Art. 2355 c.c.
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Recesso del socio di cooperativa edilizia e liquidazione della quota versata
Se la somma versata dal socio di cooperativa edilizia al momento dell’ammissione alla compagine sociale non contiene alcun riferimento all’assegnazione dell’immobile da costruire, il versamento deve essere imputato al pagamento della quota sociale, essendo questo ricollegabile non tanto al rapporto sinallagmatico finalizzato all’assegnazione dell’immobile, quanto piuttosto al rapporto di carattere associativo che discende dall’adesione al contratto sociale. Ne consegue che, in caso di recesso, l’obbligo di restituzione della cifra versata non è automatico e per la liquidazione occorre fare riferimento al bilancio dell’esercizio in cui il recesso si è verificato.
Sull’interpretazione delle clausole statutarie di limitazione della circolazione delle azioni
Il gradimento dell’acquirente del socio intenzionato a cedere la partecipazione sociale deve essere espressamente pattuito dallo statuto e non può dedursi dall’interpretazione estensiva della clausola di prelazione. Infatti, le clausole di prelazione e gradimento, per quanto entrambe limitative della circolazione delle azioni, devono essere distinte sotto il profilo funzionale come due diverse fattispecie cui si applica diversa disciplina (rispettivamente comma 1 e comma 2 dell’art. 2355-bis c.c.).
Impignorabilità e insequestrabilità (a fini conservativi) dell’azienda
Non può costituire oggetto di sequestro conservativo l’azienda, intesa come complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’attività di impresa ex art. 2555 c.c., atteso che: da un lato, all’art. 671 c.p.c. manca una previsione analoga a quella contenuta nell’art. 670 c.p.c. in cui la sequestrabilità del bene azienda è espressamente riconosciuta; dall’altro lato, possono essere assoggettati [ LEGGI TUTTO ]
L’attore che reclami la corresponsione del prezzo per la cessione di un pacchetto azionario deve produrre il titolo contrattuale sottostante, al fine di dimostrare l’onerosità del trasferimento
Non può essere accolta la domanda di pagamento del prezzo di un pacchetto azionario, laddove non sia prodotto il titolo contrattuale sottostante, giacché la mancata produzione di tale titolo impedisce di ritenere provata una cessione onerosa delle azioni. [ LEGGI TUTTO ]
Inefficacia ex art. 2901 c.c. di un contratto di permuta di partecipazioni in società
L’utile esperimento del rimedio di cui all’art. 2901 c.c. non travolge, né rende invalido l’atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma, semplicemente, determina l’inefficacia dello stesso in favore del solo creditore che abbia agito in revocatoria, sì da consentire a quest’ultimo di soddisfare le proprie ragioni di credito sottoponendo ad esecuzione forzata il bene oggetto dell’atto revocato.
Il rimedio di cui all’art. 2901 c.c. ben può essere esperito per garantire il successivo, utile soddisfacimento del cd. “credito litigioso”, ovvero delle ragioni di credito contestate ed il cui accertamento sia ancora sub iudice; e ciò tanto nel caso in cui la pretesa, pur controversa, abbia fonte negoziale, quanto nell’ipotesi in cui il credito tragga origine non da un negozio, ma da un fatto illecito, contrattuale o extracontrattuale, dedotto in giudizio a sostegno di una domanda risarcitoria.
Anche nel caso in cui sia ancora pendente la controversia sul credito alla cui garanzia è preordinato l’esperimento del rimedio di cui all’art. 2901, l’effetto pregiudizievole per il potenziale creditore non esige l’accertamento dello stato di insolvenza del debitore, essendo sufficiente, al contrario, che l’atto di disposizione compiuto dal debitore medesimo, depauperando in modo significativo il suo patrimonio, produca pericolo o incertezza per la futura realizzazione del diritto del creditore, in termini di possibile infruttuosità dell’eventuale azione esecutiva o anche, semplicemente, di maggiore difficoltà ed incertezza nella realizzazione del credito.
Al fine di stabilire l’anteriorità del credito rispetto all’atto di disposizione da revocare, rileva non la data dell’accertamento giudiziale definitivo bensì il momento in cui viene ad esistenza la fonte costitutiva del credito e, quindi, il negozio ovvero l’atto o fatto generatore della pretesa.
Diritto di “prelazione rispetto ai terzi” e interpretazione della relativa clausola statutaria in ambito di s.p.a.
La clausola statutaria che preveda a favore dei soci “il diritto di prelazione rispetto ai terzi” nell’ipotesi di alienazione a qualunque titolo delle azioni, non può trovare applicazione nel caso in cui i soggetti destinatari dell’offerta di cessione [ LEGGI TUTTO ]
Perfezionamento del trasferimento di azioni in presenza di un patto di opzione
Il trasferimento delle azioni si verifica si perfeziona per effetto del consenso e in presenza di un patto di opzione di vendita di azioni l’effetto traslativo si verifica alla data di manifestazione della volontà di avvalersi dell’ opzione, irrilevanti restando eventuali contestazioni in merito alla quantificazione del prezzo, sempre che le parti abbiano stabilito i criteri per la sua determinazione. Il patto di opzione [ LEGGI TUTTO ]
Attuazione del provvedimento di sequestro giudiziario su azioni ex art. 669 duodecies c.p.c.
In sede di attuazione delle misure cautelari ex art. 669duodecies cpc, possono essere discusse e risolte solo questioni attinenti alla mera esecuzione del provvedimento di sequestro giudiziario, il quale rimane intangibile quanto ai profili di merito. [ LEGGI TUTTO ]
Oggetto del contratto di cessione di partecipazioni sociali ed onere della prova ex art. 2697 c.c.
La cessione di azioni o quote – siano esse di società di capitali o di persone – ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale da essa rappresentata. Pertanto, non è possibile attribuire alcun rilievo – automatico – alla consistenza patrimoniale della società, benché indirettamente desumibile dalla partecipazione sociale, proprio in quanto quest’ultima non attiene all’oggetto del contratto. [ LEGGI TUTTO ]
Diritto di conversione di strumenti finanziari partecipativi e tutela cautelare atipica
E’ ammissibile una cautela “atipica” avente ad oggetto la conversione in azioni di strumenti finanziari partecipativi, stante il fatto che l’esercizio del diritto di conversione determina il sorgere di un obbligo [ LEGGI TUTTO ]