Art. 1460 c.c.
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Risoluzione per inadempimento dei patti parasociali
Eccezione d’inadempimento dei doveri del sindaco di s.r.l. nell’opposizione al decreto ingiuntivo
Nell’opposizione al decreto ingiuntivo che condanna la società al pagamento del compenso del sindaco, l’eccezione riconvenzionale di inadempimento dei suoi doveri, pur astrattamente ammissibile anche nel rapporto fra la società e i suoi organi, è infondata se dedotta con mero richiamo ad un parere legale ed in relazione a fatti non compiutamente dedotti nei termini: così formulata neppure pare conforme al canone della buona fede oggettiva richiamato dal capoverso dell’art. 1460 c.c. [nel caso di specie, tale parere era stato peraltro rilasciato solo in relazione ad un’azione di responsabilità autorizzata dall’assemblea della controllante dell’opponente e mai esercitata].
Consorzio per lo smaltimento di rifiuti e contrapposte domande risolutorie
Quando i contraenti richiedono reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all’altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione dello stesso, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, sono tuttavia, in considerazione delle premesse contrastanti, dirette all’identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale.
Responsabilità del liquidatore per mala gestio ed eccezione di inadempimento
E’ responsabile per mala gestio il liquidatore che non abbia adempiuto al dovere di conservare il patrimonio sociale, per assicurare il soddisfacimento dei creditori sociali, avendo pagato debiti inesistenti e non avendo pagato, invece, debiti tributari, in violazione della par condicio creditorum, ex art. 2741 c.c., anteponendo interessi personali a quelli societari.
25L’eccezione di inadempimento – configurabile tra amministratore e società – può essere opposta per paralizzare il diritto al compenso dell’amministratore quando sia basata su fatti collegati al periodo di carica e produttivi di danno alla società.
Concorrenza sleale: tra sviamento di clientela e (liceità della) libertà di iniziativa economica
In tema di concorrenza sleale per sviamento di clientela, l’illiceità della condotta non dev’essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell’insieme della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato. Pertanto, mentre è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l’acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un’autonoma attività imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell’attività elettiva della nuova impresa, più facilmente praticabile proprio in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite, deve ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l’impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro.
Eccezione di inadempimento, buona fede oggettiva e compenso dell’amministratore
L’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c., che consente a chi sia tenuto ad una prestazione di rifiutare l’adempimento deducendo l’inadempimento altrui, è soggetta al presupposto che il rifiuto di adempiere dell’eccipiente non sia contrario a buona fede “avuto riguardo alle circostanze”. La buona fede di cui all’art. 1460 comma 2 c.c. è intesa in senso oggettivo, cioè una condotta qualificabile come corretta alla stregua dell’idem sentire comune; la reazione della parte eccipiente all’inadempimento altrui deve essere proporzionata e la sua prestazione di cui si vuole liberare con l’eccezione deve porsi in rapporto di sinallagmaticità con la prestazione dedotta come inadempiuta dalla controparte contrattuale (nella specie viene rigettata l’opposizione della società che si rifiutava di saldare il compenso dell’amministratore sollevando eccezioni di inadempimento per fatti di pretesa responsabilità risalenti nel tempo).
Principi in tema di affitto di azienda e opzione di acquisto
Il diritto di opzione si inserisce in una fattispecie a formazione progressiva della volontà contrattuale, inizialmente costituita da un accordo avente ad oggetto l’irrevocabilità della proposta del promittente ed, in seguito, dalla eventuale accettazione del promissario, che, saldandosi immediatamente con la proposta irrevocabile precedente, perfeziona il negozio giuridico di trasferimento.
Nel contratto di affitto di azienda, in mancanza di una pattuizione specifica di un corrispettivo per l’esercizio del diritto di opzione del complesso aziendale, lo stesso è da considerarsi conferito a titolo gratuito, non essendo l’onerosità un requisito necessario previsto dall’art. 1331 c.c. Inoltre, la mancata previsione di un corrispettivo per l’opzione costituisce indice del fatto che le parti abbiano determinato l’ammontare del canone non già quale corrispettivo di utilizzazione dell’azienda ma quale corresponsione frazionata anticipata del prezzo per l’acquisto dell’azienda alla prevista scadenza.
L’opzione determina la nascita in capo all’opzionario di un diritto potestativo che se esercitato conclude automaticamente il contratto, mentre la posizione del concedente si concreta in una soggezione a mantenere ferma la sua proposta contrattuale, senza ricevere alcuna tutela giuridica che assicuri l’effettiva conclusione dell’affare oggetto della sua proposta. Pertanto, in caso di affitto di azienda, l’esercizio del diritto di opzione da parte dell’oblata determina automaticamente il trasferimento della proprietà dell’azienda in capo alla stessa.
L’affitto di azienda, a norma dell’art. 2559 c.c., ha carattere unitario ed importa il trasferimento al cessionario, insieme a tutti gli elementi costituenti l'”universitas” senza necessità di una specifica pattuizione nell’atto di trasferimento, di tutti i beni organizzati e di tutti gli elementi unificati in senso funzionale, con riguardo alla loro destinazione, in ragione del comune fine della intrapresa attività imprenditoriale.
Contratto di trasferimento di azioni: clausola di revisione del prezzo e suoi effetti
La clausola di revisione del corrispettivo concordato per la cessione di azioni, che prevede integrazioni o diminuzioni di prezzo in relazione al diverso valore dell’indebitamento netto alla data del trasferimento delle azioni, da accertarsi mediante apposita audit in caso di disaccordo tra le parti, non implica un obbligo incondizionato di pagamento del prezzo stabilito, che escluda la ordinaria proponibilità delle eccezioni, e quindi, la sospensione del pagamento, in attesa della revisione del prezzo; non vi è pertanto ragione di escludere la possibilità dell’acquirente di avvalersi della eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
Conseguentemente, in presenza di una variazione dell’indebitamento netto, che risulti assai superiore a quello utilizzato nella contrattazione come parametro per la determinazione del prezzo, la sospensione dell’adempimento delle obbligazioni a carico del compratore si giustifica, in via di eccezione, ex art. 1460 c.c.
Mancata revoca dell’amministratore infedele da parte della società
Deve ritenersi incontestato che la fiducia della società nei confronti dell’amministratore non sia venuta meno laddove la prima, pur consapevole di condotte connotate da malafede del secondo, non abbia provveduto a revocarlo. [ LEGGI TUTTO ]