Art. 2290 c.c.
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La responsabilità del socio di s.n.c. receduto per le obbligazioni sociali in caso di successivo fallimento della società
La responsabilità solidale e illimitata del socio di s.n.c. per le obbligazioni sociali è posta a tutela dei creditori della società e non di quest’ultima, sicché solo i creditori possono agire nei confronti dei soci per il pagamento dei debiti sociali e non anche la società. Nella liquidazione di una società in bonis, se i fondi per il pagamento dei debiti sociali sono insufficienti, il liquidatore può richiedere ai soci, oltre ai conferimenti ancora ineseguiti, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. La norma non si applica alla società fallita, nel senso che la contribuzione del socio illimitatamente responsabile si sostanzia nella sottoposizione del socio stesso a fallimento, ai sensi e nei limiti degli artt. 10 e 147 l.fall., mentre il socio cessato da oltre un anno, e quindi non assoggettabile a fallimento, non è nemmeno soggetto all’applicazione dell’art. 2280, co. 2, c.c., proprio perché ormai estraneo al rapporto sociale.
Il curatore non ha un generale potere-dovere di sostituirsi ai creditori del fallito nell’esercizio di azioni corrispondenti a diritti di cui essi siano titolari, quando non si tratti di azioni volte alla ricostruzione del patrimonio del fallito o quando una siffatta legittimazione non sia stata espressamente prevista dal legislatore, come ad esempio accade nel caso dell’azione di responsabilità spettante ai creditori sociali contro gli amministratori della società fallita, che gli artt. 2394 e 2394 bis c.c. esplicitamente legittimano il curatore ad esperire. Con riguardo alle azioni volte alla ricostruzione del patrimonio del fallito (le cc.dd. azioni di massa), i dati qualificanti consistono nella reintegrazione della garanzia generica del credito e nel carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo. Al contrario, quando una pretesa richiede l’accertamento della sussistenza di un diritto soggettivo in capo ad uno o più creditori o, pur interessando una platea più o meno estesa, ma non la generalità del ceto creditorio, necessita pur sempre dell’esame di specifici rapporti e del loro svolgimento, l’azione non può qualificarsi di massa e non compete la legittimazione del curatore in sostituzione dei singoli creditori.
La sostituzione nella legitimatio ad causam del curatore al singolo creditore non esiste in assenza, da una parte, di una norma espressa di legge e, dall’altra, di un’azione di massa, che benefici indistintamente il ceto creditorio nel suo insieme, come un’azione revocatoria o di simulazione. Nessuna disposizione toglie al creditore sociale la facoltà di agire nei confronti del socio non fallito di s.n.c., poiché l’onere di sottoporsi all’accertamento del passivo (art. 52 l.fall.) e il divieto di azioni esecutive individuali (art. 51 l.fall.) riguarda le sole pretese nei confronti del fallito e i beni compresi nel fallimento. Il risultato utile dell’azione non può andare indistintamente a beneficio della massa creditoria, visto che il curatore, per essere coerente con la sua tesi, dovrebbe formare una massa attiva separata, destinandone il ricavato ai soli creditori di cui l’ex socio deve rispondere ex art. 2290 c.c. Tuttavia, la legge fallimentare ammette bensì masse separate ai fini del riparto, ma solo in quanto esistano prelazioni speciali (ipoteca, pegno ecc.), o in quanto, specificamente nella società con soci illimitatamente responsabili, il socio sia personalmente fallito. Se invece il curatore destina il risultato dell’azione indistintamente a beneficio della generalità dei creditori e quindi riversa le somme incassate dall’ex socio non fallito nel conto della massa attiva sociale, aggrava la posizione dell’ex socio, visto che le somme versate andrebbero a pagare spese prededucibili (innanzitutto, i compensi del curatore e dei suoi ausiliari) e i crediti concorsuali secondo la rispettiva graduazione e non necessariamente quelli di cui il non fallito deve rispondere, lasciandolo esposto medio tempore e dopo la chiusura della procedura a pagare una seconda volta a mani del creditore.
Inadempimento della società verso i terzi e responsabilità dell’amministratore
È responsabile nei confronti della società l’amministratore alla cui condotta negligente sia direttamente imputabile l’inadempimento della società amministrata alle proprie obbligazioni assunte nei confronti di un terzo, dal quale sia derivato un danno [ LEGGI TUTTO ]
Insussistenza della responsabilità dell’erede del socio di s.n.c., nei cui confronti è intervenuto lo scioglimento del rapporto sociale, per l’avvenuto pagamento di debiti sociali da parte di altro socio
Nel caso in cui si controverta di obbligazioni della società in nome collettivo assunte verso terzi e il rapporto sociale si sciolga o comunque venga meno in relazione alla posizione di un socio, i soci superstiti che adempiano a tali obbligazioni verso il terzo non possono esercitare l’azione di regresso [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità del socio uscente di snc per le obbligazioni sociali
La disciplina della società in nome collettivo sullo scioglimento del rapporto sociale in relazione al singolo socio prevede, agli artt. 2293 e 2290 c.c., che esso in ogni caso non importa il venir meno della responsabilità del socio uscente per le obbligazioni sociali antecedenti allo scioglimento stesso. Il principio in esame trova il proprio ambito oggettivo di applicazione rispetto alle obbligazioni contratte dalla società verso il terzo fino al giorno in cui lo scioglimento del rapporto sociale si verifica.
Responsabilità del socio accomandatario per cattiva gestione degli affari sociali e mancato rispetto delle obbligazioni tributarie. Liquidazione della quota.
Il mancato rispetto dei compiti minimi che discendono dalla qualità di socio accomandatario/amministratore, quali la non osservanza delle obbligazioni di natura tributaria, legittima il socio accomandante ad avvalersi dell’azione di responsabilità e ad esercitare [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità dell’accomandatario e diritto di recesso per giusta causa dell’accomandante per violazione delle norme tributarie. Liquidazione della quota.
Responsabilità del socio uscente di s.a.s.
Il socio illimitatamente responsabile che sia receduto, con idonea pubblicità, dal contratto societario rimane responsabile solo per le obbligazioni sociali insorte prima del suo recesso. [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità del socio cedente per debiti pregressi della s.a.s. nei confronti degli altri soci
In tema di società in accomandita semplice, così come in tema di società in nome collettivo, il socio cedente che non abbia garantito gli acquirenti della quota ceduta dell’inesistenza dei debiti sociali risponde delle obbligazioni sorte anteriormente alla cessione esclusivamente nei confronti dei creditori sociali, [ LEGGI TUTTO ]