Art. 2260 c.c.
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Il liquidatore di s.n.c. in concordato può promuovere azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori per violazione dell’art. 2303 c.c.
Vanno indiscutibilmente riconosciuti l’autonomia del patrimonio della società in nome collettivo da quello dei soci e, conseguentemente, un preciso obbligo dei soci-amministratori, quali gestori di un patrimonio autonomo, di dare conto della attività svolta nella amministrazione della società. Da ciò deriva un interesse della società all’integrità del proprio patrimonio e, pertanto, laddove la stessa successivamente sia messa in liquidazione ed acceda a concordato preventivo, sussiste l’interesse del liquidatore ad agire a tutela di tale integrità, promuovendo azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori che abbiano effettuato dei prelievi di cassa nonostante la società avesse perduto il proprio capitale sociale, così violando il divieto di distribuire utili di cui all’art. 2303 c.c. Per promuovere detta azione, il liquidatore non necessita della preventiva autorizzazione dell’assemblea – organo, peraltro, non contemplato dal legislatore per le s.n.c. – ma della preventiva autorizzazione del giudice delegato, che svolge funzione vicariante rispetto alla delibera assembleare.
Legittimazione all’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2260 c.c.
La responsabilità degli amministratori verso la società, di cui all’art. 2260 c.c., non integra un’ipotesi di legittimazione processuale sostitutiva ai sensi dell’art. 81 c.p.c., la quale richiede una deroga espressa di legge (quale ad esempio, nelle s.r.l., quella oggi dettata dall’art. 2476 co. 3° c.p.c.).
Soggettività giuridica delle società di persone e business judgement rule in ambito di s.n.c.
La società di persone, anche se sprovvista di personalità giuridica, costituisce comunque un distinto centro di interessi e di imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonoma capacità processuale, sicché [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità dell’amministratore di società di persone per prelievi ingiustificati
L’amministratore di società di persone è equiparato al mandatario quanto al regime di responsabilità applicabile, che ha natura contrattuale. Ne consegue che egli, convenuto in un giudizio di responsabilità per prelievi ingiustificati dalle casse sociali, è onerato di dimostrare la specifica finalità – diversa dalla mera locupletazione – per la quale il prelievo è stato effettuato (ad esempio: come retribuzione dell’incarico, per fini sociali, come anticipo sugli utili futuri). [ LEGGI TUTTO ]
Azione sociale di responsabilità esercitata dal socio di società di persone e scioglimento per impossibilità di conseguire l’oggetto sociale: profili sostanziali e processuali
Nelle società personali, atteso che il diaframma tra l’ente collettivo -non personificato e sprovvisto di autonomia patrimoniale perfetta- e le persone dei suoi soci è più elastico e permeabile rispetto agli enti personificati, il necessario contraddittorio [ LEGGI TUTTO ]
Operatività di diritto delle cause di scioglimento nelle società di persone
La causa di scioglimento della società di persone per sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci e sua mancata ricostituzione nel termine semestrale ex art. 2272, n. 4, del c.c. opera di diritto e pertanto a decorrere dallo spirare del suddetto termine la legittimazione attiva ad agire in giudizio – nella specie l’azione di responsabilità ex art. 2260, c. 2, del c.c. – è attribuita ai liquidatori ex art. 2278, c. 2, del c.c..
Resa del conto dell’amministratore di società semplice
L’amministratore di società semplice è tenuto a rendere il conto della gestione ai sensi dell’art. 2261 c.c. La domanda di rendiconto può essere presentata giudizialmente, ma non include, a meno che sia esplicitamente formulata, la domanda di responsabilità e quella di riconoscimento di attribuzioni patrimoniali. [ LEGGI TUTTO ]
Diritto al compenso dell’amministratore di snc e inadempimento ex art. 1710 c.c.
Azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore di società di persone. Legittimazione all’esercizio dell’azione. Limiti al principio della insindacabilità nel merito delle scelte di gestione
Nelle società di persone, la legittimazione a far valere in giudizio il diritto al risarcimento dei danni cagionati al patrimonio sociale dalle condotte di mala gestio degli amministratori compete esclusivamente alla società quale titolare del diritto dedotto in giudizio ed ente munito di autonoma soggettività, distinta rispetto a quella dei soci, e centro di imputazione degli interessi patrimoniali dell’impresa collettiva.
In particolare, va escluso che alle società di persone possa applicarsi, in via analogica, il novellato disposto del 2476 III co. c.c. che, con specifico riferimento [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità del socio amministratore di snc per atti di concorrenza sleale e di mala gestio
Poiché l’art. 2301 c.c. vieta l’esercizio in concreto dell’attività concorrenziale da parte del socio, la violazione di tale divieto deve essere circoscritta al periodo ricompreso [ LEGGI TUTTO ]