Art. 1815 c.c.
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Fideiussione specifica conforme allo schema ABI e clausola “floor”
Poiché il provvedimento di Banca d’Italia del 2005 ha accertato la sussistenza di un’intessa anticoncorrenziale con riferimento alla fattispecie della fideiussione c.d. omnibus, non è possibile invocare la natura di prova privilegiata di tale decisione da parte di coloro che abbiano sottoscritto fideiussioni c.d. specifiche, pur se riproducenti lo schema ABI, e pertanto far valere la nullità di queste ultime, qualificate come contratti “a valle”.
Ai fini dell’accertamento di un’intesa anticoncorrenziale in materia bancaria non è infatti sufficiente l’allegazione di moduli contenenti le clausole censurate, predisposte da vari istituti di credito al fine dell’assolvimento della prova dell’illiceità dell’intesa “a monte”, in quanto la standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali, né costituisce elemento dirimente per accertare l’accordo illecito tra gli istituti di credito
L’apposizione di una clausola “floor” in un contratto di mutuo non viola automaticamente i doveri di correttezza e trasparenza in materia consumeristica nei rapporti con i clienti laddove la clausola sia assolutamente comprensibile e sia stata esplicitamente stipulata da una società di capitali.
Più in generale, infatti, il giudizio di “immeritevolezza” di un contratto ai sensi dell’art. 1322, II comma, c.c. non può essere formulato in astratto ed ex ante, limitandosi a considerare il solo contenuto oggettivo dei patti contrattuali, ma va compiuto in concreto ed ex post, ricercando lo scopo pratico perseguito dalle parti o il risultato avuto di mira dalle parti con la conclusione del contratto, e tale risultato dovrà dirsi immeritevole solo quando sia contrario alla coscienza civile, all’economia, al buon costume o all’ordine pubblico.
Sull’esclusione della configurabilità dell’usura sopravvenuta
Con il d.l. 394/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 24/2001, si è stabilito, ai fini dell’applicazione dell’art. 1815, co. 2, c.c., che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. Va, pertanto, esclusa la configurabilità dell’usura sopravvenuta, con la conseguenza che ove il tasso degli interessi concordato tra le parti del contratto bancario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula.
I finanziamenti dei soci
I finanziamenti dei soci sono mutui ex art. 1813 s.s. c.c., derivano da un contratto a forma libera tra il socio e la società, e vanno iscritti al passivo dello stato patrimoniale tra i debiti verso soci.
Qualora il socio ceda la quota, conserva – ove nulla le parti abbiano previsto – la titolarità del credito uti singulus, essendo la partecipazione detenuta dal socio all’interno di una società ed il credito da finanziamento del tutto indipendenti l’uno dall’altro.
Prova privilegiata in un procedimento di accertamento di pratica antitrust da parte di una banca
L’onere della prova di un illecito antitrust grava sulla parte che ne assume l’esistenza secondo le regole ordinarie del processo civile, ad eccezione dei casi in cui esso sia stato già oggetto di positivo accertamento da parte dell’autorità amministrativa deputata alla vigilanza sul mercato, potendo in tale caso la parte interessata avvalersi di [ LEGGI TUTTO ]
Ordinanza di ingiunzione ex art. 186ter cpc di finanziamenti soci e costituzione del convenuto contumace
Il convenuto contumace che si costituisca in giudizio a seguito della notifica di ordinanza di ingiunzione ex art. 186ter c.p.c. deve considerarsi decaduto dal potere di proporre eccezioni in senso stretto, ivi comprese quelle in tema di competenza arbitrale e prescrizione, [ LEGGI TUTTO ]
Sulla prova della simulazione di un contratto di mutuo gratuito dissimulante un mutuo usurario
L’illiceità di un contratto di mutuo dissimulato per preteso carattere usurario dello stesso, pur implicando sul piano civilistico la sanzione della nullità della sola clausola contrattuale relativa agli interessi, connota comunque [ LEGGI TUTTO ]