Art. 2315 c.c.
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La legittimazione a impugnare la delibera assembleare del socio escluso. Il metodo assembleare nelle società di persone
L’azione di annullamento delle delibere assembleari presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di socio dell’attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia, tranne nel caso in cui il venir meno della qualità di socio sia diretta conseguenza della deliberazione la cui legittimità egli contesta. Pertanto, la legittimazione del socio escluso ad ulteriormente interferire con l’attività sociale sta o cade a seconda che la deliberazione impugnata risulti o meno legittima.
Nelle società di persone il diritto alla percezione degli utili sorge con l’approvazione del rendiconto, a differenza di quanto avviene nelle società di capitali, laddove la distribuzione degli utili presuppone una espressa decisione dell’assemblea dei soci. Tale diritto può essere limitato solo da una manifestazione di volontà dei soci che richiede il consenso unanime o da apposita previsione statutaria che limiti il diritto soggettivo del socio a percepire gli utili conseguiti dalla società prevedendo, ad esempio, un obbligo di parziale accantonamento degli utili medesimi o rimetta ad una decisione dei soci, da assumere secondo maggioranze predeterminate, la scelta in ordine alla distribuzione o all’accantonamento.
I soci delle società di persone possono riunirsi e deliberare all’unanimità o a maggioranza, a seconda di quanto richiesto dalla legge. Tale facoltà non è impedita dall’assenza di una normativa ad hoc sulla società di persone sulle modalità di raccolta del consenso (pur contemplandosi il criterio della maggioranza, per teste o quote di interessi o in alternativa il criterio dell’unanimità) e dalla mancata previsione tra gli organi sociali dell’assemblea, chiamata ad esprimere la volontà dei soci. Con riguardo al rimedio concesso dall’ordinamento in caso di delibera assunta in violazione di legge o di statuto, va individuata negli artt. 2377 ss. c.c. la disciplina applicabile, risultando dunque la delibera annullabile, valorizzando così il sottoinsieme del diritto societario caratterizzato da autonomi principi che lo distinguono dal diritto civile ed enfatizzando il principio organizzativo e l’esigenza di stabilità dell’agire dell’impresa esercitata in forma societaria.
Recesso del socio di s.a.s. e liquidazione della partecipazione
Nel caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, perfezionatosi prima del verificarsi di una causa di scioglimento della società, al socio uscente spetta la liquidazione della sua quota, ai sensi dell’art. 2289 c.c., e non la quota di liquidazione risultante all’esito del riparto fra tutti i soci, in quanto il presupposto per l’assorbimento del procedimento di liquidazione della quota del socio in quello di liquidazione della società è costituito dalla coincidenza sostanziale tra i due, la quale sussiste solo ove il primo attenga ad un diritto non ancora definitivamente acquisito, quando si verifichino i presupposti per l’apertura del secondo.
Il recesso del socio di una s.a.s. è atto unilaterale recettizio, la cui efficacia si produce non appena portato a conoscenza della società e gli effetti della pubblicità legale nel registro delle imprese sono quelli della pubblicità dichiarativa, ex art. 2193 c.c., nei confronti dei terzi e non invece nei confronti della società, che è parte del rapporto sociale. Inoltre, l’iscrizione dell’intervenuto recesso nel registro delle imprese compete all’amministratore nel termine di trenta giorni, ai sensi dell’art. 2300 c.c.
Per quanto concerne la natura dell’obbligazione di liquidare la quota al socio uscente, avendo ad oggetto, sin dalla sua origine, una somma di denaro, la stessa ha natura di debito non già di valore, bensì di valuta, soggetto, pertanto, al principio nominalistico di cui all’art. 1277 c.c., potendo la svalutazione monetaria assumere rilievo solo in mancanza di tempestivo adempimento (da compiersi entro il termine di sei mesi previsto dall’ultimo comma dell’art. 2289 c.c.), con conseguente applicabilità dei principi sul risarcimento del danno da mora debendi. Nel caso in cui il creditore rivesta la qualità di imprenditore commerciale, pur potendosi presumere, secondo l’id quod plerumque accidit, che la somma dovuta, se tempestivamente pagata, sarebbe stata reimpiegata e così sottratta al deprezzamento della moneta, il creditore ha l’onere di allegare la circostanza che il tasso di svalutazione annuo fosse superiore ed il maggior danno non sia stato assorbito dalla liquidazione degli interessi.
La responsabilità dell’amministratore di s.a.s.
La disciplina della società di persone, richiamata per le società in accomandita attraverso il rinvio dell’art. 2315 c.c., prevede all’art. 2260 comma 2 c.c. solo l’azione di responsabilità sociale, esperibile dalla società nei confronti degli amministratori per ottenere il risarcimento del danno arrecato al patrimonio sociale dall’inadempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. In coerenza con la mancanza di autonomia patrimoniale perfetta delle società di persone e con il regime generale di responsabilità personale dei soci per i debiti sociali non è, invece, prevista l’azione dei creditori sociali nei confronti degli amministratori, che sono di norma anche soci illimitatamente responsabili, già esposti direttamente con il loro patrimonio nei confronti dei creditori sociali. Né è possibile l’applicazione analogica dell’art. 2394 c.c., norma di carattere speciale che, in deroga ai principi generali della responsabilità aquiliana, consente ai creditori, nel contesto di limitazione al patrimonio sociale della responsabilità per i debiti sociali delle società di capitali, di ottenere il risarcimento del danno subito per effetto dell’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le loro pretese che solo indirettamente lambisce la loro sfera giuridica.
L’unica azione che può coesistere con l’azione di responsabilità sociale nelle società di persone è l’azione individuale del socio o del terzo direttamente danneggiati dal comportamento illegittimo del socio amministratore che, in applicazione analogica dell’art. 2395 c.c. fondato sul principio generale del neminem laedere dell’art. 2043 c.c., esige, però, la deduzione e prova di un pregiudizio che non sia il mero riflesso del danno subito dal patrimonio sociale. L’esercizio dell’azione individuale del terzo danneggiato non è, quindi, esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l’art. 2395 c.c. esige che il singolo socio sia stato danneggiato direttamente dagli atti colposi o dolosi dell’amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società.
Una volta che la società abbia analiticamente individuato i prelievi e pagamenti privi di giustificazione in relazione all’attività sociale grava sull’amministratore, equiparato nella società di persone al mandatario e quindi legato all’ente da rapporto contrattuale, l’onere di fornire la prova liberatoria dalla responsabilità per l’inadempimento degli obblighi derivanti dalla carica, ai sensi dell’art. 1218 c.c., dimostrando attraverso le scritture contabili giustificative o con altra adeguata evidenza probatoria che il denaro sociale oggetto dei prelievi e pagamenti contestati era stato impiegato per saldare debiti della società o sostenere i costi dell’attività di impresa.
La configurabilità del ruolo dell’amministratore di fatto nella s.a.s. prescinde dalla soluzione della dibattuta questione della possibilità che un terzo estraneo alla compagine sociale assuma formalmente il ruolo di amministratore che l’art. 2318, co. 2, c.c. riserva esclusivamente ai soci accomandatari illimitatamente responsabili per le obbligazioni assunte nella gestione sociale, ma che l’art. 2323, co. 2, c.c. permette sia svolto da un amministratore provvisorio ove siano rimasti solo soci accomandanti, così slegando l’esercizio dei poteri gestori dalla responsabilità personale del socio. Il soggetto estraneo alla compagine sociale che in via di fatto si arroghi i poteri gestori spettanti al socio accomandatario amministratore è, infatti, senza alcun dubbio tenuto a rispondere nei confronti della società, dei soci e degli eventuali terzi danneggiati della gestione del patrimonio altrui compiuta in assenza di investitura formale, indipendentemente dal fatto che gli si riconosca o meno la possibilità di rivestire formalmente la carica in relazione alla struttura specifica della società amministrata.
La figura dell’amministratore di fatto presuppone l’esercizio di attività di gestione dell’impresa continuativa e sistematica con autonomia decisionale e funzioni operative esterne di rappresentanza di cui sono indici sintomatici l’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive nei rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti attraverso il conferimento di deleghe o di ampie procure generali ad negotia in settori nevralgici dell’attività di impresa e la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria nell’inerzia costante e nell’assenza abituale dell’amministratore di diritto.
Inapplicabilità dell’art. 2269 c.c. ai fini dell’azione di regresso del socio subentrante verso il socio uscente
L’art. 2269 c.c., applicabile anche alle s.a.s. in virtù del duplice richiamo di cui agli artt. 2293 e 2315 c.c., configura nelle società di persone la solidarietà tra i soci uscenti e quelli subentranti rispetto alle pretese dei terzi sorte anteriormente alla cessione della quota ma non opera nei rapporti tra il socio cedente ed il cessionario. Infatti, secondo il condivisibile orientamento di legittimità, in tema di società in nome collettivo, [ LEGGI TUTTO ]
Impugnazione delibera di esclusione del socio accomandante di S.a.s.
Nel giudizio di opposizione avverso l’espulsione del socio di una società di persone, la legittimazione passiva compete esclusivamente alla società, in persona del legale rappresentante, anche se è consentita, come modalità equipollente d’instaurazione del contraddittorio, la citazione di tutti i soci, notificata nel termine di decadenza previsto dall’art. 2287 cod. civ.; conseguentemente, se la citazione è notificata al liquidatore nominato dal Tribunale e tuttora in carica secondo le risultanze del Registro delle Imprese, non risulta necessaria alcuna estensione del contraddittorio ex art. 106 c.p.c. ai singoli soci. [ LEGGI TUTTO ]
Revoca cautelare delle funzioni di amministratore in capo al socio accomandatario
Legittimati a chiedere la revoca per giusta causa dell’amministratore ai sensi dell’art. 2259 c.c. (applicabile anche ai soci accomandatari amministratori) sono solo i soci e non la società.
La partecipazione societaria di minori: acquisto della partecipazione e diritto di voto
Come desumibile dal combinato disposto degli artt. 2471-bis c.c. e 2352 c.c., all’usufruttuario spetta il diritto di voto nelle assemblee, siano esse ordinarie o straordinarie. Pertanto, poiché il soggetto esercente la potestà genitoriale nei confronti di minori titolari di partecipazione societaria agisce iure proprio nell’esercizio del diritto di voto e non come rappresentante dei minori (in qualità di usufruttario ex art. 324 cod. civ.), non si richiede l’autorizzazione del giudice tutelare per l’esercizio del diritto suddetto. [ LEGGI TUTTO ]
La decisione di esclusione del socio che non contiene le ragioni poste a suo fondamento è invalida e improduttiva di effetti
Ogni qualvolta sia adottato nei confronti di un socio un provvedimento di carattere ablativo o sanzionatorio (sia esso la revoca dall’amministrazione ovvero la sanctio maxima dell’esclusione dalla società), la relativa decisione deve contenere in sé le ragioni [ LEGGI TUTTO ]
Violazione del divieto di immistione ed esclusione dell’accomandante per inadempimento degli obblighi di conferimento.
Integra violazione del divieto di immistione il compimento, da parte del socio accomandante, di funzioni gestorie che si concretizzino nella direzione delle attività sociali, dunque di scelte proprie del titolare dell’impresa. Tali non sono i comportamenti riguardanti il momento esecutivo dei rapporti obbligatori della società, quali: (i) la prestazione di garanzie, (ii) il prelievo di fondi dalle casse sociali per esigenze personali, (iii) la presenza nel locale in cui la società esercita la propria attività commerciale, (iv) la sottoscrizione occasionale di documenti quali fatture e bolle di consegna, pervenuti presso la sede sociale.
Giusta causa di recesso dell’accomandante e valore di liquidazione della quota
Sussiste una giusta causa di recesso dell’accomandante qualora l’accomandatario ponga in essere comportamenti in violazione dell’obbligo di correttezza e lealtà tra soci [ LEGGI TUTTO ]