Art. 2043 c.c.
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Liquidazione della quota sociale agli eredi del socio defunto di S.n.c. e risarcimento del danno. Nullità della clausola arbitrale.
Nelle S.n.c. a seguito del decesso di un socio non si verifica di per sé il subentro degli eredi del socio scomparso nella società ma l’evoluzione del rapporto è affidata all’iniziativa dei soci superstiti, i quali possono, alternativamente, liquidare la quota del socio defunto agli eredi ovvero sciogliere la società ovvero continuare la società con gli eredi ove questi acconsentano. Pertanto, laddove il socio superstite nulla abbia comunicato agli eredi del socio defunto riguardo ad una prosecuzione della società con i medesimi, questi ultimi non diventano soci della S.n.c. [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità degli amministratori di società fallita per atti distrattivi
La responsabilità degli amministratori di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale sicché la società (o il curatore, nel caso in cui l’azione sia proposta ex art. 146 l.fall.) deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro
doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l’osservanza dei doveri previsti dal nuovo testo dell’art. 2392 c.c., modificato a seguito della riforma del 2003.
Concorrenza sleale parassitaria e competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa
In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 27 giugno 2003, n, 168, nel testo vigente alla luce delle modifiche apportate dall’art. 2 del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, conv. nella legge 24 marzo 2012, n. 27, va affermata la competenza della sezione ordinaria del Tribunale, e va esclusa quella delle sezioni specializzate in materia di impresa nel caso di proposizione di una domanda di accertamento di una ipotesi di concorrenza sleale nella quale la fattispecie lesiva sia commessa senza la ipotizzata sussistenza, in tutto o in parte, di privative oppure di altri diritti di proprietà intellettuale, direttamente o indirettamente risultanti quali elementi costitutivi o relativi all’accertamento dell’illecito concorrenziale.
Concorrenza sleale per annientamento
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La pubblicazione di link di collegamento a portali terzi, attraverso cui è possibile accedere ad opere protette dal diritto d’autore ha natura illecita se tali collegamenti sono effettuati in assenza di qualsiasi preventiva autorizzazione del titolare. Negli stessi termini [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità dei liquidatori per mancato pagamento dei debiti sociali. Presupposti e regime probatorio.
Per quanto riguarda i debiti sociali, la responsabilità dei liquidatori si fonda sulla prova di due presupposti: uno oggettivo, relativo al mancato pagamento del debito; uno soggettivo, consistente nella riconducibilità del mancato pagamento al comportamento doloso o colposo dei liquidatori, per cui la lesione dei diritti dei creditori si sostanzia nel mancato adempimento, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, dei doveri legali e statutari. Resta fermo che la responsabilità del liquidatore – che ha natura di responsabilità extracontrattuale per lesione del diritto di credito del terzo – deve essere esclusa quando il mancato pagamento del debito sociale non dipenda dal mancato inserimento di quest’ultimo nel bilancio finale, quanto piuttosto dalla mancanza di qualsiasi risorsa economica necessaria per poter procedere al pagamento.
In ordine al regime probatorio, ricade in capo al creditore che agisca in giudizio al fine di far valere la responsabilità del liquidatore l’onere probatorio in relazione all’esistenza del credito, all’inadempimento da parte della società e, in particolare, alla condotta dolosa o colposa del liquidatore, oltre al nesso di causalità con il mancato soddisfacimento del credito.
Il fornitore di servizi di hosting con ruolo attivo non può beneficiare del regime di limitazione della responsabilità civile previsto dall’art. 14 Dir. 2000/31 e dall’art. 16 D.Lgs. 70/2003 e la sua responsabilità deve essere accertata ex art. 2043 c.c.
Quando l’attività del gestore di una piattaforma di condivisione di video on line non può essere qualificata come fornitura di servizi di mero hosting neutro e passivo, ma si identifica in una complessa organizzazione di sfruttamento pubblicitario ed economico dei contenuti immessi in rete dagli utenti attraverso un’organizzazione dei contenuti audiovisivi, è inapplicabile, in relazione a questa attività, l’art. 16 del d. lgs. n. 70/2003 e la relativa esenzione da responsabilità e trova applicazione l’art. 2043 c.c.. [ LEGGI TUTTO ]
Legittimazione del curatore fallimentare nell’azione di responsabilità contro gli amministratori di Srl
Deve considerarsi infondata l’eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva, in capo alla curatela del fallimento, ad esercitare l’azione di responsabilità contro gli amministratori di una s.r.l. esperibile dai creditori sociali.
Responsabilità degli amministratori verso terzi. Cumulo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
In caso di accertato inadempimento contrattuale di una società di capitali, la responsabilità risarcitoria individuale degli amministratori non deriva automaticamente dalla carica ricoperta ma richiede la prova di una specifica condotta dolosa o colposa in violazione dei doveri incombenti sull’organo gestorio, oltre alla dimostrazione del danno e del nesso di causa tra questo e la condotta censurata.
In caso di inadempimento o di inesatto adempimento del venditore, è configurabile a carico di quest’ultimo – oltre alla responsabilità di tipo contrattuale – anche un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale soltanto ove il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso suoi interessi sorti al di fuori del contratto e aventi la consistenza di diritti assoluti [Nel caso di specie, una società aveva convenuto in giudizio un’altra società e il suo amministratore unico, invocandone la responsabilità per averle venduto sedime con materiale inquinante].
Legittimazione all’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2260 c.c.
La responsabilità degli amministratori verso la società, di cui all’art. 2260 c.c., non integra un’ipotesi di legittimazione processuale sostitutiva ai sensi dell’art. 81 c.p.c., la quale richiede una deroga espressa di legge (quale ad esempio, nelle s.r.l., quella oggi dettata dall’art. 2476 co. 3° c.p.c.).