Art. 1453 c.c.
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Risoluzione per inadempimento del contratto di cessione di partecipazioni societarie di s.r.l.
Presupposto della risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. è che l’inadempimento sia di non scarsa importanza. Per valutare la rilevanza dell’inadempimento occorre indagare sull’entità dello squilibrio ingeneratosi tra i contraenti (e valutare se sia tale da compromettere irrimediabilmente l’equilibrio sinallagmatico del rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti). Tale valutazione deve esser condotta tenendo conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l’alterazione dell’equilibrio contrattuale. Dal punto di vista oggettivo, la gravità dell’inadempimento non deve essere commisurata soltanto all’entità del danno, che potrebbe in astratto anche mancare, quanto al concreto interesse all’esatta e tempestiva prestazione che la parte inadempiente avrebbe dovuto rendere. Ne deriva che sono atte a fondare un giudizio di gravità dell’inadempimento solo le violazioni concernenti le obbligazioni contrattuali aventi carattere essenziale. Dal punto di visto soggettivo, il giudice dovrà procedere ad una valutazione sinergica del comportamento delle parti, attraverso un’indagine globale ed unitaria dell’intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell’inadempimento, perché l’unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente ma esige un apprezzamento complessivo. Alla luce di quanto sopra esposto, costituisce pertanto grave inadempimento tale da giustificare la risoluzione del contratto il mancato pagamento di una notevolissima parte del prezzo pattuito come corrispettivo della cessione di partecipazioni societarie.
L’esercizio del diritto di manleva e l’adempimento dopo la domanda di risoluzione quale circostanza qualificante l’inadempimento di non scarsa importanza
Il patto mediante il quale, al momento della cessione delle quote di una società a responsabilità limitata, i soci cedenti assicurino l’inesistenza di passività e si impegnino verso gli acquirenti al pagamento di eventuali sopravvenienze passive inerenti all’attività pregressa, non costituisce contratto a favore di terzo o contratto parasociale, con la conseguenza che il patto non può essere fatto valere né dalla società (che non può qualificarsi terzo ai sensi dell’art. 1411 c.c., poiché riceve solo indirettamente un vantaggio economico dal patto) né suo liquidatore.
Costituisce presupposto logico, intrinseco ed indefettibile del diritto di rivalsa azionato da una parte in forza di un patto di manleva, il fatto che il preteso manlevato abbia, in concreto, anticipato il pagamento del debito oggetto dell’obbligo di garanzia assunto dal mallevatore. Infatti, secondo consolidato e costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, il diritto di manleva diventa azionabile nel momento in cui il debitore (manlevato) effettua il pagamento in favore del creditore, posto che, in assenza dell’adempimento, il manlevato non ha interesse ad agire nei confronti del mallevadore; anzi è proprio al momento del pagamento che sorge quell’obbligazione di natura eventuale e condizionata sospensivamente, caratteristica propria del patto di manleva.
L’art. 1453, ult. co., c.c. stabilisce che “dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione”. Infatti, la domanda di risoluzione comporta, in linea di principio, la cristallizzazione, fino alla pronuncia giudiziale definitiva, delle posizioni dei contraenti, nel senso che come è vietato al debitore di eseguire la dovuta prestazione, così non è consentito al creditore di pretenderla, avendo dimostrato con la richiesta di risoluzione del contratto il proprio disinteresse all’adempimento. Tuttavia, è stato anche enunciato il principio in base al quale l’adempimento effettuato dopo la domanda di risoluzione del contratto, pur non arrestandone gli effetti, dovrebbe comunque essere preso in considerazione dal giudice, potendo costituire circostanza idonea a rendere l’inadempimento di scarsa importanza, con diretta influenza sulla risolubilità del contratto ex art. 1455 c.c. Orbene, dal tenore della norma appena richiamata, la gravità dell’inadempimento deve essere, per ciò, commisurata non solo all’entità del danno, che può anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell’altra parte all’esatta e tempestiva prestazione.
Principi in tema di risoluzione per inadempimento e collegamento contrattuale
Domanda di risoluzione del contratto di licenza di un famoso marchio di occhiali e risarcimento del danno
L’accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di “chance” esige la prova, anche presuntiva, dell’esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile.
L’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata – per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso – dall’onere di dimostrare non solo l'”an debeatur” del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi “in re ipsa”, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre.
Esecuzione del contratto di licenza avente ad oggetto l’uso di due brevetti in Italia
Obbligo principale del licenziante è quello di garantire al licenziatario per l’intera durata del contratto la persistente validità dei brevetti in tutti i territori convenuti e quindi il pieno e duraturo godimento dei diritti patrimoniali derivanti dallo sfruttamento dei diritti di privativa industriale.
Risoluzione per inadempimento di un contratto di cessione d’azienda con riserva di proprietà, risarcimento del danno ed equo compenso
Il creditore che agisce per la risoluzione o per l’adempimento del contratto può limitarsi a fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, e ad allegare l’inadempimento della controparte, spettando al debitore convenuto provare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto.
Il danno subito dal venditore in caso d’inadempimento del compratore sotto il profilo del lucro cessante consiste nel pregiudizio connesso alla mancata disponibilità del bene, cioè nel reddito che l’alienante avrebbe potuto ricavare ove il bene fosse rimasto nella sua disponibilità.
Contestuale proposizione della domanda di risoluzione e di adempimento del contratto di cessione quote
La domanda di risoluzione del contratto di cessione quote e quella di adempimento sono due domande tra loro incompatibili, in quanto legate da un rapporto di pregiudizialità-dipendenza negativa, in conseguenza del quale l’accoglimento dell’una preclude l’accoglimento dell’altra. Rispetto ad esse, dunque, non è in alcun modo configurabile un nesso di accessorietà. Di conseguenza, qualora il creditore proponga contestualmente alla domanda di risoluzione, quella di adempimento (del medesimo contratto), formulando tale ultima domanda in via accessoria rispetto alla prima, le domande devono essere rigettate in quanto inammissibili (non potendo peraltro il giudice effettuare una scelta che ex lege compete esclusivamente al creditore).
Contratto di associazione in partecipazione e risoluzione per inadempimento
Al contratto di associazione in partecipazione si applica la disciplina della risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., essendo tale contratto inquadrabile nella categoria dei contratti di scambio, in quanto caratterizzato dal sinallagma tra l’attribuzione di una quota degli utili derivanti dalla gestione dell’affare o dell’impresa, da parte dell’associante, e l’apporto patrimoniale da parte dell’associato. In tale senso, costituiscono grave inadempimento l’inerzia o il mancato perseguimento da parte dell’associante dei fini a cui l’attività di gestione dell’affare è preordinata ove protratti oltre ogni ragionevole limite di tolleranza, così come la mancata predisposizione del rendiconto.
Il principio espresso dall’art. 1458, co. 1, c.c., secondo cui gli effetti retroattivi della risoluzione non operano per le prestazioni già eseguite, riguarda i contratti ad esecuzione continuata o periodica, ossia soltanto quelli in cui le obbligazioni di durata sorgono per entrambe le parti e l’intera esecuzione del contratto avviene attraverso coppie di prestazioni da realizzarsi contestualmente nel tempo. Pertanto, ad essi non può ricondursi il contratto di associazione in partecipazione, con il quale l’associante attribuisce all’associato, come corrispettivo di un determinato apporto unitario, una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, trattandosi, a differenza del contratto di società, di un negozio bilaterale, che crea un singolo scambio fra l’apporto e detta partecipazione.
Contratto di cessione del software e prova dell’adempimento
Risoluzione del contratto di cessione di quote sociali e rimedi restitutori
La risoluzione di un contratto di cessione di partecipazioni sociali ha quali conseguenze l’emersione di rimedi risarcitori (ove ve ne siano i presupposti) e restitutori (nello specifico la retrocessione della quota sociale acquisita al cedente).
L’inadempimento alle obbligazioni contratte da parte del cessionario della quota sociale può essere riconnesso sia al mancato pagamento del prezzo pattuito, sia – nell’ambito di un contratto quadro più complesso ed i cui singoli atti siano tra loro connessi e correlati su di un piano causale e funzionale – alla omessa esecuzione di ulteriori obbligazioni previste e/o alla mancata definizione di uno o più atti esecutivi dell’accordo quadro (tra i quali l’acquisto progressivo di altre porzioni della quota o di altre partecipazioni).
La sostituzione dell’originario contratto di cessione di quote sociali con uno nuovo e con un diverso assetto di interessi determina il mutamento del titolo e della causa pretendi sottostante, con la conseguenza che il negozio (ed il relativo regolamento) non è più quello rappresentato dal primo contratto ma, bensì, quello del secondo; in ragione di ciò il cedente e/o la parte che abbia subito l’inadempimento non potrà agire sulla base delle obbligazioni del titolo originario, ove queste siano state sostituite da un nuovo assetto, in quanto l’inadempimento delle obbligazioni originarie sostituite non può comportare la caducazione degli effetti né degli atti compiuti in esecuzione del primo accordo (cessione di parte della quota), né del secondo contratto.