Art. 1667 c.p.c.
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Eccezione di inesigibilità del credito per postergazione ex 2467 c.c.
In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora si voglia eccepire l’inesigibilità di un credito per postergazione al pagamento degli altri creditori ex art. 2467 c.c., è onere dell’opponente rilevare nella prima difesa giudiziale la circostanza che il finanziamento è stato concesso dal socio nelle specifiche circostanze economico-finanziaria indicate dal comma 2 del medesimo articolo, essendo ininfluente in causa l’eventuale rilievo fatto al riguardo dal giudice istruttore.