Art. 2289 c.c.
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Legittimazione passiva dei soci di s.n.c. nella domanda di liquidazione della quota di uno di essi
Pur non essendo configurabile un litisconsorzio necessario fra società di persone e singoli soci, è comunque possibile la citazione in giudizio di questi ultimi per la liquidazione della quota di pertinenza del socio receduto o defunto. Difatti, il beneficio di escussione previsto dall’art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, ma non impedisce al creditore di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti dei soci rimasti.
Legittimazione del singolo coerede a riscuotere in tutto o limitatamente alla sua porzione il credito della comunione ereditaria
In tema di legittimazione del singolo coerede a riscuotere in tutto o limitatamente alla sua porzione il credito della comunione ereditaria, la disciplina del diritto di credito dei coeredi verso una società di persone per la liquidazione della somma corrispondente al valore della partecipazione appartenuta al socio defunto, non esclude affatto la possibilità che ciascuno di essi agisca separatamente nei confronti della società debitrice per ottenere il pagamento dell’intera somma o della sua porzione, salva, poi, la resa del conto nei rapporti fra i coeredi nell’ambito dell’eventuale giudizio di scioglimento della comunione ereditaria e divisione dei beni. In ogni caso, anche le norme in materia di comunione ereditaria che sottintendono il principio dell’unitarietà della divisione giudiziale dell’eredità sono pienamente derogabili dal diverso accordo di tutti i coeredi per la divisione parziale soltanto di alcuni dei beni della comunione, e tale deroga si ritiene integrata mediante l’accordo di tre fratelli, coeredi di entrambi i genitori, soci defunti di due società di persone, per l’immediata divisione dei diritti e facoltà derivanti dallo scioglimento del rapporto sociale seguito al loro decesso, in virtù di deliberazioni sociali, assunte all’unanimità in entrambe le due società dai tre fratelli, ancora soci con riferimento alle partecipazioni possedute in proprio, con le quali hanno deciso di liquidare la somma corrispondente alla porzione delle partecipazioni appartenute ai genitori spettante a uno dei fratelli, e di proseguire il rapporto sociale soltanto tra gli altri due.
Incompatibilità del danno morale con la mancata tempestiva liquidazione della quota a seguito di recesso del socio
Non può trovare accoglimento una domanda di risarcimento per i danni morali, derivanti dalla mancata tempestiva liquidazione della quota a seguito dell’esercizio del diritto di recesso di un socio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2285 e 2289 c.c., in quanto la mancata liquidazione non è idonea ex se a ledere diritti costituzionalmente garantiti, requisito richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale [nel caso di specie, parte attrice aveva richiesto la condanna al risarcimento in suo favore del danno morale, in conseguenza del fatto che non era stato possibile determinare il valore della quota da liquidare in favore del socio receduto, non avendo controparte provveduto a depositare le scritture contabili della società].
Liquidazione della quota sociale agli eredi del socio defunto di S.n.c. e risarcimento del danno. Nullità della clausola arbitrale.
Nelle S.n.c. a seguito del decesso di un socio non si verifica di per sé il subentro degli eredi del socio scomparso nella società ma l’evoluzione del rapporto è affidata all’iniziativa dei soci superstiti, i quali possono, alternativamente, liquidare la quota del socio defunto agli eredi ovvero sciogliere la società ovvero continuare la società con gli eredi ove questi acconsentano. Pertanto, laddove il socio superstite nulla abbia comunicato agli eredi del socio defunto riguardo ad una prosecuzione della società con i medesimi, questi ultimi non diventano soci della S.n.c. [ LEGGI TUTTO ]
Esclusione del socio di s.n.c.: diritto alla liquidazione della quota e agli utili. Risarcimento del danno per ritardata liquidazione.
Il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell’art. 2262 cod. civ. (applicabile in forza del richiamo di cui all’art. 2293), alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri fondamentali di valutazione, a quella di un bilancio, il quale è la sintesi contabile della consistenza patrimoniale della società al termine di un anno di attività (in applicazione di tale criterio è stata confermata l’irrilevanza, ai fini di ritenere la sussistenza di effettivi utili rivendicabili dai soci, del contenuto delle dichiarazioni fiscali della società e, quindi, anche delle “variazioni in aumento” apportate ai sensi della normativa fiscale in tali dichiarazioni).
Determinazione del valore della quota: l’esibizione degli estratti conto per quantificare la situazione patrimoniale
L’esibizione in giudizio degli estratti conto bancari di una s.n.c. è disposta dal giudice nel caso in cui intenda procedere alla CTU contabile per la determinazione del valore della quota del socio receduto, essendovi contrasto circa la sua valorizzazione. Infatti [ LEGGI TUTTO ]
Liquidazione della quota sociale in caso di estinzione della società
Qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma [ LEGGI TUTTO ]
Domanda di liquidazione della quota del socio defunto e responsabilità dei soci ex art. 2267 c.c.
Gli eredi del socio defunto di una società semplice possono agire, in qualità di creditori sociali, per la liquidazione della quota del de cuius facendo valere i propri diritti patrimoniali non solo sul patrimonio sociale e su quello personale dei soci amministratori ma [ LEGGI TUTTO ]
Impresa familiare e società di fatto
A mente del terzo comma dell’art. 230 bis c.c., costituisce impresa familiare quella nella quale collaborano, anche attraverso il lavoro nella famiglia, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, allorquando l’attività lavorativa e di collaborazione da essi svolta nell’impresa di pertinenza del congiunto non sia stata specificamente regolamentata dalle stesse parti secondo un diverso “schema tipico”.
Esclusione ope iudicis del socio di s.n.c. per gravi inadempienze
Nell’ambito di una s.n.c. costituita da due soci al cinquanta per cento, congiuntamente amministratori, integrano “gravi inadempienze” ex art. 2286 c.c. le condotte del socio che si rifiuti di partecipare alla amministrazione della società e, al contempo, di stipulare un contratto di affitto di azienda o di vendita della medesima.
Per tali condotte omissive, perduranti e [ LEGGI TUTTO ]