Art. 2275 c.c.
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La nomina del liquidatore nelle società di persone
La nomina del liquidatore spetta ai soci, potendo provvedervi ex lege il presidente del tribunale, o il tribunale in composizione collegiale in caso di società di capitali, quando i soci non siano in grado di raggiungere le maggioranze richieste per detta nomina. È possibile procedere alla nomina anche quando, pur non essendo stato il ricorso preceduto dalla convocazione dell’assemblea o dalla consultazione dei soci, possa comunque presumersi che i soci non siano in grado di addivenire a detta nomina con le richieste maggioranze.
Il ricorso ex art. 700 c.p.c. La condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c.
Per i provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c., il requisito della strumentalità rispetto al merito si realizza mediante la portata interinale e tendenzialmente provvisoria degli effetti del provvedimento cautelare, caratterizzata dall’anticipazione degli effetti propri del provvedimento di cui vuole assicurare la fruttuosità e che, al momento della sua pronuncia, dà luogo alla caducazione del provvedimento anticipatorio. Nel ricorso devono essere specificati il petitum mediato e la causa petendi, ma non anche le analitiche conclusioni che integrano il petitum immediato del giudizio di merito: la mancata indicazione nel ricorso cautelare di tali elementi ne comporta l’inammissibilità, sempre che dal tenore dello stesso non sia possibile dedurre chiaramente il contenuto del futuro giudizio di merito. In altre parole, il ricorso contenente una domanda cautelare proposta prima dell’inizio della causa di merito deve contenere l’esatta indicazione di quest’ultima o, almeno, deve consentirne l’individuazione in modo certo. L’esigenza di individuare nel ricorso cautelare gli elementi costitutivi dell’instauranda azione di merito consente di verificare la competenza del giudice adito in sede cautelare e serve per capire se il provvedimento cautelare richiesto sia effettivamente anticipatorio. Inoltre, è necessaria anche per tutelare il soggetto destinatario passivo del provvedimento cautelare anticipatorio, consentendogli di instaurare il corrispondente e strumentale giudizio di merito volto a far rimuovere gli effetti del provvedimento cautelare emesso e/o a far rigettare anche nel merito la domanda di controparte già virtualmente formulata nello stesso ricorso.
La ricorrenza del requisito del periculum in mora, che, secondo il dettato dell’art. 700 c.p.c., deve ricorrere in aggiunta a quello del fumus boni iuris, va esclusa allorquando la parte abbia fatto trascorrere un apprezzabile lasso di tempo tra il fatto lesivo del suo diritto e la proposizione del ricorso.
La necessità di una comunicazione periodica da parte dell’amministratore risulta determinata dall’esigenza di consentire all’accomandante l’esercizio del potere di controllo e di critica sull’operato del socio accomandatario e consente, in mancanza di impugnazione del bilancio da parte dell’accomandante, di ritenere consolidato l’esercizio.
La condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all’esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa e a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall’art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della potestas agendi, con un’utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l’accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell’infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell’ordinaria diligenza volta all’acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell’iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
Gli effetti della morte del socio nella società di persone e azioni esperibili dagli eredi del socio defunto a tutela della partecipazione all’attivo finale di liquidazio
Nel caso in cui si verifichi la morte del socio nelle società di persone la legge, all’art. 2284 c.c., prevede tre possibili alternative: (i) lo scioglimento del singolo rapporto con la prosecuzione della società tra i soci superstiti come effetto legale della morte del socio cui consegue ex art 2289 c.c. il diritto degli eredi alla liquidazione del valore della quota alla data dello scioglimento del rapporto di società; (ii) lo scioglimento anticipato della società: si tratta di facoltà rimessa alla decisione dei soci superstiti che deve trovare causa nella morte del socio; in questo caso gli eredi del socio defunto hanno diritto non alla liquidazione della quota del socio defunto ex art 2289 c.c., ma alla quota di liquidazione che gli sarebbe spettata ex art 2282 c.c.; essi restano sempre creditori della società, ma la liquidazione viene condotta cumulativamente con quella degli altri soci, la causa di scioglimento sorta limitatamente al socio deceduto apre in questa ipotesi le porte allo scioglimento di tutta la società, gli eredi avranno un’aspettativa di credito il cui oggetto non è più il valore della quota ex art 2289 co 2 c.c. ma la partecipazione all’attivo finale di liquidazione, senza che gli eredi acquistino la qualità di soci durante la fase di scioglimento; quindi può dirsi che in caso di morte del socio sorge per la società con riferimento alla liquidazione degli eredi del socio defunto una obbligazione alternativa; (iii) la continuazione della società con gli eredi del socio defunto, scelta cui devono partecipare anche gli eredi del socio deceduto, situazione che esclude alcun credito degli eredi. Gli eredi del socio deceduto nelle prime due opzioni non acquistano mai la posizione del socio defunto nell’ambito della società; di conseguenza, essi non sono legittimati ad esercitarne le prerogative, né partecipano alla fase di scioglimento e di liquidazione, e la salvaguardia della loro posizione di titolari verso la società di un credito trova sede nelle disposizioni a tutela dei terzi e dei creditori sociali, soprattutto con riferimento alle operazioni poste in essere durante la liquidazione che possano compromettere il loro credito.
Revoca di liquidatori di snc e legittimazione dei creditori in via surrogatoria
Gli eredi del socio defunto di una snc posta in liquidazione dai soci superstiti sono da ritenere non già soci, ma titolari ex art. 2284 c.c. del diritto (non alla liquidazione della quota di pertinenza del loro dante causa al momento del decesso ma) ad ottenere, una volta terminata la liquidazione, l’ammontare del residuo attivo di liquidazione corrispondente alla percentuale di partecipazione al capitale sociale del loro dante causa, diritto questo azionabile sia nei confronti della snc sia nei confronti dei soci della stessa, solidalmente responsabili delle obbligazioni sociali.
Gli eredi del socio defunto, in quanto creditori, non sono di per sé legittimati a chiedere la revoca dei liquidatori per giusta causa, poiché la revoca è configurata quale modifica dei patti sociali richiedente il consenso unanime dei soci: questi ultimi soli legittimati a chiedere una pronuncia sostitutiva rispettivamente al presidente del Tribunale per la nomina del liquidatore in sede di volontaria giurisdizione, e al Tribunale per la revoca del liquidatore.
Agli eredi del socio defunto può tuttavia essere riconosciuta la legittimazione in via surrogatoria dalla disciplina ex art. 2900 c.c. quando le azioni di revoca dei liquidatori negligenti quella avente ad oggetto azione risarcitoria sociale nei confronti degli stessi siano trascurate dai soci e dalla società loro debitori, tenuto conto, quanto in particolare alla revoca del liquidatore, del rilievo della posizione del creditore particolare del socio ricavabile dalla disciplina ex art.2270 cc, nella quale tale creditore è legittimato ad ottenere lo scioglimento del rapporto sociale ed è dunque legittimato ad incidere sulla stessa persistenza del legame societario del proprio debitore.
Non può essere richiesta in via d’urgenza la nomina di liquidatore giudiziario, non corrispondendo tale richiesta ad alcuna azione di merito, la nomina del liquidatore di società di persone potendo essere richiesta ex art.2275 cc al Presidente del Tribunale in sede di volontaria giurisdizione solo in presenza di inerzia o disaccordo al riguardo dei soci.
Socio s.a.s. irreperibile. Ammessa la liquidazione giudiziale
L’irreperibilità di uno dei due soci della s.a.s. e il disinteresse di entrambi a proseguire l’attività sociale è equiparabile a uno dei motivi di scioglimento della società ex art. 2272 n.2 cod.civ e, pertanto, giustifica l’adozione del provvedimento giudiziale di messa in liquidazione della società.
Inammissibilità della richiesta di revoca del liquidatore e di esclusione del socio in sede di giurisdizione volontaria
Il procedimento per la revoca giudiziale del liquidatore su domanda di uno o più soci ex art. 2275 co. 2 c.c. e quello di esclusione del socio ex art. 2287 co. 2 c.c. implicano una contrapposizione di interessi che impone il contraddittorio proprio del processo contenzioso e che non può svolgersi con rito camerale.
Sulla nomina del liquidatore da parte del Presidente del Tribunale ex art. 2275 c.c.
A fronte dello stato di liquidazione di una società di persone, inattiva da molti anni, e dell’estraneità di entrambi i soci rispetto alla stessa – situazione questa assimilabile all’ipotesi di scioglimento ex art. 2272, primo comma, n. 2, c.c. –, ricorrono i presupposti per la nomina da parte del Presidente del Tribunale del liquidatore ai sensi dell’art. 2275 c.c., anche considerate le disposizioni del DPR n.247/2004 in tema di cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese delle società di persone per le quali risulti il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi,
Impugnazione delibera di esclusione del socio accomandante di S.a.s.
Nel giudizio di opposizione avverso l’espulsione del socio di una società di persone, la legittimazione passiva compete esclusivamente alla società, in persona del legale rappresentante, anche se è consentita, come modalità equipollente d’instaurazione del contraddittorio, la citazione di tutti i soci, notificata nel termine di decadenza previsto dall’art. 2287 cod. civ.; conseguentemente, se la citazione è notificata al liquidatore nominato dal Tribunale e tuttora in carica secondo le risultanze del Registro delle Imprese, non risulta necessaria alcuna estensione del contraddittorio ex art. 106 c.p.c. ai singoli soci. [ LEGGI TUTTO ]
Dissidio tra soci di s.a.s. e scioglimento della società per impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale
Nelle società di persone, il dissidio tra i soci può comportare l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, con conseguente integrazione della causa di scioglimento di cui all’art. 2272, co. 1, n. 2, c.c., allorché il conflitto sia tale da rendere obiettivamente non più conveniente la continuazione dell’attività sociale e conseguentemente inutile e improduttiva la permanenza del vincolo sociale (nel caso di specie, [ LEGGI TUTTO ]