Art. 2267 c.c.
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Onere di allegazione e prova nell’azione di regresso del socio di società semplice
L’azione dei soci di società semplice nei confronti del socio gestore di fatto per la condivisione dei debiti sociali configura azione di regresso fondata sulla responsabilità solidale, ai sensi dell’art. 2267 co. 1 c.c.. La responsabilità del socio di fatto nei confronti degli altri soci presuppone l’accertamento della sua qualità di socio illimitatamente responsabile per i debiti sociali oltre che dell’inadempimento della società nei confronti dei terzi creditori e dell’avvenuto pagamento del dovuto da parte degli altri soci.
Requisiti probatori della domanda di regresso tra soci
L’evocazione del diritto di regresso da parte del socio di una società di persone che abbia provveduto a soddisfare personalmente un debito sociale in ragione della responsabilità solidalmente gravante sui soci a norma dell’art. 2267, primo comma, c.c. presuppone l’accertamento della qualità di socio illimitatamente responsabile del soggetto nei cui confronti la domanda di regresso è proposta, dell’inadempimento della società nei confronti del terzo creditore e dell’avvenuto pagamento del dovuto da parte del socio che agisce in regresso. Sicché, in mancanza di prova di tali elementi costitutivi della responsabilità solidale invocata, la domanda di regresso deve ritenersi priva di fondamento.
Sussistenza di un debito a seguito del recesso di una società semplice da una società cooperativa con scopo mutualistico, poi trasformatasi in società cooperativa agricola per azioni.
Quando, a seguito del legittimo esercizio del recesso di una società semplice da una società cooperativa con scopo mutualistico (attrice) – poi trasformatasi in società cooperativa agricola per azioni –, si accerti la sussistenza di un debito della recedente, per il medesimo debito sono solidalmente ed illimitatamente responsabili, ai sensi dell’articolo 2267, co.1, c.c., i soci della società recedente (convenuti). Gli stessi sono, pertanto, obbligati al pagamento del debito maggiorato dagli interessi decorrenti dalla data della costituzione in mora della società recedente e, laddove soccombenti all’esito del giudizio di merito, sono altresì tenuti a rifondere alla società attrice le spese processuali in virtù della regola della soccombenza.
Domanda di liquidazione della quota del socio defunto e responsabilità dei soci ex art. 2267 c.c.
Gli eredi del socio defunto di una società semplice possono agire, in qualità di creditori sociali, per la liquidazione della quota del de cuius facendo valere i propri diritti patrimoniali non solo sul patrimonio sociale e su quello personale dei soci amministratori ma [ LEGGI TUTTO ]
Società di fatto, valutazione dell’apparenza del vincolo sociale e rapporto coniugale
Perché possa affermarsi il vincolo solidale tra due o più soggetti nei confronti dei terzi, sul presupposto della sussistenza tra essi di una società di fatto, quanto meno apparente, è necessario che essi operino nel mondo esterno in modo da determinare l’insorgere dell’opinione ragionevole che essi agiscano come soci, e del conseguente legittimo affidamento circa l’esistenza della società stessa [ LEGGI TUTTO ]