natura meramente apparente del contratto.
In tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta del contratto, spetta al giudice del merito apprezzare l’efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, all’esito di un giudizio di sintesi di una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti.
La curatela fallimentare assume una posizione di terzietà, ai sensi dell’art. 1417 c.c., in relazione al negozio simulato concluso dal fallito e che si intende inficiare : quindi essa può fornire prova dell’avvenuta simulazione con ogni mezzo ed anche mediante il ricorso a indizi e presunzioni.
Ai fini della prova della simulazione assoluta della cessione di quote di s.r.l., costituiscono indizi precisi e concordanti: a) i rapporti di parentela sussistenti fra le parti del contratto; b) il mancato versamento del corrispettivo al momento della stipula; c) l’irrisorietà del prezzo pattuito, rispetto al valore effettivo; d) la circostanza che l’amministrazione sia rimasta affidata ai cedenti; e) il forte indebitamento dei cedenti; f) la giovane età dei cessionari.
L’onere della prova dell’avvenuto pagamento del prezzo di acquisto incombe sul convenuto e non può ritenersi soddisfatto dalla semplice dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile.
Azione di simulazione della cessione di quote sociali esercitata dall’erede: onere della prova
In tema di domanda per l’accertamento della simulazione relativa di una cessione di quote sociali dissimulante una donazione esperita dall’erede-legittimario si applica il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il regime probatorio muta a seconda che il legittimario agisca prospettando la lesione della propria legittima e, quindi, a tutela dell’intangibilità della quota di riserva, nel qual caso assume la veste di terzo rispetto alle parti contraenti del negozio e non incorre nelle limitazioni previste dall’art. 1417 c.c. (ed è quindi ammesso a provare la simulazione per testi e presunzioni senza limiti) o, diversamente, agisca quale erede successore del de cuius facendo valere un diritto di questo in funzione della divisione tra coeredi, nel qual caso non può essere considerato terzo, ma parte del negozio, con conseguente inammissibilità della prova testimoniale e della prova per presunzioni. Allorquando, poi, siano proposte sia la domanda di divisione che quella di simulazione, il regime probatorio dev’essere scisso in relazione a ciascuna azione proposta, con riconoscimento della qualità di terzo esclusivamente in relazione alla tutela specifica della posizione del legittimario.
Quando l’attore che agisce in divisione esperisce domanda di simulazione dell’atto di cessione di quote finalizzato ad incrementare l’entità del patrimonio relitto da dividere assume senz’altro la veste di parte ed essendo, quindi, assoggettato ai limiti probatori di cui all’art. 1417 c.c., non è ammesso a dare prova della simulazione ricorrendo a presunzioni, essendo, invece, richieste idonee produzioni documentali, in mancanza delle quali la prova della simulazione della cessione delle quote non può ritenersi raggiunta.
La circostanza che la partecipazione di un socio diventi di minoranza a seguito del trasferimento delle partecipazioni intervenuto tra gli altri soci non costituisce un fatto illecito idoneo a far sorgere un diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., in particolare nelle ipotesi in cui lo statuto non preveda alcun limite alla circolazione delle quote, le quali, pertanto, sono liberamente trasferibili ai sensi dell’art. 2469 c.c.
Criteri di liquidazione del danno nell’azione di responsabilità dell’amministratore. La prova della simulazione da parte del curatore
Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell’amministratore della stessa l’individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev’essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell’amministratore, che l’attore ha l’onere di allegare, onde possa essere verificata l’esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento.
La sola mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili è circostanza in sé non dirimente, ma, in un quadro più complesso di gravi inadempienze, colora ulteriormente la condotta dell’amministratore (an) in termini di ampiezza, avvalorando la sussistenza di una condotta generalizzata idonea a porsi come causa del danno lamentato, suscettibile di essere liquidato per via equitativa ove la detta mancata o irregolare tenuta delle scritture sociali impedisca l’accertamento degli specifici effetti dannosi. In coerenza a ciò, il giudice, quando si avvalga del criterio equitativo per la quantificazione del danno, deve indicare le ragioni per le quali, da un lato, l’insolvenza sarebbe stata conseguenza delle condotte gestionali dell’amministratore e, dall’altro, l’accertamento del nesso di causalità materiale tra queste ultime ed il danno allegato sarebbe stato precluso dall’insufficienza delle scritture contabili sociali.
Il criterio del c.d. differenziale dei netti patrimoniali trova utilizzo nei casi in cui sia possibile ricostruire la movimentazione degli affari dell’impresa e concludere che, nel caso in cui la gestione caratteristica non fosse proseguita sino al momento dell’apertura del concorso dei creditori, ma fosse cessata prima, la perdita di patrimonio sociale sarebbe stata inferiore. In tali ipotesi l’antigiuridicità della condotta degli amministratori discende dai principi dettati dall’art. 2447 c.c., che impone, unitamente a quelli di cui agli artt. 2485 e 2486 c.c., la convocazione dell’assemblea dei soci per l’adozione di una delibera “salvifica” (trasformazione o ricapitalizzazione), o, in difetto, la messa in liquidazione della società, in tutti i casi in cui la perdita di esercizio abbia l’effetto di ridurre il capitale sociale al di sotto dei limiti fissati dalla legge.
Il risarcimento del danno cui è tenuto l’amministratore ai sensi dell’art 2393 c.c. – sia che derivi da responsabilità per illecito contrattuale, sia che si ricolleghi a responsabilità extracontrattuale, sia, infine, che si configuri più genericamente come effetto di responsabilità ex lege, e tanto se si tratti di danno emergente come di lucro cessante – riveste natura di debito di valore e non di debito di valuta, il quale è, pertanto, sensibile al fenomeno della svalutazione monetaria fino al momento della sua liquidazione, ancorché il danno consista nella perdita di una somma di denaro, costituendo questo, in siffatta particolare ipotesi, solo un elemento per la commisurazione dell’ammontare dello stesso, privo di incidenza rispetto alla natura del vincolo.
Nel giudizio in cui eserciti l’azione di simulazione spettante al contraente fallito, il curatore stesso cumula la legittimazione già spettante al fallito con quella già spettante ai creditori, agendo pertanto, come terzo quoad probationis. Pertanto, la prova della simulazione da parte del curatore è pienamente ammessa senza limiti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1416, co. 2, e 1417 c.c. e, dunque, sia a mezzo testimoni che per presunzioni.
Truffa contrattuale e annullamento del contratto per dolo
Terzietà del curatore rispetto ai rapporti del fallito: valore probatorio della quietanza e prova della simulazione
Nel giudizio promosso dal curatore fallimentare del creditore per ottenere l’adempimento dell’obbligazione, la quietanza rilasciata dal creditore al debitore all’atto del pagamento non ha l’efficacia vincolante della confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., atteso che il curatore, pur ponendosi nell’esercizio del diritto del fallito nella stessa posizione di quest’ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo.
Il curatore fallimentare che agisca per la dichiarazione di simulazione della quietanza relativa all’avvenuto pagamento del prezzo di compravendita al fine di recuperare al fallimento detto prezzo, cumula, con la rappresentanza del fallito ex art. 43 l.fall., anche la legittimazione che la legge attribuisce ai creditori del simulato alienante ai sensi dell’art. 1416, comma 2, c.c., con la conseguenza che, agendo egli come terzo, può fornire la prova della simulazione senza limiti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1417 e 1416, comma 2, c.c..
La prescrizione breve, prevista dall’art. 2949 c.c., riguarda solo quei diritti derivanti da relazioni fra i soggetti dell’organizzazione sociale che dipendono dal contratto sociale o da deliberazioni societarie, esclusi tutti gli altri diritti fondati su ordinari rapporti giuridici che la società può instaurare al pari di qualsiasi altro soggetto (nella specie, il Tribunale ha escluso l’applicazione della prescrizione breve per una domanda avente ad oggetto il pagamento del prezzo, quale obbligazione nascente da un contratto di compravendita, ancorché avente ad oggetto partecipazioni sociali).
Simulazione di cessione di quote societarie
La legittimazione all’azione di simulazione ex art 1415, comma 2, c.c. si accompagna a un interesse ravvisabile nel diritto di ciascuna parte di far valere la realtà sull’apparenza, quando il negozio dissimulato (nel caso di specie, la donazione di quote societarie) difetti dei requisiti di sostanza e di forma imposti dal legislatore. In particolare, l’interesse a ottenere il ripristino della situazione reale è naturalmente connesso alla posizione della parte contrattuale che voglia far accertare giudizialmente detta situazione e, quindi, far accertare, con l’azione di simulazione, l’inefficacia totale o parziale del contratto e i reali rapporti con la controparte.
Elementi concludenti rispetto alla simulazione del negozio di compravendita di quote sociali
Il contratto di cessione delle quote di una società a responsabilità limitata deve essere dichiarato nullo, in quanto negozio simulato, nell’ipotesi in cui sia finalizzato a eludere l’aggressione da parte dei creditori sociali.
Simulazione di un atto di compravendita e donazione di partecipazioni sociali
Non è legittimata ex art. 563 c.c. a far valere l’azione di simulazione con riferimento ad atti di disposizione del proprio futuro dante causa la mera futura legittimaria, poiché non è configurabile una lesione di legittima in ordine ad un patrimonio non ancora relitto, dovendosi escludere, a norma dell’art. 1415, co. 2, c.c., che il coniuge sia legittimato a far valere in quanto legittimario la simulazione di una compravendita intercorsa tra l’altro coniuge e un figlio (nel caso di specie, l’attrice allegava che il coniuge e i figli avrebbero simulato la cessione di quote di varie s.r.l., ponendo in realtà in essere un atto di donazione). [ LEGGI TUTTO ]
Sequestro conservativo di beni nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore e interposizione fittizia di persona. Rilevanza nel processo civile delle risultanze emerse nel procedimento penale
Secondo una interpretazione estensiva dell’art. 2905 c.c., che valorizza la finalità di tutela sostanziale sottesa alla norma, diretta ad assicurare la fruttuosità di una successiva esecuzione forzata e ad impedire la fraudolenta dispersione dei beni oggetto degli atti in contestazione, anche l’azione di simulazione, come azione di inefficacia, rientra al pari della revocatoria nel campo di applicazione dell’art. 2905 comma 2 c.c. e consente al creditore di proporre istanza di sequestro conservativo sui beni oggetto dell’atto che si assume essere simulato. [ LEGGI TUTTO ]
Sui requisiti di ammissibilità dell’interrogatorio formale quale prova in giudizio della simulazione di una opzione di acquisto di quote di S.r.l.
La volontà di concludere un contratto simulato ovvero di farlo concludere ad altri, deve risultare da un apposito accordo di simulazione (c.d. “controdichiarazione”) che nel caso di interposizione fittizia deve essere un accordo (quanto meno) a tre, giacché devono partecipare alla controdichiarazione sia le parti del contratto simulato sia il terzo contraente effettivo. [ LEGGI TUTTO ]