Art. 2308 c.c.
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Risoluzione per inadempimento del contratto preliminare di compravendita di partecipazioni e di compartecipazione societaria. Ripetizione dell’indebito oggettivo
Va respinta la domanda di risoluzione del contratto preliminare di compravendita di partecipazioni per inadempimento ex art. 1458 c.c., nel caso in cui l’attore non fornisca alcuna prova dell’esistenza di tale contratto e, con esso, dei fatti posti a fondamento della propria pretesa (nel caso di specie, l’attore non forniva alcuna prova dell’esistenza del contratto, nè tantomeno formulava alcuna richiesta istruttoria in tal senso, limitandosi a dichiarare di aver smarrito la propria copia e a formulare richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c.).
Deve ritenersi inammissibile la domanda di risoluzione del contratto di compartecipazione societaria, in quanto l’ordinamento non prevede una tale ipotesi di risoluzione, disciplinando invece l’ipotesi di scioglimento della società ai sensi degli artt. 2272 c.c. e 2308 c.c. (nel caso di specie, la somma che era stata versata a titolo di conferimento veniva considerata come entrata a far parte del patrimonio societario ed in quanto tale restituibile solo all’esito dello scioglimento della società).
Ricorre un pagamento non dovuto ex art. 2033 c.c. sia nel caso in cui manchi la causa originaria del rapporto (c.d. condictio indebiti sine causa) sia nel caso in cui la causa del rapporto, originariamente sussistente, venga meno in un momento successivo (c.d. condictio indebiti ob causam finitam).
Ai fini della domanda di ripetizione dell’indebito oggettivo, l’attore deve fornire la prova non solo dell’avvenuto pagamento, ma anche l’inesistenza della causa debendi (ovvero del successivo venir meno di questa) nonchè il nesso causale tra il versamento e la mancanza di debito, e cioè che il pagamento è stato effettuato in adempimento di quell’insussistente rapporto.
scioglimento di s.n.c. e nomina di un curatore speciale ex art. 78 ss. c.p.c.
Costituisce causa di scioglimento di un s.n.c. la sussistenza di una situazione di conflitto tra i soci idonea a determinare una gravissima paralisi gestionale nonchè l’impossibilità di arrivare a una compiuta formazione della volontà sociale, tale da [ LEGGI TUTTO ]