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Art. 1494 c.c.
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2 Gennaio 2023

L’oggetto del contratto di cessione di partecipazioni sociali

La determinazione del corrispettivo nel trasferimento di partecipazioni sociali (che consistono in un bene complesso, comprensivo anche di diritti e doveri patrimoniali ed amministrativi inerenti allo status di socio) è rimessa all’autonomia contrattuale delle parti e l’eventuale errore sul valore delle stesse non può rilevare in assenza di dolo della controparte o di rilascio di una specifica garanzia. La diminuzione del patrimonio sociale, a causa di sopravvenienze passive o minusvalenze di cespiti attivi, non incide direttamente sull’oggetto del contratto di cessione che è diverso, a meno che non vi sia una espressa intenzione dei contraenti di volere garantire il valore della partecipazione rispetto al patrimonio della società in un determinato momento con una disciplina specifica per la sua valutazione. La cessione delle azioni ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale – e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione – possono giustificare l’annullamento del contratto per errore o, ai sensi dell’art. 1497 c.c., la risoluzione per difetto di qualità della cosa venduta (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza.

10 Luglio 2020

Cessione di azienda e mancanza delle qualità promesse

In tema di cessione di azienda, le questioni relative all’immobile in cui viene esercitata l’azienda ceduta sono rilevanti ai fini dell’inadempimento delle obbligazioni discendenti dalla relativa cessione quando sono tali da determinare nella res ceduta, ai sensi dell’art. 2556 c.c., la mancanza di un elemento necessario per il lecito esercizio dell’attività commerciale oggetto di cessione.

L’assenza di un secondo servizio igienico nell’immobile adibito ad attività di bar (richiesto dalla normativa comunale) non costituisce elemento di identificazione del bene ceduto ai fini della sussistenza della fattispecie della consegna di cosa totalmente difforme da quella dovuta, ma bensì è rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 1494 c.c., disposizione applicabile anche al caso di mancanza di qualità promesse della cosa ceduta ai sensi dell’art. 1497 c.c.

16 Aprile 2019

Vizio dell’immmobile e inadempimento del contratto di cessione di azienda

Le questioni relative all’immobile in cui viene esercitata l’azienda sono rilevanti ai fini dell’inadempimento delle obbligazioni discendenti dalla relativa cessione quando sono tali da determinare nella res ceduta ai sensi dell’art. 2556 cod. civ. la mancanza di un elemento essenziale per l’esercizio dell’attività commerciale dedotta in contratto. [ LEGGI TUTTO ]

27 Dicembre 2017

L’inadempimento del contratto di cessione di azienda per questioni relative all’immobile

Le questioni relative all’immobile in cui viene esercitata l’azienda sono rilevanti ai fini dell’inadempimento delle obbligazioni discendenti dalla relativa cessione quando sono tali da determinare nella res ceduta ai sensi dell’art. 2556 c.c. la mancanza di un elemento essenziale per l’esercizio dell’attività commerciale dedotta in contratto.

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27 Dicembre 2017

Contratto di cessione di azienda e relativa azione di risarcimento del danno per inadempimento del cedente

Le questioni relative all’immobile in cui viene esercitata l’azienda sono rilevanti ai fini dell’inadempimento delle obbligazioni discendenti dalla relativa cessione quando sono tali da determinare nella res ceduta, ai sensi dell’art. 2556 cod. civ., la mancanza di un elemento essenziale per l’esercizio dell’attività commerciale dedotta in contratto.

L’azione con la quale l’attore si limita a far valere presunte irregolarità – concernenti il lecito esercizio dell’attività aziendale alla luce della regolamentazione amministrativa – riscontrate nell’esercizio commerciale, e a chiedere nelle conclusioni il risarcimento dei danni in ipotesi patiti a causa di tali irregolarità, è riconducibile [ LEGGI TUTTO ]

12 Aprile 2017

Cancellazione di società e garanzia per i vizi dei macchinari ricompresi nella cessione di azienda

Come statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2013, dopo la riforma del diritto societario attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina [ LEGGI TUTTO ]

27 Ottobre 2015

Oggetto del contratto di cessione di partecipazioni sociali ed onere della prova ex art. 2697 c.c.

La cessione di azioni o quote – siano esse di società di capitali o di persone – ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale da essa rappresentata. Pertanto, non è possibile attribuire alcun rilievo – automatico – alla consistenza patrimoniale della società, benché indirettamente desumibile dalla partecipazione sociale, proprio in quanto quest’ultima non attiene all’oggetto del contratto.   [ LEGGI TUTTO ]

2 Febbraio 2015

Ditta. Compravendita e codice del consumo

La ditta è segno distintivo dell’imprenditore, ma non è soggetto distinto dal suo titolare, e pertanto questi, pur senza specificare la sua qualità, è legittimato ad opporsi ad un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di quella.

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