Art. 2191 c.c.
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Omesso versamento del socio amministratore di Srl dell’importo prescritto dall’art. 2481 bis, IV co., c.c.: validità delibera aumento capitale, revoca amministratore e rettifica iscrizioni nel Registro Imprese
L’art. 2476, III co., c.c. richiede affinché sia adottato su richiesta anche di un singolo socio il provvedimento di revoca dell’amministratore, che questo si sia reso responsabile di “gravi irregolarità nella gestione” (fumus boni iuris) e che l’attualità o la permanenza di tali comportamenti determini il rischio, sia pur anche solo potenziale, di un pregiudizio imminente e irreparabile per l’interesse sociale (periculum in mora). [ LEGGI TUTTO ]
Cancellazione d’ufficio di un’iscrizione al Registro delle Imprese e pubblicità sanante dell’invalidità dell’atto di trasformazione
Il rimedio della cancellazione d’ufficio di una iscrizione nel Registro delle Imprese – in thesi avvenuta non esistendone le condizioni – da ordinarsi con decreto del Giudice del Registro ex articolo 2191 del codice civile, non è esperibile allorché l’iscrizione integri non solo una fattispecie di pubblicità costitutiva ma anche di pubblicità c.d. sanante o conservativa, [ LEGGI TUTTO ]
Il c.d. controllo qualificatorio del Conservatore del Registro delle Imprese
Esula dai poteri del Conservatore – e, quindi, del Giudice del Registro – il controllo sul merito di una (possibile) lite tra i soci e, dunque, la valutazione in ordine alla validità sostanziale dell’atto. Così, un atto o una deliberazione devono essere considerati come validamente assunti finché non interviene
l’annullamento o la revoca in via giudiziale o stragiudiziale. In particolare, deve affermarsi che all’ufficio ed al Giudice del Registro compete soltanto la formale verifica della corrispondenza tipologica dell’atto da iscrivere a quello previsto dalla legge, senza alcuna possibilità di accertamento in ordine alla validità negoziale dell’atto, poiché tale controllo potrà essere svolto unicamente in sede giurisdizionale.
Nella categoria e nell’ambito del controllo c.d. qualificatorio viene fatto rientrare il controllo circa la legittimità dell’atto da iscrivere nella misura in cui il vizio di nullità da cui l’atto sia affetto sia tale da escludere che l’atto stesso possa essere ricondotto nello schema tipico previsto per quell’atto dal legislatore. In quest’ottica, è stato ammesso un controllo di legalità dato dalla verifica della corrispondenza tipologica dell’atto o del fatto del quale si chiede l’iscrizione a quello previsto dalla legge e, anche in tale ottica, un controllo di legittimità sostanziale limitato alla rilevazione di quei vizi di validità che siano individuabili prima facie e tali da rendere l’atto presentato immeritevole di iscrizione perché non corrispondente a quello previsto dalla legge. In altre parole, la radicale illiceità dell’atto può venire in rilievo solo se compromette la riconducibilità al “tipo” giuridico di atto iscrivibile (fermo restando che il controllo di tipicità non può sconfinare in una valutazione di merito dell’atto depositato, non potendo implicare un giudizio relativo all’eventuale non corrispondenza al vero di quanto in esso rappresentato).
Poteri del conservatore e del giudice del Registro delle Imprese
Il conservatore e il giudice del registro esercitano un controllo formale che si appunta sui requisiti formali della domanda (competenza dell’ufficio, provenienza e certezza giuridica della sottoscrizione, riconducibilità dell’atto da iscrivere al tipo legale, legittimazione alla presentazione dell’istanza di iscrizione).
Il conservatore non deve limitarsi a ricevere l’atto e a verificare la regolarità e la completezza della domanda sotto il profilo formale, ma deve altresì procedere alla qualificazione dell’atto presentato per l’iscrizione, onde accertare se sia conforme al modello di atto di cui la legge prevede l’iscrizione.
Il conservatore ha la funzione di verificare la compatibilità logica-giuridica, sotto il profilo della continuità, tra le diverse iscrizioni. La verifica della continuità delle iscrizioni e, in particolare, la verifica della compatibilità delle diverse iscrizioni implica (recte: può implicare) anche una attività d’interpretazione sotto il profilo giuridico del contenuto dell’atto o del provvedimento da iscrivere.
All’ufficio ed al giudice del registro compete soltanto la formale verifica della corrispondenza tipologica dell’atto da iscrivere a quello previsto dalla legge, senza alcuna possibilità di accertamento in ordine alla validità negoziale dell’atto, poiché tale controllo potrà essere svolto unicamente in sede giurisdizionale.
Nelle s.r.l., si deve ritenere che il socio recedente, nel momento in cui manifesta l’intenzione di recedere, accetti, implicitamente ma inequivocabilmente, che le modalità di liquidazione della quota si realizzino secondo lo schema delineato dalla legge, e quindi, in particolare, acconsente a che la partecipazione sia acquistata dagli altri soci o da un terzo; in ultima analisi, la dichiarazione di recesso assume il significato, ulteriore ed implicito, ma oggettivo, certo ed univoco, di assunzione, da parte del recedente, dell’eventuale obbligo di cedere la partecipazione nei confronti di quei soci o di quei soggetti terzi che intendano esercitare il diritto di opzione loro attribuito ex art. 2473 c.c.
È ammesso un controllo di legittimità sostanziale limitato alla rilevazione di vizi di validità individuabili prima facie e tali da rendere l’atto presentato immeritevole di iscrizione perché non corrispondente a quello previsto dalla legge. In altre parole, la radicale illiceità dell’atto può venire in rilievo solo se compromette la riconducibilità al tipo giuridico di atto iscrivibile.
L’inadempimento, da parte del socio di s.r.l. recedente, dell’obbligo di cooperare al perfezionamento della vicenda traslativa trasferendo la quota ai soci o ai terzi individuati ex art. 2473 c.c. legittima gli altri soci all’esperimento dell’esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre ai sensi dell’art. 2932 c.c..
Funzioni di controllo del conservatore del Registro delle imprese
Il conservatore del Registro delle imprese, pur non potendo sindacare la validità del contenuto dei provvedimenti da iscriversi nel registro medesimo, ha funzionalmente i) il potere di accertare la compatibilità logico-giuridica tra le diverse iscrizioni, e ii) il compito di verificare la regolarità formale di [ LEGGI TUTTO ]
Cancellazione ex art. 2191 cod. civ. di un’iscrizione nel Registro delle Imprese per totale mancanza del procedimento assembleare
L’atto notarile (iscritto nel competente Registro delle Imprese) con cui (i) il socio unico di una S.r.l. unipersonale ha donato l’intera partecipazione al proprio coniuge e (ii) quest’ultimo ha dichiarato di revocare l’amministratore unico, di sostituirsi ad esso, nonché di trasferire la sede sociale, integra, ex art. 2191 cod. civ., una fattispecie di iscrizione avvenuta in assenza delle condizioni richieste dalla legge, in quanto la revoca del vecchio amministratore, la nomina di quello nuovo e il trasferimento della sede sociale non erano contenuti in una delibera assembleare e, quindi, cristallizzati in un verbale assembleare, ma in un atto pubblico di donazione che non può dirsi in alcun modo riconducibile allo schema tipico della deliberazione o decisione dei soci, che deve essere assunta seguendo le regole procedurali previste dal codice civile. Ne deriva, dunque, l’impossibilità di procedere alla relativa iscrizione nel Registro delle Imprese, atteso che la specifica funzione di quest’ultimo è di tipo informativo e pubblicitario, con la conseguente necessità di tutelare i terzi che sulla legalità e validità delle informazioni ivi contenute fanno affidamento. Deve essere pertanto rigettato il ricorso ex art. 2192 cod. civ. con il quale il donatario della partecipazione si è opposto al provvedimento con cui il Giudice del Registro delle Imprese ha accolto il ricorso ex art. 2191 cod. civ. presentato dall’amministratore unico della S.r.l. unipersonale disponendo la cancellazione dal Registro della suddetta iscrizione.
Preclusione al Giudice del Registro delle imprese di disporre la cancellazione ove si richieda attività istruttoria
Il Giudice del Registro delle imprese non può procedere alla cancellazione né dell’iscrizione del trasferimento di quote di S.r.l. a favore di un soggetto terzo né dell’iscrizione della nomina del terzo acquirente alla carica di A.U. della medesima S.r.l. ove [ LEGGI TUTTO ]
Ambito applicativo dell’art. 2382 c.c. e limiti del controllo qualificatorio affidato al giudice del registro
È riconosciuto al conservatore (e, quindi, al giudice del registro) il potere di verificare se l’atto di cui si richiede l’iscrizione integri gli estremi della fattispecie per cui è richiesta l’iscrizione e, quindi, se l’atto da iscrivere corrisponda al modello legale (controllo di tipicità). Il conservatore ha certamente la funzione di verificare la compatibilità logico-giuridica tra le diverse iscrizioni. In questa prospettiva, deve ritenersi che la verifica della continuità delle iscrizioni e, in particolare, la verifica della compatibilità delle diverse iscrizioni implichi una attività di interpretazione sotto il profilo giuridico del contenuto dell’atto o del provvedimento da iscrivere.
Deve ritenersi che esuli dai poteri del conservatore (e, quindi, del giudice del registro) il controllo sul merito di una (possibile) lite tra i soci. Così, un atto o una deliberazione devono essere considerati come validamente assunti finché non interviene l’annullamento o la revoca in via giudiziale o stragiudiziale.
Rientra nell’ambito del controllo c.d. qualificatorio la verifica della legittimità dell’atto da iscrivere, nella misura in cui il vizio di nullità da cui l’atto sia affetto sia tale da escludere che l’atto stesso possa essere ricondotto nello schema tipico previsto per quell’atto dal legislatore. In quest’ottica, deve ammettersi un controllo di legalità dato dalla verifica della corrispondenza tipologica dell’atto o del fatto del quale si chiedere l’iscrizione a quello previsto dalla legge e, anche in tale ottica, un controllo di legittimità sostanziale limitato alla rilevazione di quei vizi di validità che siano individuabili prima facie e tali da rendere l’atto presentato immeritevole di iscrizione perché non corrispondente a quello previsto dalla legge.
Tipicità degli atti iscrivibili nel registro delle imprese
Secondo quanto disposto dal primo comma dell’art. 2188 c.c., l’iscrizione degli atti nel registro delle imprese è consentita nei soli casi stabiliti dalla legge (nel caso di specie il Tribunale, considerando irrilevante l’eccepita funzione di pubblicità notizia attribuita all’iscrizione del verbale redatto in occasione di una assemblea straordinaria, in seno alla quale era stato deliberato il ripianamento delle perdite [ LEGGI TUTTO ]
Cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese dell’iscrizione dell’atto di trasferimento quote per mancata iscrizione del precedente atto divisionale
Ai fini del rispetto del principio di continuità e completezza delle trascrizioni – il quale vuole che vengano iscritti tutti i mutamenti succedutisi nel tempo nella titolarità delle quote sociali, allo scopo di tutelare il legittimo affidamento dei terzi nei confronti del registro delle imprese – la domanda di iscrizione della cessione di singole frazioni di quote ereditarie presuppone non solo l’iscrizione del trasferimento mortis causa, ma altresì dell’atto divisionale che comporta l’assegnazione delle frazioni di quota a ciascuno dei condividenti e quindi delle modifiche nella titolarità e nell’esercizio delle situazioni soggettive che fanno capo ai singoli eredi. Mancando uno di questi atti sarà possibile disporre – ex art. 2191 c.c. – la cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese dell’iscrizione dell’atto di trasferimento quote.