Art. 2354 c.c.
3 risultati
Invalidità del contratto di cessione di quota sociale
La cessione di una partecipazione sociale ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta; le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione, possono giustificare la risoluzione per difetto di “qualità” della cosa venduta ai sensi dell’art. 1497 cod. civ. o l’annullamento del contratto per error in obiecto (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali; ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza.
Sequestro giudiziario di azioni e giurisdizione del giudice italiano
La giurisdizione del giudice italiano per l’emissione di un provvedimento di sequestro giudiziario di azioni non è collegata esclusivamente alla titolarità di giurisdizione con riferimento alla causa di merito rispetto alla quale il sequestro è strumentale, ma sussiste, ex artt. 669 ter, comma 3, 669 quater, comma 6, e 669 novies ult. co., anche quando, pur non avendo il giudice giurisdizione sulla causa di merito, tuttavia il sequestro deve essere eseguito in Italia.
Diritto del cessionario fiduciario di partecipazione societaria all’iscrizione a libro soci e clausola di prelazione statutaria con obbligo di offerta agli “altri soci”
In una intestazione fiduciaria di azioni nella quale il fiduciario è persona fisica e non una società fiduciaria ex lege n. 1966 del 1939, il soggetto interposto (realmente) acquista la titolarità delle azioni (c.d. “fiducia romanistica” o “fiducia cum amico”). Il cessionario fiduciario di partecipazione societaria [ LEGGI TUTTO ]