Art. 2191 c.c.
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La funzione del registro delle imprese e i limiti al sindacato del giudice del registro. L’opponibilità del patto di prelazione contenuto in uno statuto
Il registro delle imprese ha assunto, per volontà del legislatore del 1993, le funzioni tipiche di un pubblico registro cui è assegnata una insostituibile funzione informativa e pubblicitaria, costituendo in particolare l’unica fonte con validità legale dei fatti ed atti riguardanti il mondo delle imprese. Il registro, dunque, è destinato a creare nei confronti dei terzi un legittimo affidamento, giuridicamente tutelato, della legalità e validità delle informazioni e dei dati ivi inseriti; la funzione specifica di un pubblico registro consiste nel diritto, riconosciuto ad ogni cittadino, di accedervi ricavandone informazioni che hanno piena valenza giuridica, il che significa che le stesse sono normalmente esatte e veritiere, che possono essere utilizzate in ogni contenzioso da parte dei soggetti in lite e che il giudice le deve assumere come vere.
Con riferimento ai limiti del sindacato devoluto (dapprima) al conservatore del registro e (successivamente) al giudice del registro, si osserva che tali soggetti devono esercitare un controllo formale che si appunta sui requisiti formali della domanda (competenza dell’ufficio, provenienza e certezza giuridica della sottoscrizione, riconducibilità dell’atto da iscrivere al tipo legale, legittimazione alla presentazione dell’istanza di iscrizione). Essi, poi, devono valutare se l’illiceità dell’atto comprometta la riconducibilità al tipo legale giuridico di atto iscrivibile. Tuttavia, un controllo meramente formale non esaurisce i poteri (e la funzione) del conservatore. Al conservatore, infatti, è demandato anche il compito di verificare il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione (art. 2189, co. 2, c.c.): tale compito, evidentemente, implica l’accertamento della corrispondenza dell’atto o del fatto del quale si chiede l’iscrizione a quello previsto dalla legge, in ciò sostanziandosi il c.d. controllo qualificatorio. Così, il conservatore non deve limitarsi a ricevere l’atto e a verificare la regolarità e la completezza della domanda sotto il profilo formale, ma deve altresì procedere, appunto, alla qualificazione dell’atto presentato per l’iscrizione, onde accertare se sia conforme al modello di atto previsto dalla legge per il quale è prescritta l’iscrizione. In altre parole, è riconosciuto al conservatore (e, quindi, al giudice del registro) il potere di verificare se l’atto di cui si richiede l’iscrizione integri gli estremi della fattispecie per cui è richiesta l’iscrizione e, quindi, se l’atto da iscrivere corrisponda al modello legale (controllo di tipicità).
Il conservatore ha la funzione di verificare la compatibilità logica-giuridica tra le diverse iscrizioni. Ad opinare diversamente – nel senso, cioè, che il conservatore non possa verificare la compatibilità dell’atto con le risultanze del registro – verrebbe ad essere vanificata la stessa funzione del registro delle imprese, in quanto si verificherebbe la possibilità di iscrizione tra loro incompatibili, con conseguente venir meno di ogni possibile legittimo affidamento da parte dei terzi in ordine alla legalità ed alla validità delle informazioni contenute nel registro stesso. La verifica della continuità delle iscrizioni e, in particolare, la verifica della compatibilità delle diverse iscrizioni può implicare una attività di interpretazione sotto il profilo giuridico del contenuto dell’atto o del provvedimento da iscrivere.
Esula dai poteri del conservatore – e, quindi, del giudice del registro – il controllo sul merito di una possibile lite tra i soci. Così, un atto o una deliberazione devono essere considerati come validamente assunti finché non interviene l’annullamento o la revoca in via giudiziale o stragiudiziale.
Il controllo ha ad oggetto la formale verifica della corrispondenza tipologica dell’atto da iscrivere a quello previsto dalla legge, senza alcuna possibilità di accertamento in ordine alla validità negoziale dell’atto, poiché tale controllo potrà essere fatto unicamente in sede giurisdizionale. La radicale illiceità dell’atto può venire in rilievo solo se compromette la riconducibilità al tipo giuridico di atto iscrivibile.
Il controllo di tipicità non può sconfinare in una valutazione di merito dell’atto depositato, non potendo implicare un giudizio relativo all’eventuale non corrispondenza al vero di quanto in esso rappresentato. La previsione ex art. 2485 c.c. di accertamento da parte degli amministratori in ordine alla ricorrenza di causa di scioglimento di società disegna in capo all’organo gestorio una specifica ed esclusiva competenza dichiarativa in ordine a tale evento, non sindacabile nell’ambito del controllo c.d. qualificatorio spettante al conservatore in sede d’iscrizione ex art. 2189 c.c., ma semmai solo controvertibile in sede contenziosa.
Il patto di prelazione inserito nello statuto di una società di capitali avente ad oggetto l’acquisto delle azioni sociali, poiché è preordinato a garantire un particolare assetto proprietario, ha efficacia reale e, in caso di violazione, è opponibile anche al terzo acquirente. La violazione della clausola statutaria contenente un patto di prelazione comporta l’inopponibilità nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione – stante, appunto, l’efficacia reale del patto inserito nello statuto sociale – della cessione della partecipazione societaria (che resta, però, valida tra le parti stipulanti), nonché l’obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto, alla stregua delle norme generali sull’inadempimento delle obbligazioni. Per contro, siffatta violazione non comporta anche il diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell’acquirente, atteso che il c.d. retratto non integra un rimedio generale in caso di violazioni di obbligazioni contrattuali, ma solo una forma di tutela specificatamente apprestata dalla legge e conformativa dei diritti di prelazione, previsti per legge, spettanti ai relativi titolari. L’efficacia reale comporta di per sé l’opponibilità erga omnes della clausola, ma nel solo senso della inefficacia rispetto alla società dell’atto di trasferimento eseguito in violazione della clausola, potendo la società rifiutare di riconoscere quale socio l’acquirente della partecipazione il cui acquisto si sia verificato in violazione della clausola di prelazione. Al contrario, salvo il caso di espressa previsione statutaria, l’efficacia reale non implica la configurabilità di un diritto del socio pretermesso di riscattare la partecipazione oggetto della cessione non preceduta da adeguata denuntiatio. Il patto di prelazione vincola il socio nei confronti degli altri soci, nonché, se recepito nello statuto, anche nei confronti della società, ma non comporta la nullità del negozio traslativo nel rapporto tra socio cedente e terzo cessionario.
Il conservatore (e, quindi, il giudice del registro) non può operare, al momento dell’iscrizione di un atto di compravendita di partecipazioni sociali, una verifica del rispetto della clausola statutaria di prelazione, non afferendo tale valutazione al giudizio di corrispondenza tra l’atto da iscrivere ed il modello legale. In tali casi, infatti, la cessione delle partecipazioni sociali è perfettamente sussumibile nella fattispecie legale tipica a prescindere dal rispetto della clausola suddetta. La cessione delle quote o delle azioni corrisponde al modello legale cui aspira ad appartenere ancorché quella cessione sia intervenuta in violazione della clausola statutaria di prelazione proprio perché il rispetto di quest’ultima non assurge ad elemento costitutivo, sotto il profilo tipologico, della fattispecie. D’altra parte, anche a volere aderire all’orientamento più estensivo circa il perimetro dei controlli operabili dal conservatore e dal giudice del registro, la violazione della clausola di prelazione non sarebbe comunque verificabile in quanto da sua violazione non comporterebbe giammai la nullità del negozio traslativo.
Cancellazione dal Registro delle imprese dell’iscrizione di una cessione di quote inopponibile alla società
La cessione di quote conclusa in violazione di una clausola statutaria che attribuiva ai soci un diritto di prelazione su di esse è senz’altro inopponibile alla società. Ciò nonostante, l’accertamento di tale inopponibilità deve avvenire giudizialmente [ LEGGI TUTTO ]
Esclusione del rimedio ex art. 2191 c.c. con riferimento a iscrizioni aventi effetto non solo costitutivo, ma anche sanante o conservativo
La cancellazione dal Registro delle Imprese ex art. 2191 c.c. non può essere disposta con riferimento all’iscrizione di atto costitutivo di società di capitali, tenuto conto della disciplina in materia, ricavabile dal complessivo tenore degli artt. 2330, 2331, 2332 c.c., la quale disegna un sistema [ LEGGI TUTTO ]
Deposito di bilancio d’esercizio e cancellazione dell’iscrizione dal registro delle imprese
Ai sensi dell’art. 2191 c.c., quando vengano depositati al registro delle imprese due versioni dello stesso bilancio d’esercizio, la prima contenente errori materiali (nella specie “errate battiture”) e la seconda redatta in forma corretta, non può chiedersi al conservatore [ LEGGI TUTTO ]
Iscrizione nel registro delle imprese e ordine di cancellazione contenuto in sentenza non definitiva
Ai fini della iscrizione nel registro delle imprese di ordini di cancellazione disposti con sentenza, non è necessario il passaggio in giudicato del provvedimento, essendo sufficiente la provvisoria esecutività.
Giudice del registro. Cancellazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata
Non è condivisibile l’orientamento di cui alla direttiva emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico d’intesa con il Ministero della Giustizia in data 29 aprile 2015 – secondo la quale l’ufficio del registro [ LEGGI TUTTO ]
Cancellazione dell’iscrizione della cessazione di società di capitali per omesso svolgimento della fase liquidatoria
Purse alla cancellazione di società dal Registro delle imprese deve riconoscersi efficacia estintiva, la nuova disciplina non sottrae del tutto la iscrizione della cancellazione di società al regime generale ex art. 2189 c.c. e a [ LEGGI TUTTO ]
Impossibilità di procedere alla cancellazione della iscrizione di cessazione della società
La finalità della norma contenuta nell’art. 2490, ult. comma, c.c. risiede nell’interesse di natura pubblicistica all’eliminazione delle società non più operanti da tempo, la cui inerzia costituisce sintomo [ LEGGI TUTTO ]
Legittimazione all’impugnazione del bilancio di liquidazione e cancellazione della s.r.l. dal registro delle imprese
Il reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione è un rimedio espressamente riservato, ai sensi del terzo comma dell’art.2492 c.c., solo ai soci. Questo appare uno strumento endo-societario volto a far [ LEGGI TUTTO ]
Cancellazione della srl e reclamo del bilancio finale di liquidazione
La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese è da considerarsi illegittima nel caso in cui il bilancio finale di liquidazione sia stato tempestivamente reclamato da parte di uno dei soci e il relativo procedimento sia ancora pendente.