Art. 2033 c.c.
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Le azioni di accertamento del Fallimento sugli amministratori della s.r.l.: natura indebita di compensi, rimborsi spese e acconti sugli utili
Nel caso in cui il Fallimento di una s.r.l. abbia esercitato l’azione finalizzata a conseguire la restituzione di somme indebitamente corrisposte agli amministratori, ai sensi dell’art. 2033 c.c., non opera il termine di prescrizione quinquennale ma, al contrario, il diritto è soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale ex art 2946 c.c.
La disciplina dei compensi degli amministratori prevista per le s.p.a. dall’art. 2389 c.c. si estende analogicamente anche alle s.r.l.; in assenza di una determinazione all’interno dell’atto costitutivo ovvero da parte dell’assemblea dei soci, il quantum del compenso dovrà essere stabilito giudizialmente.
L’atto di riassunzione di un giudizio davanti ad altro giudice, dopo che il primo adito si sia dichiarato incompetente, non introduce un nuovo grado di giudizio sicché la riassunzione non risulta abbisognevole di nuova autorizzazione del giudice delegato.
Ripetizione dell’indebito e ritrasferimento di partecipazioni sociali oggetto di patto fiduciario
La ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 e ss. c.c. richiede, quali requisiti, la traditio da parte del solvens e l’assenza – originaria e sopravvenuta – di una valida giustificazione dell’attribuzione. In assenza della datio da parte dell’attore al convenuto in esecuzione delle pronunce di primo e secondo grado, medio tempore caducate a seguito della mancata riassunzione del giudizio conseguente alla cassazione della corte di legittimità, è da ritenersi mancante il presupposto dell’indebito oggettivo, non potendo diversamente il trasferimento trovare giustificazione in condotte del tutto autonome come quella, verificatasi nel caso di specie, di re-intestazione delle quote litigiose – oggetto di pronunce di primo e di secondo grado – attraverso la semplice annotazione a libro soci.
Anche qualora, ai fini dell’ottenimento del rimedio restitutorio, si invochi l’esistenza di un patto fiduciario vincolante tra le parti, deve rammentarsi che il pactum fiduciae ed il relativo obbligo restitutorio possono essere azionati dal fiduciante dal momento in cui l’obbligazione è esigibile e, dunque, dalla scadenza del termine se l’accordo lo prevede, ovvero, in mancanza, dal momento in cui il fiduciario manifesta la propria volontà di non adempiere all’obbligazione restitutoria e che, nel caso in esame, è stato individuato nella notifica dell’atto introduttivo del giudizio de quo.
Risoluzione per inadempimento del contratto preliminare di compravendita di partecipazioni e di compartecipazione societaria. Ripetizione dell’indebito oggettivo
Va respinta la domanda di risoluzione del contratto preliminare di compravendita di partecipazioni per inadempimento ex art. 1458 c.c., nel caso in cui l’attore non fornisca alcuna prova dell’esistenza di tale contratto e, con esso, dei fatti posti a fondamento della propria pretesa (nel caso di specie, l’attore non forniva alcuna prova dell’esistenza del contratto, nè tantomeno formulava alcuna richiesta istruttoria in tal senso, limitandosi a dichiarare di aver smarrito la propria copia e a formulare richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c.).
Deve ritenersi inammissibile la domanda di risoluzione del contratto di compartecipazione societaria, in quanto l’ordinamento non prevede una tale ipotesi di risoluzione, disciplinando invece l’ipotesi di scioglimento della società ai sensi degli artt. 2272 c.c. e 2308 c.c. (nel caso di specie, la somma che era stata versata a titolo di conferimento veniva considerata come entrata a far parte del patrimonio societario ed in quanto tale restituibile solo all’esito dello scioglimento della società).
Ricorre un pagamento non dovuto ex art. 2033 c.c. sia nel caso in cui manchi la causa originaria del rapporto (c.d. condictio indebiti sine causa) sia nel caso in cui la causa del rapporto, originariamente sussistente, venga meno in un momento successivo (c.d. condictio indebiti ob causam finitam).
Ai fini della domanda di ripetizione dell’indebito oggettivo, l’attore deve fornire la prova non solo dell’avvenuto pagamento, ma anche l’inesistenza della causa debendi (ovvero del successivo venir meno di questa) nonchè il nesso causale tra il versamento e la mancanza di debito, e cioè che il pagamento è stato effettuato in adempimento di quell’insussistente rapporto.
Ripetizione dell’indebito oggettivo inerente a un pagamento per l’acquisizione di una quota di s.r.l.
L’esistenza di una minuta o puntuazione di un contratto redatta nell’ambito di trattative finalizzate al trasferimento di una quota di s.r.l. , avendo carattere meramente interlocutorio e preparatorio della stipulazione, non è sufficiente a ritenere provata la sussistenza di un contratto preliminare di compravendita. [ LEGGI TUTTO ]
Prelievi bancari, bonifici a sé stessi, apprensione di una cassetta di sicurezza da parte dei suoi amministratori e indebito oggettivo
I prelievi bancari, i bonifici a sé stessi e la materiale apprensione del contenuto di una cassetta di sicurezza di una società da parte dei suoi amministratori integrano gli estremi dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. che devono essere quindi condannati alla restituzione dell’indebito.
L’art 2389 c.c. pone una competenza inderogabile in capo all’assemblea in relazione alla determinazione del compenso degli amministratori. Il caso Ferrovie.
Va attribuita alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa la controversia introdotta da un amministratore nei confronti della società riguardante le somme da quest’ultima dovute in relazione all’attività esercitata. Ugualmente deve essere attratta alla medesima competenza la domanda di restituzione della società nei confronti dell’amministratore per la pretesa assenza di una causa giustificativa.
Ai sensi dell’art. 2389 c.c., qualora non sia stabilita nello statuto, la determinazione della misura del compenso degli amministratori deve essere assunta con una esplicita delibera assembleare. Ciò vale parimenti per i c.d. trattamenti di fine mandato, che vengano riconosciuti alla fine del rapporto con la società.
Il terzo comma della norma citata, nello stabilire che l’amministratore di società cui sia demandato lo svolgimento di attività estranee al rapporto di amministrazione ha, per queste, diritto ad una speciale remunerazione, fa riferimento a quelle prestazioni che esulino dal normale rapporto di amministrazione, rientrando tra le prestazioni tipiche dell’amministratore soltanto quelle inerenti all’attività di gestione ed amministrazione sociale. Lo svolgimento delle funzioni di amministratore delegato di una società per azioni non integra, di per sé, l’attribuzione di una particolare carica ai sensi e per gli effetti della richiamata disposizione codicistica.
La deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione, con la quale viene determinato il compenso dell’organo gestorio, è affetta da radicale inefficacia; non è dunque necessario, ai fini dell’utile esperimento dell’azione restitutoria da indebito oggettivo, la previa impugnazione della medesima.
La rappresentanza della società in nome collettivo dopo la nomina del liquidatore
Ai sensi degli artt. 2278, comma 2, e 2310 cod. civ., la rappresentanza della società in nome collettivo, a partire dalla iscrizione della nomina dei liquidatori, spetta, anche in giudizio, agli stessi in via esclusiva, salve eventuali limitazioni risultanti dallo statuto o dall’atto di nomina.
Nel caso di specie, è stato ritenuto irrilevante il fatto che dall’estratto del Registro delle Imprese attestante l’iscrizione dell’atto di nomina del liquidatore figuri anche l’iscrizione dei soci amministratori, di per sé relativa alle vicende sociali antecedenti ma certo non in grado di elidere la disposizione di legge in questione.
Clausola compromissoria per le controversie inerenti ai crediti del socio verso la società
La domanda di un socio-amministratore di una S.r.l. diretta a far valere un credito nei confronti della stessa società deve essere instaurata dinanzi all'”arbitro nominato dal presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società” laddove lo statuto della società riconosca – tramite clausola compromissoria – la competenza dell’arbitro come sopra individuato per tutte le controversie sorte tra socio e società aventi ad oggetto diritti disponibili. [ LEGGI TUTTO ]
Risoluzione del preliminare di vendita e ripetizione dell’indebito oggettivo
Violazione del divieto di patto leonino
Non è integrata la fattispecie vietata dall’art. 2265 c.c. ove sia prevista una diversa distribuzione di utili o perdite rispetto alle quote di partecipazione; sussiste, invece, violazione del divieto di patto leonino ove sia prevista l’esclusione totale e costante dalla partecipazione agli utili o alle perdite [nella specie, una clausola statutaria assicurava a un socio spettanze economiche fisse, costanti e immutabili, che non avrebbero avuto significato laddove non si fosse esclusa la partecipazione alle perdite].