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Art. 1453 c.c.
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11 Gennaio 2019

Risoluzione del contratto e contratto di cessione con riserva di proprietà

Il creditore che agisce per la risoluzione o per l’adempimento del contratto può limitarsi a fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, del termine di scadenza e ad allegare l’inadempimento della controparte in quanto spetta al debitore convenuto provare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto.

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19 Dicembre 2018

Spetta alla parte che invochi la natura simulata di un contratto con riferimento all’ammontare del prezzo formulare apposita domanda di accertamento

La parte venditrice che deduca l’inadempimento della parte acquirente in relazione al pagamento del prezzo pattuito per una compravendita, ha l’onere, a fronte della dimostrazione del pagamento di somme pari al prezzo di compravendita da parte acquirente, di precisare la natura ed entità di eventuali diversi titoli in relazione ai quali i pagamenti sono stati effettuati, nonché di formulare apposita domanda di accertamento della natura simulata del contratto intercorso fra le parti quanto all’ammontare del prezzo. [ LEGGI TUTTO ]

19 Dicembre 2018

Azione di risoluzione del contratto, prova del pagamento e simulazione relativa

In caso di simulazione relativa circa l’oggetto del contratto, la parte che lamenti il mancato pagamento del prezzo di compravendita e agisca per la risoluzione ha l’onere di avanzare contestualmente [ LEGGI TUTTO ]

9 Agosto 2018

Distribuzione selettiva e tacita accettazione di diverse modalità di vendita.

Può aversi un’autorizzazione per comportamento concludente delle diverse modalità di vendita di un prodotto oggetto di un contratto di distribuzione selettiva, in presenza di una tolleranza prolungata nel tempo da parte del produttore che si è tradotta in una tacita accettazione di diverse modalità distributive.

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5 Luglio 2018

Inadempimento di entrambe le parti nei contratti a prestazioni corrispettive e giudizio di comparazione

In caso di duplice e reciproco inadempimento delle obbligazioni scaturenti da un contratto a prestazione corrispettive, al fine di comprendere, nell’ambito del giudizio di risoluzione, a quale delle parti debba essere imputato l’inadempimento, il Giudice dovrà [ LEGGI TUTTO ]

26 Giugno 2018

Cessione di partecipazioni sociali: vizio e difetto di qualità e clausole di garanzia

La consistenza patrimoniale della società nell’ambito della cessione di quote o azioni di quest’ultima rileva solo in presenza di una specifica garanzia assunta dal cedente, poichè la cessione ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Le carenze o i vizi relativi alla consistenza e alle caratteristiche dei beni ricompresi nel patrimonio sociale possono giustificare la risoluzione di tale contratto solo se sono state fornite a tale riguardo dal cedente specifiche garanzie contrattuali, anche se non vi è bisogno che esse vengano così espressamente qualificate, sufficiente essendo che il rilascio della garanzia si evinca inequivocamente dal contratto. In tutti gli altri casi va ribadita l’irrilevanza delle maggiori passività pregresse o delle minori attività, scoperte dall’acquirente successivamente al perfezionamento del contratto di cessione di quote, con conseguente perdita di valore delle stesse. Le tutele apprestate dalla legge – sia nella fase genetica (vizi della volontà) sia in quella funzionale (ai fini dell’esatta e corretta esecuzione del contratto) – proteggono l’interesse del compratore rispetto a discrepanze che riguardano le partecipazioni compravendute, non il patrimonio sociale.

Il vizio e il difetto di qualità in relazione alla compravendita di partecipazioni sociali può attenere, in via generale, unicamente alla qualità dei diritti e obblighi che in concreto la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire. Non può riguardare, invece, il suo valore economico in quanto esso non attiene all’oggetto del contratto, ma alla sfera delle valutazioni motivazionali delle parti.

La cessione della quota attuata sul presupposto di una determinata consistenza patrimoniale della società può inquadrarsi nell’ambito di un complesso regolamento negoziale, il quale ha per oggetto non solo l’acquisizione di un generico status socii, ma anche ulteriori obblighi a carico del cedente; tali obblighi possono per relationem essere collegati dalle parti, appunto, a una certa consistenza del patrimonio ovvero a determinate caratteristiche di beni sociali specificamente considerati.

Fra le clausole che possono essere previste ed introdotte nel contratto di cessione di partecipazioni societarie (clausole di garanzia, di gestione, di prezzo, di prelazione, di gradimento), quelle di garanzia tendono a garantire l’acquirente da passività potenziali o da attività inesistenti o minori, riferibili alla situazione aziendale ed imprenditoriale esistente al momento della cessione; è invece evidente che eventuali oneri e sopravvenienze future rientrano nell’ambito del normale rischio di impresa e non possono che gravare sul cessionario. Tali garanzie, da distinguere – a seconda della tecnica redazionale – in sintetiche o analitiche, possono salvaguardare il cessionario da generiche differenze negative, determinate da eventuali minusvalenze attive o plusvalenze passive rispetto alle risultanze di bilancio ad una certa data ovvero possono riguardare specificatamente determinate poste patrimoniali inserite in bilancio ovvero ancora possono riguardare gli sviluppi negativi derivanti da operazioni in essere al momento della cessione: le possibili opzioni negoziali sono innumerevoli e dipendono dal contenuto degli accordi.

In linea di massima, si possono individuare due tipi di garanzie: una relativa alla quota sociale oggetto del trasferimento (c.d. nomen verum) e una connessa alla situazione patrimoniale della società, le cui azioni/quote sono oggetto di cessione (c.d. nomen bonum); con riferimento alla prima, il cedente è tenuto solo a garantire che la partecipazione societaria ceduta è di sua proprietà e che ne può liberamente disporre, in assenza di vincoli, pesi o legami di sorta. Diverso è il discorso in relazione alla seconda garanzia, ricollegata al fatto che la partecipazione ceduta rappresenti effettivamente una determinata percentuale del capitale sociale e quel determinato valore economico, risultante dal bilancio (o, comunque, da una situazione patrimoniale) ad una certa data. In altre parole, questa seconda tipologia di clausole tende ad assicurare la consistenza patrimoniale e la capacità reddituale dell’impresa.

6 Giugno 2018

Sull’art. 1453 c.c. e sulle conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti dalla risoluzione del contratto di affitto d’azienda.

L’art. 1453 c.c., nell’attribuire al contraente adempiente la facoltà di optare tra l’adempimento o la risoluzione del contratto, offre alla parte, che con la domanda di adempimento abbia inizialmente interesse al suo mantenimento, la possibilità [ LEGGI TUTTO ]

23 Maggio 2018

La posizione del liquidatore rispetto ai rapporti societari contrattuali

Ai sensi dell.art. 2495 c.c. l’estinzione di una società susseguente alla cancellazione della stessa dal registro delle imprese non determina un fenomeno successorio in capo al liquidatore nella posizione dell’ente estinto, con conseguente legittimazione dello stesso in relazione alla pretesa attinente al debito sociale. Egli, invece, può essere destinatario di un’autonoma azione risarcitoria. [ LEGGI TUTTO ]

23 Maggio 2018

Fenomeno successorio e responsabilità aquiliana del liquidatore nel caso di ente estinto. La risoluzione contrattuale per inadempimento. La nozione di delegazione di pagamento

Ai sensi dell’art. 2495 c.c. l’estinzione di una società susseguente alla cancellazione della stessa dal registro delle imprese non determina un fenomeno successorio in capo al liquidatore nella posizione dell’ente estinto, con conseguente legittimazione dello stesso in relazione alla pretesa attinente al debito sociale.

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