Art. 2357 ter c.c.
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Principi in tema di circolazione di partecipazioni sociali e acquisto di azioni proprie
Il termine di 90 giorni previsto dall’art. 2388, comma 4, c.c. per impugnare una delibera assembleare è interrotto dall’avvio del procedimento di mediazione di cui al d.lgs. 28/2010, non rilevando a tal fine che si tratti di mediazione obbligatoria o facoltativa: infatti, l’art. 5, comma 6, d.lgs. 28/2010, laddove regola l’effetto della domanda di mediazione rispetto a prescrizione e decadenza, non distingue in alcun modo tra mediazione obbligatoria e facoltativa e costituisce pertanto norma di chiusura circa gli effetti sostanziali del procedimento.
L’errore sul prezzo non ha natura essenziale e rilevante e la sua eventuale ricorrenza esclude il rimedio dell’annullabilità. In particolare, in tema di compravendita delle azioni di una società, il valore economico dell’azione non rientra tra le qualità di cui all’art. 1429, n. 2, c.c., relativo all’errore essenziale, essendo la determinazione del prezzo delle azioni rimessa alla libera volontà delle parti.
Il procedimento di cui all’art. 2357 c.c. per l’acquisto di azioni proprie è improntato sulla distinzione tra il potere autorizzativo dell’assemblea dei soci e quello invece decisionale che spetta agli amministratori e che potrebbe anche condurre, pur in presenza dell’autorizzazione dei soci, a non dare poi corso all’acquisto, perché non ritenuto più conveniente o opportuno. Infatti, la valutazione circa l’opportunità dell’acquisto costituisce un apprezzamento di natura gestoria che appare coerentemente rimesso alla valutazione dell’organo amministrativo, spettando all’organo assembleare autorizzarne poi l’acquisto.
È ammissibile la ratifica, da parte dell’assemblea, dell’acquisto di azioni proprie deciso dal consiglio di amministrazione senza previa autorizzazione dell’assemblea.
Assegnazione di azioni in altre società e qualifica di emittente
L’operazione con cui una società assegni liberalmente ai dipendenti parte delle azioni detenute in una s.p.a. non è qualificabile come «collocamento» e, pertanto, non è idonea a configurare la società le cui azioni siano così assegnate quale emittente azioni diffuse in misura rilevante fra il pubblico. Infatti, perché si possa parlare di «collocamento», è necessario che quest’ultimo sia posto in essere o dalla stessa società emittente o da chi ne detenga il controllo e, comunque, per un corrispettivo; solo in questo caso si può ritenere effettivamente perseguito quel ricorso al mercato dei capitali di rischio che – esso solo – può rendere il titolo dell’emittente «diffuso» fra il pubblico degli investitori.
Residualità della tutela cautelare dell’art. 700 e sospensiva di delibera. Assegnazione di azioni proprie e momento traslativo.
Deve ritenersi ammissibile il ricorso allo strumento dell’art. 700 c.p.c. in via preventiva, pur in pendenza dell’esperibilità dello strumento cautelare tipico di cui all’art. 2378, comma 3, c.c., laddove quest’ultimo strumento non possa in concreto [ LEGGI TUTTO ]
Azioni proprie e calcolo delle maggioranze assembleari
La disciplina del computo delle azioni proprie ai fini del calcolo delle maggioranze, dopo la modifica intervenuta con il d.lgs. 224/2010, deve ritenersi differenziata per le società aperte e per le società chiuse. Mentre per le prime le azioni [ LEGGI TUTTO ]
Computo delle azioni proprie ai fini del raggiungimento del quorum deliberativo
Ai fini dell’ammissibilità di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. non occorre che il pregiudizio fatto valere si sia già concretizzato, essendo sufficiente che ci sia una concreta minaccia dal diritto rivendicato. Deve quindi ritenersi ammissibile [ LEGGI TUTTO ]