Art. 1442 c.c.
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Annullamento di contratti preliminari di cessione d’azienda e prova del pagamento mediante assegno bancario
La consegna dell’assegno bancario non determina l’estinzione del debito, che si perfeziona soltanto nel momento dell’effettiva riscossione della somma portata dal relativo titolo, la cui consegna deve considerarsi dunque effettuata, salva diversa volontà delle parti, “pro solvendo”: tale considerazione vale a fortiori per le matrici degli assegni che, costituendo una mera annotazione da parte del debitore, in assenza dei rispettivi titoli e della prova del loro effettivo incasso, non hanno alcuna rilevanza ai fini della prova del pagamento.
Decorso del termine di prescrizione dell’azione di annullamento del contratto per vizio del consenso ed onere della prova
L’apparente antinomia tra gli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c. e l’art. 1442 c.c. deve essere risolta nel senso che il termine quinquennale di prescrizione dell’azione di annullamento per vizio del consenso inizia a decorrere dalla conclusione del contratto, con la conseguenza che il convenuto che intenda eccepirla può limitarsi a provare il decorso del termine prescrizionale, incombendo sull’attore dimostrare di essersi conservato il diritto, nonostante il superamento del quinquennio, per la sussistenza dell’ipotesi prevista dall’art. 1442 c.c., idonea a spostare avanti il termine iniziale allorquando l’attore provi di aver scoperto l’errore o il dolo successivamente al perfezionamento del contratto.
Cessione di quote di s.r.l.: inapplicabilità della regola del possesso vale titolo
Non appare applicabile la regola cd. del “possesso vale titolo”, sancita dall’art. 1153 c.c. nell’ipotesi di cessione di quote di s.r.l. posta in essere dal falsus procurator. A riguardo, con riferimento alla analoga fattispecie dell’usucapione abbreviata, [ LEGGI TUTTO ]
Annullabilità di transazione, risarcibilità ex art. 1440 c.c. e occultamento di documenti
Le false o omesse indicazioni di fatti la cui conoscenza è indispensabile alla controparte per una corretta formazione della sua volontà contrattuale comportano, in capo al contraente mendace o reticente, l’obbligo di risarcire il danno arrecato alla controparte, qualora quest’ultima, laddove fosse stata a conoscenza delle circostanze maliziosamente taciute, avrebbe concluso il contratto a condizioni diverse da quelle raggiunte e salvo che il primo contraente non dimostri che la controparte era comunque a conoscenza dei fatti dallo stesso occultati ovvero anche solo che avrebbe potuto conoscerli, usando la normale diligenza. [ LEGGI TUTTO ]