Art. 1458 c.c.
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Recesso dal contratto preliminare di cessione di partecipazioni
Ai sensi di cui all’art. 1385 c.c., alla dazione a titolo di caparra confirmatoria di una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili consegue l’attribuzione, alla parte non inadempiente, del diritto potestativo di sciogliersi dal contratto a fronte dell’inadempimento di non scarsa importanza e colpevole della controparte, nonché del diritto di ritenere la caparra qualora la parte non inadempiente l’abbia ricevuta, ovvero del diritto di ottenere il pagamento del doppio qualora la parte non inadempiente l’abbia corrisposta. Il diritto di recesso è una forma di risoluzione stragiudiziale del contratto, che presuppone pur sempre l’inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell’inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale: esso costituisce null’altro che uno speciale strumento di risoluzione negoziale per giusta causa, alla quale lo accomunano tanto i presupposti (l’inadempimento della controparte) quanto le conseguenze (la caducazione ex tunc degli effetti del contratto). Il recesso dal contratto e la ritenzione della caparra possono essere proposte anche nel caso in cui si sia già verificata la risoluzione del contratto per una delle cause previste dalla legge (artt. 1454, 1455 e 1457 c.c.), dato che rientra nell’autonomia privata la facoltà di rinunciare agli effetti della risoluzione del contratto per inadempimento.
In tema di contratto preliminare di compravendita, il termine stabilito per la stipulazione del contratto definitivo non costituisce normalmente un termine essenziale, il cui mancato rispetto legittimi la dichiarazione di scioglimento del contratto, potendo il termine di adempimento reputarsi essenziale, ai sensi dell’art. 1457 c.c., solo quando, alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell’oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere che, decorso inutilmente il termine, l’utilità che essi intendevano conseguire dal contratto sia ormai perduta. L’essenzialità del termine per l’adempimento non può essere desunta solo dall’uso dell’espressione “entro e non oltre”, riferita al tempo di esecuzione della prestazione, ma implica un accertamento da cui emerga chiaramente, alla stregua dell’oggetto del negozio o di specifiche indicazioni delle parti, che queste abbiano inteso considerare appunto perduta, decorso quel lasso di tempo, l’utilità prefissatasi.
Nel sistema delineato dagli artt. 52 e 93 e ss. l. fall. qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare deve essere dedotta, nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell’insinuazione al passivo, con la conseguenza che la domanda diretta all’accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento deve essere dichiarata inammissibile (o improcedibile se era stata formulata prima della dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore) nel giudizio di cognizione ordinaria e può eventualmente essere proposta con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del presunto creditore.
Gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione del contratto e onere probatorio nella responsabilità del debitore
In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, il rimedio di cui all’art. 1453 c.c. presuppone che l’inadempimento soddisfi il connotato della non scarsa importanza di cui all’art. 1455 c.c.; in particolare, con specifico riferimento al concetto di non scarsa importanza, il giudice deve tener conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive dalle quali sia possibile desumere l’alterazione dell’equilibrio contrattuale. La valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito.
L’art. 1218 c.c. regolamenta la responsabilità da inadempimento e delinea, sotto il profilo soggettivo, un modello di responsabilità presunta, la cui disciplina ha significativi riflessi, in particolare, sul piano del riparto dell’onere della prova, giacché realizza una inversione dell’onus probandi previsto, in generale, dall’art. 2697 c.c. Nello specifico, il creditore, che intende far valere tale responsabilità, è gravato unicamente dall’onere di dimostrare in giudizio il titolo, allegare l’inadempimento e provare il danno; diversamente, anche in applicazione del principio di vicinanza della prova, spetta al debitore costituirsi in giudizio e dimostrare di aver esattamente adempiuto, ovvero di aver posto in essere quello sforzo di diligenza richiesto dalla natura della prestazione e che, per tale ragione, l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile (c.d. prova liberatoria).
Risoluzione di un contratto preliminare di cessione di partecipazioni
Effetti della risoluzione del contratto di cessione di partecipazioni sociali
In caso di risoluzione del contratto di cessione di partecipazioni sociali, nell’ipotesi di accoglimento della domanda ex art. 1453 c.c., le restituzioni ex art. 1458 c.c. possono essere ordinate solo in presenza di un’espressa domanda di parte non essendo l’effetto restitutorio implicito nella domanda di risoluzione; detta domanda deve essere formulata anche dal lato dell’eventuale convenuto a cui sia addebitato l’inadempimento. Peraltro, nel caso in cui il contratto di cessione preveda il pagamento in forma rateale, lo stesso non può essere qualificato come contratto ad esecuzione periodica, con l’effetto che in caso di risoluzione dovranno essere regolate le relative restituzioni in applicazione e secondo i principi ex art. 2033 e segg. c.c..
Gli effetti risolutivi conseguenti alla sentenza di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1458 c.c. trovano efficacia retroattiva tra le parti ma la pronuncia sulle restituzioni non ha natura reale bensì solo obbligatoria. In senso conforme si è espressa anche la Corte di cassazione, affermando che “nei contratti a prestazioni corrispettive la pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l’insorgenza a carico di ciascun contraente dell’obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, indipendentemente dall’imputabilità dell’inadempimento con un effetto liberatorio ex nunc rispetto alle prestazioni da eseguire ed un effetto recuperatorio ex tunc rispetto alle prestazioni eseguite” (Cass. 4442/2014) e che “la risoluzione del rapporto contrattuale tra le parti […] non può, di per sé, valere a far considerare i cedenti a tutti gli effetti come soci della società anche nel periodo di tempo in cui le quote sono di fatto rimaste nella disponibilità del cessionario, con conseguente possibilità di esercizio da parte sua dei diritti sociali.” (Cass 16169/2014). Questo principio ha portata generale nel senso che, una volta risolto il contratto di cessione di partecipazioni sociali, non può essere considerato automaticamente a tutti gli effetti socio il cedente delle partecipazioni anche per il periodo in cui le quote sono rimaste di fatto nella disponibilità ed intestate al cessionario; tale conclusione è giustificata ulteriormente verso la società ed i terzi dagli effetti della pubblicità che del contratto di cessione è stata data sul registro delle imprese. E così per esempio rimarranno valide le delibere assunte prima della risoluzione contrattuale con il voto del cessionario.
La richiesta di dichiarare la sentenza titolo idoneo all’iscrizione presso il registro delle imprese va rigettata, non potendo la sentenza, costitutiva di risoluzione del contratto di cessione delle partecipazioni sociali, costituire un titolo che comporta ex se il trasferimento delle quote da cessionario a cedente. Lo stesso non è nemmeno uno degli atti tipici di cui la legge prevede la pubblicità con iscrizione al registro Imprese, non rientrando nemmeno nell’ambito dell’interpretazione estensiva dell’art 2470 c.c. che ha portato da tempo a consentire l’iscrizione delle domande giudiziali o delle sentenze che attengono al trasferimento delle quote di srl.
In ogni caso, nell’ipotesi di risoluzione del contratto di cessione di partecipazioni sociali, là dove sia reclamato il risarcimento del danno, deve distinguersi e non sovrapporsi la genesi del pregiudizio lamentato, non dovendo sovrapporre la gestione delle quote (da parte del socio) alla gestione dell’azienda sociale (da parte dell’amministratore); se le partecipazioni sociali hanno perso valore in conseguenza della compromissione del patrimonio o della situazione finanziaria della società a seguito delle scelte nella gestione dell’azienda, la responsabilità da invocare sarà quella gestoria connessa all’adempimento delle obbligazioni dell’amministratore della società la quale è distinta dall’esercizio dei diritti sociali inerenti le quote. Ferma questa precisazione, il benchmark di riferimento per la ricostruzione del danno subito non deve essere individuato nel prezzo di cessione delle quote, ma più correttamente nel valore delle quote al momento della stipulazione del contratto, da accertare se del caso mediante apposita consulenza tecnica d’ufficio.
Risoluzione parziale di un contratto di cessione di partecipazioni sociali
La domanda di risoluzione parziale di un contratto avente ad oggetto la cessione del 50% del capitale sociale di una s.r.l. non può trovare accoglimento per l’assorbente rilievo che le partecipazioni dei soci di una s.r.l. – come delineate dall’art. 2468 c.c. – non solo indicano la quota di partecipazione al capitale sociale di regola proporzionale al conferimento, ma costituiscono altresì criterio di attribuzione dei diritti sociali riguardanti l’amministrazione della società e la distribuzione degli utili. Il “peso” e di conseguenza “il valore” di una partecipazione pari al 50% del capitale sociale di una s.r.l. non può essere considerato, in termini meramente aritmetici, quale multiplo del valore di una quota parti all’1%, attesa la rilevanza nell’ambito della compagine sociale di tale “quota di blocco” in considerazione delle regole statutarie e di legge che disciplinano l’operatività degli organi e che regolano l’esercizio di tutti i diritti amministrativi, in quanto ispirate al principio di maggioranza. Sicuramente il valore di una quota del 50% (percentuale di blocco) non può essere proporzionalmente pari al valore di una quota minore, assumendo una quota del 50% un valore dato dalla rilevanza di un socio di s.r.l. con una partecipazione pari al 50%, che non può essere disgregato attraverso procedimenti algebrici. Tali considerazioni comportano la non applicabilità al caso della cessione di partecipazioni sociali che rappresentano il 50% o più del capitale sociale, dell’istituto della risoluzione parziale di cui al primo comma dell’art. 1458, comma, c.c.
Domanda di risoluzione del contratto di licenza di un famoso marchio di occhiali e risarcimento del danno
L’accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di “chance” esige la prova, anche presuntiva, dell’esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile.
L’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata – per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso – dall’onere di dimostrare non solo l'”an debeatur” del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi “in re ipsa”, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre.
Esecuzione del contratto di licenza avente ad oggetto l’uso di due brevetti in Italia
Obbligo principale del licenziante è quello di garantire al licenziatario per l’intera durata del contratto la persistente validità dei brevetti in tutti i territori convenuti e quindi il pieno e duraturo godimento dei diritti patrimoniali derivanti dallo sfruttamento dei diritti di privativa industriale.
Contestuale proposizione della domanda di risoluzione e di adempimento del contratto di cessione quote
La domanda di risoluzione del contratto di cessione quote e quella di adempimento sono due domande tra loro incompatibili, in quanto legate da un rapporto di pregiudizialità-dipendenza negativa, in conseguenza del quale l’accoglimento dell’una preclude l’accoglimento dell’altra. Rispetto ad esse, dunque, non è in alcun modo configurabile un nesso di accessorietà. Di conseguenza, qualora il creditore proponga contestualmente alla domanda di risoluzione, quella di adempimento (del medesimo contratto), formulando tale ultima domanda in via accessoria rispetto alla prima, le domande devono essere rigettate in quanto inammissibili (non potendo peraltro il giudice effettuare una scelta che ex lege compete esclusivamente al creditore).
Contratto di associazione in partecipazione e risoluzione per inadempimento
Al contratto di associazione in partecipazione si applica la disciplina della risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., essendo tale contratto inquadrabile nella categoria dei contratti di scambio, in quanto caratterizzato dal sinallagma tra l’attribuzione di una quota degli utili derivanti dalla gestione dell’affare o dell’impresa, da parte dell’associante, e l’apporto patrimoniale da parte dell’associato. In tale senso, costituiscono grave inadempimento l’inerzia o il mancato perseguimento da parte dell’associante dei fini a cui l’attività di gestione dell’affare è preordinata ove protratti oltre ogni ragionevole limite di tolleranza, così come la mancata predisposizione del rendiconto.
Il principio espresso dall’art. 1458, co. 1, c.c., secondo cui gli effetti retroattivi della risoluzione non operano per le prestazioni già eseguite, riguarda i contratti ad esecuzione continuata o periodica, ossia soltanto quelli in cui le obbligazioni di durata sorgono per entrambe le parti e l’intera esecuzione del contratto avviene attraverso coppie di prestazioni da realizzarsi contestualmente nel tempo. Pertanto, ad essi non può ricondursi il contratto di associazione in partecipazione, con il quale l’associante attribuisce all’associato, come corrispettivo di un determinato apporto unitario, una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, trattandosi, a differenza del contratto di società, di un negozio bilaterale, che crea un singolo scambio fra l’apporto e detta partecipazione.
Risoluzione del contratto per inadempimento e disciplina del recesso
Il recesso, pur in astratto consentito nell’ambito di un rapporto di durata a tempo indeterminato, non può mai essere contrario a buona fede, ad esempio venendo esercitato senza alcun preavviso, dopo pochi mesi di attività, senza che sussista una giusta causa dipendente da gravi inadempimenti addebitabili all’altra parte.
In materia di inadempimento contrattuale, l’obbligazione di risarcimento del danno configura un debito di valore, sicché, qualora si provveda all’integrale rivalutazione del credito relativo al maggior danno fino alla data della liquidazione, secondo gli indici di deprezzamento della moneta, gli interessi legali sulla somma rivalutata dovranno essere calcolati dalla data della liquidazione, poiché altrimenti si produrrebbe l’effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento della obbligazione.