Art. 1817 c.c.
5 risultati
Sulla natura del finanziamento effettuato a favore della società da parte di un soggetto non socio
Non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico – vietata dall’art. 11 t.u.b. – quella effettuata sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura del finanziamento. È, dunque, lecito il finanziamento privato effettuato a favore di una società da parte di un terzo non socio qualora lo stesso sia concordato mediante trattativa privata e sia indicata la natura e la destinazione del prestito.
Il fatto che nella delibera/testo contrattuale sia previsto che il mutuatario abbia richiesto la somma per lo svolgimento di una data attività o per il perseguimento di un dato risultato non è di per sé indicativo della sussistenza di un mutuo di scopo convenzionale, in quanto, per affermare la sussistenza di quest’ultimo, occorre che lo svolgimento dell’attività dedotta o il risultato perseguito siano in concreto rispondenti ad uno specifico e diretto interesse proprio anche del mutuante, al fine di vincolare l’utilizzo delle somme erogate alla relativa destinazione. Ne consegue che la destinazione delle somme ad altro fine rispetto a quello indicato eventualmente nel contratto non incide sulla validità del negozio. La violazione dello scopo convenzionale si pone, comunque, sul piano della risoluzione del contratto e non della nullità dello stesso.
L’attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio configura l’adempimento di un’obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del patrimonio ed alle condizioni sociali del solvens. Alla luce di questo criterio, le spese e le attribuzioni in favore dell’altro convivente che, per la loro entità, frequenza, natura e destinazione, risultano funzionali all’amministrazione familiare non sono ripetibili.
I finanziamenti dei soci
I finanziamenti dei soci sono mutui ex art. 1813 s.s. c.c., derivano da un contratto a forma libera tra il socio e la società, e vanno iscritti al passivo dello stato patrimoniale tra i debiti verso soci.
Qualora il socio ceda la quota, conserva – ove nulla le parti abbiano previsto – la titolarità del credito uti singulus, essendo la partecipazione detenuta dal socio all’interno di una società ed il credito da finanziamento del tutto indipendenti l’uno dall’altro.
Determinazione ex art. 1817 c.c. del termine per la restituzione di finanziamenti da parte della società finanziata
Alcune questioni in tema di finanziamenti erogati dai soci e di cessione di quote
Il ricorrere delle condizioni di cui all’art. 2467 c.c. – necessarie per la postergazione dei finanziamenti erogati dai soci in favore della società – deve essere verificato con riferimento alla «genesi» del finanziamento e alla sua «causa concreta». [ LEGGI TUTTO ]
Diritti d’informazione dei soci di s.a.s., risarcimento danni per mala gestio dell’amministratore e qualificazione apporti dei soci
Il soggetto passivo del diritto del socio accomandante di s.a.s ad accedere al bilancio e al conto dei profitti e delle perdite (art. 2320, c. 3, c.c.) è l’amministratore, il quale deve rimuovere ogni ostacolo che impedisce all’accomandante di prenderne compiuta visione. A tal fine, nel caso in cui tali documenti siano presso un consulente, l’amministratore deve autorizzarne espressamente la consultazione o ritirarli presso di sé. [ LEGGI TUTTO ]