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Art. 1439 c.c.
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3 Febbraio 2020

Rigetto della domanda di annullamento per dolo di contratto di compravendita di quote di S.r.l.

Deve essere rigettata la domanda di annullamento per dolo di un contratto di compravendita avente ad oggetto una partecipazione di minoranza in una società a responsabilità limitata, allorché

(i) l’attore si sia servito, per tutto il corso delle trattative, dell’attività di consulenza di un notaio, suo professionista di fiducia,

(ii) che tale professionista, insieme all’attore, sia stato messo al corrente di ogni passaggio della trattativa, nonché

(iii) il definitivo accordo sul corrispettivo (di cui l’attore aveva contestato la congruità, ritenendolo sproporzionato rispetto al valore della società) sia stato raggiunto e ufficializzato mediante un messaggio di posta elettronica circolato a tutti i soggetti coinvolti nella trattativa (ivi compreso il notaio consulente dell’attore).

15 Gennaio 2020

Annullamento del contratto di cessione di quote societarie per falsa rappresentazione delle garanzie previste da parte del cedente

E’ annullabile, ai sensi dell’art. 1439 c.c., il contratto di cessione di quote societarie allorquando il cessionario abbia falsamente rappresentato l’esistenza di garanzie senza le quali il cessionario non avrebbe concluso il contratto.

20 Luglio 2018

Interpretazione dell’oggetto dell’accordo transattivo e diritto del socio alla percezione di utili asseritamente emersi solo dopo il perfezionamento del predetto negozio.

Il contenuto del negozio transattivo va identificato in relazione all’oggettiva situazione di contrasto che le parti hanno inteso comporre attraverso le reciproche concessioni, essendo la transazione destinata – quale strumento negoziale di prevenzione o composizione di una lite ed analogamente alla sentenza – a coprire [ LEGGI TUTTO ]

26 Giugno 2018

Cessione di partecipazioni sociali: vizio e difetto di qualità e clausole di garanzia

La consistenza patrimoniale della società nell’ambito della cessione di quote o azioni di quest’ultima rileva solo in presenza di una specifica garanzia assunta dal cedente, poichè la cessione ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Le carenze o i vizi relativi alla consistenza e alle caratteristiche dei beni ricompresi nel patrimonio sociale possono giustificare la risoluzione di tale contratto solo se sono state fornite a tale riguardo dal cedente specifiche garanzie contrattuali, anche se non vi è bisogno che esse vengano così espressamente qualificate, sufficiente essendo che il rilascio della garanzia si evinca inequivocamente dal contratto. In tutti gli altri casi va ribadita l’irrilevanza delle maggiori passività pregresse o delle minori attività, scoperte dall’acquirente successivamente al perfezionamento del contratto di cessione di quote, con conseguente perdita di valore delle stesse. Le tutele apprestate dalla legge – sia nella fase genetica (vizi della volontà) sia in quella funzionale (ai fini dell’esatta e corretta esecuzione del contratto) – proteggono l’interesse del compratore rispetto a discrepanze che riguardano le partecipazioni compravendute, non il patrimonio sociale.

Il vizio e il difetto di qualità in relazione alla compravendita di partecipazioni sociali può attenere, in via generale, unicamente alla qualità dei diritti e obblighi che in concreto la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire. Non può riguardare, invece, il suo valore economico in quanto esso non attiene all’oggetto del contratto, ma alla sfera delle valutazioni motivazionali delle parti.

La cessione della quota attuata sul presupposto di una determinata consistenza patrimoniale della società può inquadrarsi nell’ambito di un complesso regolamento negoziale, il quale ha per oggetto non solo l’acquisizione di un generico status socii, ma anche ulteriori obblighi a carico del cedente; tali obblighi possono per relationem essere collegati dalle parti, appunto, a una certa consistenza del patrimonio ovvero a determinate caratteristiche di beni sociali specificamente considerati.

Fra le clausole che possono essere previste ed introdotte nel contratto di cessione di partecipazioni societarie (clausole di garanzia, di gestione, di prezzo, di prelazione, di gradimento), quelle di garanzia tendono a garantire l’acquirente da passività potenziali o da attività inesistenti o minori, riferibili alla situazione aziendale ed imprenditoriale esistente al momento della cessione; è invece evidente che eventuali oneri e sopravvenienze future rientrano nell’ambito del normale rischio di impresa e non possono che gravare sul cessionario. Tali garanzie, da distinguere – a seconda della tecnica redazionale – in sintetiche o analitiche, possono salvaguardare il cessionario da generiche differenze negative, determinate da eventuali minusvalenze attive o plusvalenze passive rispetto alle risultanze di bilancio ad una certa data ovvero possono riguardare specificatamente determinate poste patrimoniali inserite in bilancio ovvero ancora possono riguardare gli sviluppi negativi derivanti da operazioni in essere al momento della cessione: le possibili opzioni negoziali sono innumerevoli e dipendono dal contenuto degli accordi.

In linea di massima, si possono individuare due tipi di garanzie: una relativa alla quota sociale oggetto del trasferimento (c.d. nomen verum) e una connessa alla situazione patrimoniale della società, le cui azioni/quote sono oggetto di cessione (c.d. nomen bonum); con riferimento alla prima, il cedente è tenuto solo a garantire che la partecipazione societaria ceduta è di sua proprietà e che ne può liberamente disporre, in assenza di vincoli, pesi o legami di sorta. Diverso è il discorso in relazione alla seconda garanzia, ricollegata al fatto che la partecipazione ceduta rappresenti effettivamente una determinata percentuale del capitale sociale e quel determinato valore economico, risultante dal bilancio (o, comunque, da una situazione patrimoniale) ad una certa data. In altre parole, questa seconda tipologia di clausole tende ad assicurare la consistenza patrimoniale e la capacità reddituale dell’impresa.

22 Marzo 2018

Clausola penale contenuta in un patto parasociale, divieto parasociale di concorrenza del socio di s.r.l. e imprenditore occulto

La teoria dell’imprenditore occulto afferma la piena parificazione sul piano della responsabilità d’impresa di chi agisce di fronte ai terzi e di chi sta dietro le quinte. Vi sarebbe dunque una piena corresponsabilità del dominus di un’impresa formalmente altrui per le obbligazioni assunte e le attività svolte dalla società eterodiretta.

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22 Gennaio 2018

Annullabilità del contratto di cessione di quote di s.r.l. per vizio del consenso

L’inganno è elemento costitutivo della fattispecie di dolo disciplinata dagli articoli 1439 e 1440 del codice civile, nonché presupposto fondamentale sia della domanda di annullamento per dolo determinante sia della pretesa risarcitoria per dolo incidente. Pertanto, l’attore che agisce in giudizio al fine di ottenere l’annullamento di un contratto di cessione di quote [ LEGGI TUTTO ]

7 Dicembre 2017

Contratto di cessione di quote: annullamento per dolo, risoluzione per inadempimento e arricchimento senza causa

Al fine di veder accolta la domanda di annullamento del contratto ex art. 1439 c.c., la prova basata su sole circostanze successive alla stipulazione del contratto non è idonea a dimostrare la sussistenza del dolo e ad ottenere il conseguente annullamento del contratto. [ LEGGI TUTTO ]

19 Ottobre 2017

Annullamento della transazione, competenza della Sezione specializzata, negoziazione assistita, rappresentanza processuale e litisconsorzio necessario

La sezione specializzata in materia di impresa è competente non solo per le cause che abbiano ad oggetto il trasferimento di partecipazioni sociali, ma anche nelle ipotesi di “diritti inerenti” alle stesse partecipazioni (nel caso di specie il Tribunale, rilevato che [ LEGGI TUTTO ]