Art. 1417 c.c.
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Nullità e inefficacia dei negozi giuridici e prova della simulazione
Il negozio lesivo dei diritti di terzi o delle aspettative degli eredi non è, di per sé, illecito perché nessuna norma vieta di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli dei diritti o delle aspettative di questi ultimi. Così pure la conclusione di questi negozi non può considerarsi, di per sé, nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti. L’ordinamento appresta, a tutela di chi risulti danneggiato da detti atti negoziali, rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l’applicazione della sola sanzione dell’inefficacia e non della nullità (Cass. n. 23158/2014) (nel caso di specie il Tribunale, in applicazione di questo principio, ha rigettato la domanda formulata da parte attrice di nullità della cessione di quote per illiceità dei motivi, ritenendo che, anche ove si trattasse di un atto di liberalità eccedente la quota disponibile, questo potrebbe essere dichiarato inefficace e non nullo).
In tema di prova della simulazione occorre distinguere il regime probatorio applicabile alle parti rispetto a quello applicabile ai terzi. Per le prime operano gli ordinari limiti in materia di prove; mentre per i secondi non opera alcuna limitazione probatoria, quindi è possibile utilizzare qualunque mezzo, comprese le presunzioni e le prove per testi.
Controdichiarazione delle parti e simulazione dell’atto di cessione di quote societarie
Nella simulazione la c.d. controdichiarazione costituisce scrittura idonea a dimostrare la parte dissimulata dell’accordo tra le parti in quanto, non costituendo un atto di riconoscimento o di accertamento scritto, avente carattere negoziale, non si inserisce come elemento essenziale nel procedimento simulatorio, potendo quindi non solo essere contestuale alla redazione dell’atto simulato, ma anche essere successiva e provenire dalla sola parte contro il cui interesse è redatta e che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione (così Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 24973/2015 e Trib. Milano, sent. n. 12654/2016)
Pertanto, nel caso di specie – in cui, in pari data all’atto pubblico di cessione della quota di partecipazione di una s.r.l., è stata redatta dalle parti una controdichiarazione con cui la cessionaria si riconosceva proprietaria fiduciaria della quota con conseguente obbligo al trasferimento della stessa a richiesta della controparte – deve riconoscersi, in accoglimento della domanda attorea, la fondatezza della simulazione.
Controdichiarazione delle parti e simulazione dell’atto di cessione di quote societarie
Nella simulazione la c.d. controdichiarazione costituisce scrittura idonea a dimostrare la parte dissimulata dell’accordo tra le parti in quanto, non costituendo un atto di riconoscimento o di accertamento scritto, avente carattere negoziale, non si inserisce come elemento essenziale nel procedimento simulatorio, potendo quindi non solo essere contestuale alla redazione dell’atto simulato, ma anche essere successiva e provenire dalla sola parte contro il cui interesse è redatta e che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione (così Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 24973/2015 e Trib. Milano, sent. n. 12654/2016).
Pertanto, nel caso di specie – in cui, in pari data all’atto pubblico di cessione della quota di partecipazione di una s.r.l., è stata redatta dalle parti una controdichiarazione con cui la cessionaria si riconosceva proprietaria fiduciaria della quota con conseguente obbligo al trasferimento della stessa a richiesta della controparte – deve riconoscersi, in accoglimento della domanda attorea, la fondatezza della simulazione.
Pronuncia in tema di prova della simulazione di una cessione di credito per finanziamento soci
Ai sensi dell’art. 1417 c.c., la parte che allega la simulazione di un contratto (nella specie di cessione di credito) può fornirne prova solamente per iscritto. [ LEGGI TUTTO ]
Le azioni di simulazione assoluta e le azioni revocatorie promosse nei confronti dell’ex amministratore di srl
L’azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l’una all’altra, senza che la possibilità di esercizio dell’una precluda la proposizione dell’altra. L’unica differenza [ LEGGI TUTTO ]
Inadempimento di contratto preliminare di compravendita di quote (asseritamente simulato per occultare contratto d’associazione in partecipazione)
La circostanza che il promittente acquirente si sia attivato per chiedere l’esecuzione di un contratto preliminare di compravendita di quote di s.r.l. solo ad otto anni di distanza dalla stipulazione del preliminare non è sufficiente a dimostrare fra le parti – in assenza di ulteriori prove, e fermo che l’azione non sia volta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato – la simulazione relativa del contratto preliminare medesimo. [ LEGGI TUTTO ]
Questioni in tema di prova di un contratto di simulazione assoluta e relativa
La parte che intende dimostrare la simulazione relativa di un contratto di vendita, dissimulante in realtà il trasferimento degli stessi beni in funzione di garanzia, può fare ricorso ex art. 1417 c.c. anche alla prova per testimoni, stante l’illiceità del contratto dissimulato [ LEGGI TUTTO ]
Cessione di quote simulata e mezzi probatori
In caso di azione di rivendicazione iure hereditatis di quote di s.r.l. simulatamente alienate, gli attori sono eccezionalmente legittimati a provare la dedotta simulazione assoluta con ogni mezzo, anzichè producendo il documento incorporante l’accordo simulatorio o la presunta controdichiarazione delle parti sostanziali di tali contratti: tale libertà processuale vale anche [ LEGGI TUTTO ]
Simulazione di società di capitali
La simulazione di una società di capitali iscritta nel registro delle imprese non è configurabile in ragione della natura stessa del contratto sociale, che non è solo regolatore degli interessi dei soci, ma si atteggia, al contempo, come norma programmatica dell’agire sociale, sicché l’atto di costituzione dell’ente non può più essere interpretato secondo la comune intenzione dei contraenti e resta consacrato nei termini in cui risulta iscritto ed è portato a conoscenza dei terzi. Tali principi trovano applicazione anche nel caso di trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, in quanto la vicenda modificativa non si traduce nell’estinzione e nella correlativa creazione di un soggetto nuovo in luogo di quello precedente.
Prova della simulazione dell’atto di cessione di quote e valore probatorio della quietanza di pagamento
Non può ritenersi sufficiente l’allegazione della semplice mancanza del pagamento di un corrispettivo ovvero l’irrisorietà di quello indicato in occasione di un atto di disposizione patrimoniale (nella fattispecie, un atto di cessione di quote), per desumere l’animus donandi [ LEGGI TUTTO ]