Art. 1448 c.c.
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Contratto di cessione di partecipazioni sociali e azione di rescissione per lesione
E’ ammessa la possibilità di introdurre una nuova domanda anche in sede della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. purché la stessa sia fondata sui medesimi fatti costituitivi e si ponga in una situazione di incompatibilità rispetto all’originaria domanda ovvero sia conseguenza della domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta.
L’azione generale di rescissione per lesione ex art. 1448 c.c. rappresenta un rimedio che la legge predispone a favore di un soggetto che abbia concluso a particolari condizioni un contratto in uno stato di “bisogno”, situazione in cui la persona può essere salvata con una prestazione che non sia di fare o in cui il pericolo riguardi non la sfera personale, ma i beni del contraente.
Secondo l’art. 1448 c.c., l’esperimento dell’azione di rescissione del contratto di acquisto di quote sociali è possibile solo in caso di simultanea concorrenza dei tre requisiti: a) della lesione, b) dello stato di bisogno e c) dell’approfittamento di chi si trova in una situazione di anomala e pregiudizievole alterazione della libertà negoziale, in violazione del principio di solidarietà sancito dalla Costituzione o dei doveri di buona fede e correttezza contrattuale.
Lo stato di bisogno, che deve costituire la spinta psicologica a contrarre, non coincide necessariamente con l’assoluta indigenza o condizione di povertà e nullatenenza, ma può essere rappresentato anche da una semplice, obiettiva difficoltà economica o da una contingente carenza di liquidità o momentanea indisponibilità di denaro che sia risultata determinante della volizione negoziale e della disponibilità ad accettare un corrispettivo non proporzionato alla propria prestazione.
La nullità del contratto può derivare esclusivamente (i) dalla violazione di norma imperativa (c.d. nullità virtuale) o (ii) dalla assenza, illiceità, impossibilità dell’oggetto o della causa (c.d. nullità strutturale) o, infine, (iii) dalla legge (c.d. nullità testuale). Al contrario, la mera iniquità di un contratto a prestazioni corrispettive non è causa di nullità del contratto, potendo la sproporzione tra prestazioni al più comportare l’annullamento del contratto (se effetto di dolo determinante ex art. 1439 c.c.) o la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c.
La minaccia di far valere un diritto assume i caratteri della violenza morale, invalidante il consenso prestato per la stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 1438 c.c., soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto, situazione che si verifica quando il fine ultimo perseguito consiste nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l’esercizio del diritto medesimo, sia iniquo ed esorbiti dall’oggetto di quest’ultimo, e non quando il vantaggio perseguito sia solo quello del soddisfacimento del diritto nei
modi previsti dall’ordinamento.
Non costituisce ipotesi di minaccia di fare valere un diritto prevista dall’art.1438 c.c. la semplice minaccia di adire le vie giudiziarie per ottenere l’annullamento di un contratto di cessione di quote sociali su uno specifico presupposto previsto dalla legge.
Domanda di sequestro giudiziario fondata su rescissione contrattuale
Diversamente dal sequestro conservativo di cui all’art. 671 c.p.c., vòlto a garantire l’operatività della generica garanzia patrimoniale del debitore ex art. 2740, comma primo c.c., l’emissione di un provvedimento di sequestro giudiziario è finalizzata ad assicurare l’utilità pratica di un futuro provvedimento decisorio nonché la sua fruttuosità in sede di esecuzione forzata, mediante la consegna od il rilascio dei beni sui quali, dunque, è posto il vincolo.
I presupposti per la concessione di un sequestro giudiziario sono individuati:
- nell’accertamento di un fumus boni iuris, ossia nell’esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso del bene, nel cui ambito sussistano elementi sufficienti a provare che la domanda, proposta o che verrà esperita, sia di probabile fondatezza;
- nell’opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea del bene, c.d. periculum in mora.
In relazione al fumus boni iuris, la misura cautelare deve essere riferita, non soltanto ai c.d. iura in re, ossia alle azioni nelle quali ciascuna delle parti si affermi titolare di un diritto reale sul bene, ma, altresì, alle azioni relative ai c.d. iura ad rem, ossia quelle azioni in cui l’attribuzione della proprietà costituisce conseguenza della decisione del giudice su un rapporto di natura obbligatoria. Inoltre, con riferimento al requisito della controversia sul possesso, alle azioni di carattere personale volte alla restituzione della cosa detenuta dal convenuto. Pertanto, devono essere annoverate tra le controversie sulla proprietà o sul possesso anche le vertenze su di un diritto personale, avente ad oggetto la pretesa alla restituzione di cose detenute da altri soggetti, ossia quando debba decidersi in ordine ad un’azione personale che comporti una decisione su detta pretesa.
Con specifico riferimento al periculum in mora, detta condizione non costituisce presupposto indefettibile per la concessione del sequestro giudiziale, atteso che il medesimo art. 670 c.p.c. richiede ai fini della concessione della misura semplicemente ragioni che rendano opportuna la custodia del bene controverso.
Qualora venga dedotto a fondamento della condizione del fumus bonis iuris l’esistenza della verosimiglianza di un diritto ad ottenere la rescissione di un contratto, mediante l’esperimento dell’azione di rescissione per lesione di cui all’art. 1448 c.c. in sede di cognizione ordinaria, devono essere adeguatamente provati i requisiti:
- della sproporzione tra le prestazioni contrattuali delle parti, tale per cui il valore della prestazione, eseguita o promessa dalla parte danneggiata, deve eccedere di oltre la metà il valore della controprestazione. In particolare, la lesione ultra dimidium deve essere accertata in base ad una valutazione economica delle prestazioni compiuta, dunque tenendo conto il valore reale dei beni, in relazione al momento della conclusione del contratto;
- dello stato di bisogno di una delle parti, il quale deve avere inciso sulla libera determinazione del contraente danneggiato secondo un nesso di strumentalità. In mancanza di detta efficienza causale, lo stato di bisogno viene degradato a mera esigenza di realizzare il fine perseguito dal contraente in maniera più conveniente. Peraltro, ove la parte danneggiata sia una società, si deve avere a riguardo allo stato psicologico della persona fisica legittimata ad agire in rappresentanza dell’ente in base al rapporto organico;
- dell’approfittamento della controparte contrattuale, il quale deve risolversi nella mera consapevolezza dell’esistenza dello stato di bisogno in cui versa la controparte danneggiata, purchè essa abbia costituito la spinta psicologica a contrarre.
Detti requisiti, legittimanti l’azione rescissoria per lesione di cui all’art. 1448 c.c., devono sussistere tutti simultaneamente. Di tal che, una volta riscontrata la mancanza o la mancata dimostrazione dell’esistenza di uno dei tre elementi, diviene superflua l’indagine circa la sussistenza degli altri due.
L’azione di rescissione e sproporzione delle condizioni di cessione delle quote di una srl
L’azione generale di rescissione per lesione presuppone necessariamente la simultanea ricorrenza di tre condizioni (sproporzione fra le prestazioni superiore alla metà, stato di bisogno determinante l’accettazione della sproporzione, approfittamento dello stato di bisogno da parte dall’altro contraente), tra le quali non intercorre alcun rapporto di subordinazione o alcun ordine di priorità o precedenza, tanto che accertata la mancanza anche di una sola di esse, l’azione risulta inammissibile. La lesione deve risultare dal confronto dei valori delle prestazioni al tempo della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 1448, comma 2° c.c. Lo stato di bisogno ricorre quando il soggetto che subisce il contratto si trovi, anche per cause transitorie, in obiettive difficoltà economiche o in uno stato di temporanea crisi di liquidità, ma queste situazioni debbono assumere una tale importanza da incidere sulla sua situazione psicologica e da condizionarne la libertà di negoziazione, così da determinarlo ad accettare un corrispettivo non proporzionato alla sua prestazione. Non è diretta al conseguimento di un vantaggio ingiusto la minaccia di ricorrere ad azioni giudiziarie per il soddisfacimento di un diritto di credito, se non vi è una radicale sproporzione o divergenza tra l’utilità ricevuta e il diritto esercitato, e il vantaggio perseguito sia solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall’ordinamento. Anche la minaccia di una denuncia o querela penale non costituisce male ingiusto, se fatta al fine di ottenere la stipulazione di un negozio risarcitorio del danno subito con il reato. Il contratto di transazione non può essere oggetto di rescissione per lesione in ragione della previsione di cui all’art. 1970 c.c., in quanto la considerazione dei reciproci sacrifici e vantaggi derivanti dal contratto ha carattere soggettivo, essendo rimessa all’autonomia negoziale delle parti.
Contestazione della determinazione da parte dell’arbitratore del valore di rimborso della quota di partecipazione al capitale sociale
Non è annullabile la determinazione del valore di rimborso della quota sociale del socio receduto di una s.r.l. effettuata dal terzo arbitratore per manifesta iniquità e/o erroneità ai sensi dell’art. 1349 c.c. laddove il risultato finale della valutazione operata dal terzo arbitratore sia pressoché identico a quello cui è pervenuto il c.t.u. e lo scostamento metodologico non sia tale da rendere la determinazione impugnata in manifesto contrasto alle regole tecniche di settore e dalle conoscenze proprie di cui deve essere in possesso l’esperto del ramo. L’impugnabilità per manifesta erroneità prevista a norma dell’art. 1349, c. I, c.c. non deriva automaticamente dalla semplice presenza di un errore di valutazione nel procedimento di stima, ma dalla sussistenza di un errore, pure tecnico, che sia evidente, grave, concettualmente non condivisibile e, soprattutto, in materia non opinabile (nella specie è stata considerata non iniqua una valutazione della partecipazione inferiore del 25% rispetto al valore accertato dalla successiva ctu nel giudizio di merito).
Non sussiste responsabilità ex art. 2495 c.c. a titolo di colpa del liquidatore per mancato pagamento del credito da rimborso della quota di partecipazione sociale essendo legittima la condotta del liquidatore che, nel rispetto delle norme legali e statutarie sulla vincolatività per le parti della stima operata dall’arbitratore, chiuda senza indugio la procedura liquidativa della quota del socio receduto nonostante le riserve avanzate da quest’ultimo circa i criteri di valutazione adottati dall’arbitratore nella stima.
Il recesso del socio e il conseguente scioglimento del rapporto sociale con relativa liquidazione del valore della quota di partecipazione del socio receduto al capitale sociale, laddove comporti l’effettivo venir meno dell’unica garanzia volta al soddisfacimento del controcredito vantato dalla società a fronte del contratto di finanziamento erogato nei confronti del socio, è circostanza idonea ad integrare i presupposti che giustificano la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 c.c. e la contestuale richiesta del mutuante dell’immediata restituzione dell’intero, trattandosi di fatti sopravvenuti idonei a determinare una profonda diminuzione dell’(unica) garanzia di realizzazione del controcredito.
L’accertamento della natura manifesta dell’errore nella determinazione del valore delle quote societarie ai sensi dell’art. 2473 terzo comma c.c.
L’accertamento della natura manifesta dell’errore segue criteri differenti a seconda che l’art. 1349 c.c. trovi applicazione nel suo ambito naturale, ovvero la determinazione dell’oggetto del contratto, o nel diverso caso previsto dall’art. 2473 c.c.. Mentre nella materia contrattuale, nella determinazione dell’oggetto del contratto l’arbitratore può procedere ad una valutazione discrezionale e fondare il suo apprezzamento sul criterio dell’equità mercantile, nel caso di cui all’art. 2473 terzo comma c.c. relativo alla stima del valore della quota , l’erroneità o meno della valutazione dell’esperto nominato dal Tribunale [ LEGGI TUTTO ]
Nullità, annullamento, risoluzione e rescissione di operazioni incrociate e collegate di acquisto di partecipazione sociale e di aumento di capitale
Soci paritetici, “minaccia” di liquidazione e abuso del diritto
La semplice “minaccia” da parte di un socio di addivenire alla liquidazione della società, partecipata paritariamente, non è sufficiente per esperire vittoriosamente l’azione di annullamento per violenza morale, [ LEGGI TUTTO ]