Art. 2272 c.c.
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Estinzione di società di persone
L’art. 2275 prevede che laddove sia accertata dai soci l’esistenza di una causa di scioglimento della società ex art. 2272 c.c. , si dia ingresso alla liquidazione con nomina di un liquidatore da parte degli stessi soci o in loro vece da parte del presidente del tribunale, senza che la fase della liquidazione possa essere ab origine elusa con irrituale dichiarazione di estinzione della società da parte del tribunale.
Scioglimento della società escluso in caso di conflitti tra soci che non incidono direttamente sulla gestione
Il conflitto tra soci di una società semplice derivante da “gravi inadempienze” di uno di essi, potendo essere rimosso mediante l’esclusione del socio inadempiente da parte degli altri ovvero attraverso il recesso per giusta causa del socio adempiente, non può configurare causa di scioglimento della società laddove, in fatto, l’attività economica sociale può proseguire regolarmente.