Art. 1993 c.c.
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Sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale ed exceptio doli generalis ex art. 1993 c.c.
La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., nell’ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell’imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, è subordinata alla condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale e, quindi, dell’avvenuto esercizio dell’azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall’art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell’imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicché tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari.
Va esclusa l’applicabilità della sanzione della nullità virtuale al negozio giuridico violativo della c.d. normativa antiriciclaggio, dal momento che il d.lgs. 231/2007 prevede una sanzione amministrativa, esplicitando che, presupponendo la nullità virtuale l’assenza di esplicita sanzione dell’atto o della condotta, e la possibilità di affermare la nullità come sanzione, per così dire, implicitamente prevista dalla disposizione violata, essa deve escludersi ove, invece, vi sia la previsione di una espressa sanzione, come quella amministrativa.
L’art. 1993, co. 2, c.c., ai sensi del quale il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori soltanto se, nell’acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo, identifica la c.d. exceptio doli generalis. Affinché possano opporsi al possessore del titolo le eccezioni derivanti dai rapporti extracartolari opponibili al dante causa, se non occorre la prova di una vera e propria collusione, è necessaria almeno la dimostrazione che l’acquisto del titolo sia stato fatto con il programma di danneggiare il debitore, cioè con il sicuro proposito di impedire a quest’ultimo le difese, privandolo delle eccezioni che avrebbe potuto opporre al portatore precedente e di arrecargli così un danno.
Cambiali “in garanzia” e obblighi cartolari nelle cessioni di aziende
L’emittente del vaglia cambiario, quand’anche il titolo sia stato dichiaratamente emesso a scopo di garanzia, è sempre e comunque cartolarmente obbligato in via diretta nei confronti del prenditore o del giratario, assumendo un’obbligazione cambiaria in virtù della quale non si limita a garantire l’adempimento altrui ma promette il fatto proprio; con l’effetto di risultare tenuto all’obbligo cartolare persino se l’obbligazione garantita non sussistesse. [ LEGGI TUTTO ]
Violazione della clausola statutaria di prelazione e opponibilità al giratario delle eccezioni derivanti da rapporti extracartolari intercorsi con il girante e con i precedenti possessori
Poiché clausole come quelle di prelazione (o di gradimento) sono tali da incidere sul rapporto tra l’elemento capitalistico e quello personale della società, accrescendo il peso del secondo elemento rispetto al primo, in base a quanto i soci valutino più adatto alle esigenze dell’ente, ne consegue che [ LEGGI TUTTO ]