Art. 2188 c.c.
8 risultati
Omessa iscrizione nel registro delle imprese della delibera avente ad oggetto la sostituzione dell’organo amministrativo
Il precedente amministratore non può ottenere l’iscrizione d’ufficio della sua cessazione dalla carica e della nomina del nuovo amministratore sulla base di una scrittura privata non autenticata contenente il verbale dell’assemblea dei soci – inidonea a dimostrare l’effettiva provenienza delle dichiarazioni dai soggetti che le hanno sottoscritte nell’ambito del procedimento amministrativo di iscrizione, ispirato a particolari esigenze di certezza ed attendibilità della pubblicità nei confronti dei terzi –, solo perché non sarebbe più in condizioni di procurarsi un documento corrispondente alle formalità prescritte. Esula, infatti, dal potere del conservatore e dall’ambito della cognizione del giudice del registro ogni accertamento nel merito della esistenza, validità ed efficacia degli atti negoziali sottesi alla cessazione del suo incarico ed alla costituzione del nuovo organo gestorio.
Società di persone: socio occulto ed esercizio dei diritti sociali
Per le società di persone l’iscrizione nel Registro delle Imprese dell’atto costitutivo e delle modifiche dei patti sociali ha natura normativa e non costitutiva; conseguentemente, è ben possibile per un soggetto – che formalmente non sia tra i sottoscrittori e/o gli aderenti successivi al contratto sociale – essere riconosciuto come socio (occulto) e richiedere l’esercizio dei propri diritti sociali (tra i quali il diritto alla corresponsione dell’utile): il socio occulto assume, dunque, tutti i diritti e le obbligazioni scaturenti dalla partecipazione ad una società di persone.
Grava sul soggetto che agisce per il riconoscimento della sua qualità di socio occulto di società di persone l’onere di dimostrare la propria natura di socio e l’accordo intervenuto con gli altri soci (anche con riguardo poi alla ripartizione degli utili e delle percentuali); onere che può essere espletato anche mediante elementi indiziari o presuntivi, non essendo necessaria l’esistenza di una scrittura privata inter partes ai fini della configurabilità della partecipazione occulta al rapporto sociale. In effetti, nel caso di specie la domanda avanzata dal socio (dichiaratosi) occulto era stata respinta non solo perché la scrittura invocata a fondamento della esistenza dell’accordo sociale si era rivelata non veritiera ma anche perché l’attore non aveva introdotto altri elementi di prova utili e l’interrogatorio formale dei convenuti non aveva prodotto una confessione sul punto.
Temperamenti al principio di tassatività delle iscrizioni nel registro delle imprese
E’ ammissibile l’iscrizione nel Registro delle Imprese delle domande giudiziali relative alla titolarità di quote di una società a responsabilità limitata [ LEGGI TUTTO ]
Preclusione al Giudice del Registro delle imprese di disporre la cancellazione ove si richieda attività istruttoria
Il Giudice del Registro delle imprese non può procedere alla cancellazione né dell’iscrizione del trasferimento di quote di S.r.l. a favore di un soggetto terzo né dell’iscrizione della nomina del terzo acquirente alla carica di A.U. della medesima S.r.l. ove [ LEGGI TUTTO ]
Tipicità degli atti iscrivibili nel registro delle imprese
Secondo quanto disposto dal primo comma dell’art. 2188 c.c., l’iscrizione degli atti nel registro delle imprese è consentita nei soli casi stabiliti dalla legge (nel caso di specie il Tribunale, considerando irrilevante l’eccepita funzione di pubblicità notizia attribuita all’iscrizione del verbale redatto in occasione di una assemblea straordinaria, in seno alla quale era stato deliberato il ripianamento delle perdite [ LEGGI TUTTO ]
Impossibilità di iscrizione nel registro imprese delle domande giudiziarie di trasferimento di quote sociali
Le domande giudiziarie aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali non sono suscettibili di iscrizione nel registro imprese atteso il principio di tipicità e tassatività degli atti ricavabile dagli artt. 2188 c.c.,7, comma 2 e 11 comma 6 lett. c) del d.p.r. 581/1995 e considerato il disposto di cui all’art. 14 disp. prel. c.c., in ossequio del quale l’interprete non può applicare analogicamente le norme che stabiliscono ipotesi tipiche di iscrizione per affermare l’iscrivibilità di atti non considerati dal legislatore.
Poteri del conservatore del registro delle imprese: controllo di regolarità formale e di corrispondenza dell’atto al modello legale (controllo di tipicità).
Il conservatore del registro delle imprese non ha il compito di sindacare la validità, sotto il profilo civilistico, del contenuto dei provvedimenti da iscrivere nel registro medesimo: egli è tenuto all’iscrizione obbligatoria previo esercizio del solo controllo di regolarità formale, senza possibilità di sindacarne la regolarità sostanziale demandata alla valutazione dell’autorità giudiziaria su impulso dei soggetti interessati e legittimati per legge. [ LEGGI TUTTO ]
Richiesta di iscrizione d’ufficio di recesso per giusta causa. Presupposti.
La richiesta di iscrizione d’ufficio nel Registro delle Imprese del recesso di un socio per giusta causa ex art. 2285 c.c. non può fondarsi su una generica contestazione della violazione, a carico degli altri soci, dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza, ma deve essere giustificata dalla descrizione di fatti o comportamenti specifici, di natura commissiva ovvero omissiva, imputabile agli altri soci e la cui esistenza non sia in alcun modo contestata da questi [ LEGGI TUTTO ]