Art. 2344 c.c.
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Mancato richiamo dei decimi e responsabilità dei sindaci
La responsabilità dell’organo amministrativo che abbia mancato di richiamare i decimi non versati si estende anche ai sindaci, i quali sono corresponsabili del danno subito dalla società (da quantificarsi in misura corrispondente al valore nominale dei decimi non versati), laddove gli stessi, in violazione dell’art. 2407 c.c., si siano limitati a sistematici richiami formali senza adottare alcuna fattiva iniziativa per indurre gli amministratori ad adottare i rimedi prescritti dall’art. 2344 c.c.
Vendita coattiva ex art. 2344 c.c. delle azioni “morose” e inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c.
Difettano i presupposti processuali per la concessione del rimedio atipico della tutela d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., risultando mancante nella specie la natura di residualità della domanda cautelare (con conseguente inammissibilità della stessa), nel caso in cui il socio disponga del rimedio dell’impugnazione della delibera consiliare presupposta, con conseguente facoltà di chiederne la sospensione degli effetti al fine di preservare i propri diritti.
Aumento del capitale sociale e liberazione delle azioni mediante compensazione con credito poi venuto meno
Anche successivamente alla iscrizione al libro dei soci della s.r.l., in caso di liberazione delle azioni mediante compensazione di un credito che perda i requisiti di liquidità e certezza, deve ritenersi che gli effetti della liberazione siffatta vengano meno e che, conseguentemente, l’originario obbligo di versamento debba essere altrimenti onorato. [ LEGGI TUTTO ]
Socio in mora di “versamenti” e interpretazione dello statuto secondo l’accezione tecnica delle parole. Soci fondatori e invalidità di clausole statutarie “originarie”
La clausola statutaria che preveda la sospensione del diritto di voto per il socio in mora dei “versamenti legittimamente richiesti dall’organo amministrativo” è da interpretarsi in senso tecnico-contabile sicché non sarà applicabile la sospensione al socio inadempiente alla richiesta di un amministratore di erogare in favore della società un finanziamento fruttifero, trattandosi quest’ultimo di un apporto a titolo di capitale di debito e non di rischio.
Aumento di capitale di s.p.a. e discrezionalità degli amministratori di avviare la procedura ex art. 2344 c.c. nei confronti del socio inadempiente
L’art. 2344 c.c. introduce una esecuzione coattiva in danno del socio inadempiente e si applica tanto al socio che non esegua l’obbligo di versamento dei centesimi ancora dovuti del capitale sociale sottoscritto all’atto della costituzione della società tanto al socio che non esegua i versamenti dei centesimi dovuti in caso di aumento di capitale regolarmente sottoscritto.
Fermo restando che una determinata percentuale delle azioni sottoscritte deve essere liberata al momento della sottoscrizione, la determinazione del tempo dell’adempimento – per la parte non ancora liberata – è materia rientrante nell’esclusivo monopolio degli amministratori e, pertanto, tale decisione non deve essere motivata e non può essere impugnata dai soci.
Conseguenze della mancata autorizzazione ex art. 19, comma 1, TUB
Il negozio di sottoscrizione dell’aumento di capitale ha natura consensuale e si perfeziona con lo scambio del consenso fra il socio sottoscrittore o il terzo e la società, per il tramite dell’organo amministrativo. Il conferimento attiene alla fase esecutiva di un contratto già concluso ed il versamento deve essere inteso come obbligo del sottoscrittore e non come fatto attinente alla fase formativa del negozio.
Omessa relazione dei sindaci e annullabilità della delibera di approvazione del bilancio
Costituisce un vizio procedimentale, che giustifica l’annullamento della delibera di approvazione del bilancio, la mancata comunicazione del progetto di bilancio al collegio sindacale e la conseguente mancanza della relazione [ LEGGI TUTTO ]
Efficacia delle delibere cd. a cascata nell’ipotesi di aumento di capitale e scioglimento della società per mancata sottoscrizione dell’aumento
La delibera di liquidazione condizionata alla mancata sottoscrizione dell’aumento di capitale fino all’ammontare necessario a coprire le ingenti perdite in cui versa la società, rappresenta un espediente per rispettare il diritto di opzione spettante ai soci che ancora non hanno dichiarato se aderire o meno all’aumento di capitale. La delibera deve, dunque, prevedere che in caso di mancato esercizio dell’opzione la società andrà in liquidazione, come prescritto dalla legge nell’ipotesi di perdita del capitale (cfr. art. 2484, co. 1, n. 1, c.c.).In tal caso, [ LEGGI TUTTO ]