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Art. 2301 c.c.
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24 Novembre 2023

Decisioni dei soci nelle società di persone e diritto alla percezione dei dividendi

Nelle società di persone, che non hanno personalità ma solo soggettività giuridica e un’autonomia patrimoniale c.d. imperfetta, le decisioni dei soci non sono soggette al metodo collegiale: invero, non esiste l’organo sociale assemblea, così come non esiste l’organo consiglio di amministrazione, propri, invece, delle società di capitali. Sicché i soci deliberano liberamente, senza l’obbligo della osservanza di formalità e la volontà dai medesimi espressi, all’unanimità o a maggioranza, non si manifesta attraverso l’assemblea, salvo ciò non sia, legittimamente, previsto nello statuto, ma attraverso la raccolta interna del consenso dei singoli soci, come si desume anche da disposizioni quali quelle di cui agli artt. 2256 e 2301 c.c., le quali richiedono “il consenso degli altri soci” e non già “l’autorizzazione della società”. Sul tema della necessità di una volontà unanime o maggioritaria dei soci, deve ritenersi che sussista la necessità di raccogliere il consenso unanime dei soci laddove si tratti di decidere aspetti organizzativi di base (legali o convenzionali) della società, mentre sia sufficiente quello della sola maggioranza quando si tratti di decidere su temi che attengono alla gestione dell’impresa (come l’approvazione del rendiconto, o la revoca dell’amministratore).

Ciascun socio dispone del proprio diritto alla distribuzione degli utili e, quindi, certamente non sarebbe sufficiente il consenso della maggioranza a negarla, come potrebbe avvenire in una società di capitali ove la distribuzione degli utili è rimessa alla volontà collegiale dell’assemblea, essendo bensì necessario il consenso di ciascuno dei soci, che all’esito dell’approvazione del rendiconto che ne attesta l’esistenza, matura il relativo diritto ex art. 2262 c.c. In assenza della previsione, anche statutaria, di specifiche formalità, l’espressione della volontà contrattuale dei soci di una società di persone può avvenire anche in forma tacita, per effetto di atti non formali, ma di facta concludentia.

Cessazione dell’attività di impresa, condotte concorrenziali e obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale

La sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori presuppone il contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune; ne consegue che non vi può essere concorrenza se una delle due imprese ha formalmente o di fatto cessato, definitivamente, la propria attività. [ LEGGI TUTTO ]

29 Giugno 2016

Esclusione del socio per gravi inadempienze: prova dell’avvenuta violazione dell’obbligo di non concorrenza. Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa

La circostanza che un socio di s.n.c. abbia lavorato part-time presso l’azienda di una società concorrente non dimostra che egli sia socio di fatto di tale seconda società, potendo lo stesso aver lavorato come dipendente. Infatti, [ LEGGI TUTTO ]

13 Marzo 2013

Applicabilità in via transitoria del rito societario ed esclusione del socio accomandante dipendente della società

Posto che il rapporto processuale s’intende instaurato al momento della ricezione della notifica dell’atto introduttivo da parte del convenuto, non può applicarsi il rito societario alle cause rientranti nelle materie previste dall’art. 1, co. 1, d. lgs. n. 5/2003, qualora la citazione sia pervenuta al destinatario dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della l. n. 69/2009, abrogativa del rito speciale societario.  [ LEGGI TUTTO ]