Art. 2284 c.c.
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Impresa familiare e società di fatto
L’art. 230 bis c.c., che contiene disposizioni di carattere suppletivo che hanno la funzione di approntare una tutela minima e residuale del lavoro prestato dai familiari all’interno dell’impresa del congiunto, non dà vita ad un’impresa a base associativa; al contrario la disciplina dettata da tale norma, avendo carattere meramente obbligatorio, non altera la struttura individuale dell’impresa e non incide sulla titolarità dei beni aziendali, che restano di proprietà esclusiva dell’imprenditore – datore di lavoro [ LEGGI TUTTO ]
Accertamento della sussistenza di una società di fatto e liquidazione della quota del socio occulto agli eredi
Impresa familiare e società di fatto. Inesistenza della deliberazione.
L’esistenza di una qualunque società, e, quindi, anche di una società di fatto, richiede il concorso di un elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni o servizi, con la formazione di un fondo comune, e di un elemento soggettivo, costituito dalla comune intenzione dei contraenti di vincolarsi e di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell’esercizio collettivo di un’attività imprenditoriale. Tale comune intenzione costituisce il contratto sociale, senza del quale la società, qualsiasi società, non può esistere. Quel che caratterizza la società di fatto, e la differenzia dalla società irregolare, non è, dunque, la mancanza del contratto sociale, ma il modo in cui questo si manifesta e si esteriorizza; esso infatti può essere stipulato anche tacitamente, e risultare da manifestazioni esteriori dell’attività di gruppo, quando esse, per la loro sintomaticità e concludenza, evidenzino l’esistenza della società. [ LEGGI TUTTO ]