Art. 2341 bis c.c.
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Clausola penale contenuta in un patto parasociale, divieto parasociale di concorrenza del socio di s.r.l. e imprenditore occulto
La teoria dell’imprenditore occulto afferma la piena parificazione sul piano della responsabilità d’impresa di chi agisce di fronte ai terzi e di chi sta dietro le quinte. Vi sarebbe dunque una piena corresponsabilità del dominus di un’impresa formalmente altrui per le obbligazioni assunte e le attività svolte dalla società eterodiretta.
Inammissibilità della domanda di risoluzione dei patti parasociali per inadempimento per difetto dei presupposti
Determinazione del prezzo della partecipazione azionaria in applicazione della clausola russian roulette
Per la sua intrinseca struttura, la clausola antistallo russian roulette assicura l’equilibrio negoziale, indipendentemente da quale sia il criterio utilizzato per la determinazione del valore della quota da acquistare o vendere: tale equilibrio è garantito dalla circostanza che la scelta tra l’acquisto e la vendita spetta alla parte che non ha operato la determinazione del prezzo.
Il meccanismo complessivo prevede che al potere, in capo alla parte che ha assunto l’iniziativa, di determinare il corrispettivo per la compravendita delle azioni faccia da contraltare il diritto potestativo della parte oblata di approfittare, in un senso o nell’altro, di valutazioni erronee per difetto o per eccesso. In definitiva, può affermarsi che l’effetto sostanzialmente espropriativo non è corretto tanto dall’adozione necessaria di criteri oggettivi trasparenti per la determinazione del prezzo, quanto piuttosto dallo stesso procedimento di individuazione del socio uscente predisposto dalla clausola, a cui è da ultimo è rimessa la scelta circa il tipo di operazione da compiere.
Validità e meritevolezza della clausola della roulette russa inserita nel patto parasociale
La clausola antistallo funzionale a risolvere le situazioni di impossibilità deliberativa di un organo e, quindi, di stallo decisionale che possono determinarsi laddove i soci detengano ciascuno una partecipazione pari alla metà del capitale sociale è un negozio legislativamente atipico valido in termini di liceità e rispondente ad interessi meritevoli di tutela per l’ordinamento [ LEGGI TUTTO ]
Impugnativa della delibera assembleare di aumento del capitale sociale di s.p.a.
La decisione di abbattere e poi ricostituire il capitale all’elevato importo originario non pare né violativa dell’art. 2446 c.c. (costituendo anzi l’archetipo dei provvedimenti a tal fine previsti dal codice), né incongrua. [ LEGGI TUTTO ]
Tribunale delle imprese e inammissibilità del procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c.
Il Tribunale delle imprese decide sempre in composizione collegiale le controversie rimesse alla sua cognizione ed è [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità precontrattuale nei rapporti parasocietari, efficacia dei patti parasociali (opzioni, sindacati di voto e di gestione) e possibili interferenze con le regole sull’organizzazione sociale
Qualora tra due società venga stipulato un accordo volto (i) alla cessione dell’intero pacchetto azionario di una terza società controllata da una delle due parti e (ii) a regolare alcuni profili di governance (es. nomina e compensi [ LEGGI TUTTO ]
Interpretazione complessiva delle clausole di patto parasociale: la buona fede non legittima un’interpretazione anti-letterale se le parti erano professionalmente attrezzate
Il patto parasociale in tema di immediata esigibilità della restituzione del finanziamento del socio convenuto, altrimenti sottoposto a rateizzazione, al verificarsi dell’exit di quest’ultimo dalla struttura del gruppo deve essere interpretato dal giudice [ LEGGI TUTTO ]
nullità del patto parasociale per indeterminatezza del momento in cui sorge l’obbligazione e patto leonino
Per aversi indeterminatezza del “quando” del patto parasociale, comportante la sua nullità, si deve avere riguardo al sorgere dell’obbligazione e non al suo momento esecutivo, che resta quindi irrilevante.
Il contratto con il quale i soci si assumono un obbligo di regresso pro quota nei confronti di chi ha prestato una fideiussione a favore della società resta vincolante anche nei confronti dell’ex-socio che abbia ceduto la propria partecipazione, salvo che dall’accordo emerga la volontà delle parti di ancorare l’obbligo di regresso alla permanenza dello status socii.
Il mancato subentro del cessionario di una partecipazione sociale ad un contratto con il quale i soci si erano assunti un obbligo di regresso pro quota nei confronti di chi ha prestato una fideiussione a favore della società non viola il divieto di patto leonino, atteso che il nuovo socio non viene escluso da ogni utile o perdita.