Art. 2377 c.c.
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Annullabilità della delibera approvata con il voto determinante del socio in conflitto di interessi
È annullabile la delibera assembleare di s.r.l. avente ad oggetto il riconoscimento del compenso e del rimborso spese in favore dell’amministratore, approvata con il voto determinante del socio in conflitto di interessi, quando essa risulti dannosa per la società, in assenza di margini di utili tali da giustificare e consentire l’attribuzione di tali compensi.
Il diritto alla remunerazione degli amministratori ha natura disponibile e, pertanto, alla luce dell’art. 2389, secondo comma, c.c. è legittima la clausola statutaria di s.r.l. con cui si prevede una remunerazione costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili o con cui si prevede che l’attività dell’amministratore sia prestata a titolo gratuito.
Impugnazione da parte dell’amministratore revocato della deliberazione che lo esautora dall’incarico
L’amministratore revocato è legittimato ad impugnare le deliberazioni dell’assemblea dei soci che lambiscono la sua posizione soggettiva, al fine di censurarne la legittimità sotto il profilo della correttezza del procedimento con cui è stata adottata o per aspetti concernenti il suo contenuto che siano sintomi di eventuali vizi di eccesso di potere. Costui è in ogni caso gravato dall’onere di provare l’esistenza del vizio denunciato e, in mancanza di fondamento probatorio in tal senso, le violazioni lamentate non potranno assurgere al rango di vizi invalidanti la deliberazione di revoca.
Legittimità dell’azione sociale fondata su fatti diversi da quelli esaminati dall’assemblea
La delibera prevista dall’art. 2393 c.c. non circoscrive l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità solo agli atti di mala gestio eventualmente riportati nella relativa motivazione e deve dunque ritersi senz’altro ammissibile, in sede di proposizione, fondare l’azione su fatti diversi da quelli specificamente esaminati dall’assemblea.
La legge non richiede, infatti, che la deliberazione con cui l’assemblea autorizza l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità rechi una specifica motivazione volta ad illustrare le ragioni che giustificano tale scelta, né tantomeno che la stessa individui specificamente le condotte degli amministratori asseritamene contrarie ai doveri imposti loro dalla legge o dallo statuto, fermo restando che la fondatezza degli addebiti mossi dovrà essere successivamente oggetto di approfondimento nella causa instaurata contro l’amministratore.
La pubblicità sanante nella fusione
Dal momento dell’iscrizione dell’atto di fusione al Registro delle Imprese si determina l’improcedibilità di qualsiasi impugnazione avverso le deliberazioni di fusione assunte dalle società che hanno preso parte alla fusione medesima.
Dimissioni rassegnate dall’amministratore su richiesta della società e conseguenti alla violazione del patto contrattuale di non concorrenza
Le dimissioni rassegnate dall’amministratore al fine di evitare la revoca per giusta causa conseguente alla risoluzione del contratto di prestazione di servizi che lo legava alla società a fronte dell’inosservanza del patto di non concorrenza, sono un motivo di cessazione dalla carica riconducibile alla sua sfera giuridica e come tali non danno diritto ad alcun indennizzo contrattuale né al risarcimento del danno. [ LEGGI TUTTO ]
Inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. volto a ottenere la contabilizzazione di somme in bilancio e la relativa menzione nella nota integrativa
La domanda cautelare volta ad ottenere che una persona giuridica (i) contabilizzi in bilancio alcune somme accantonandole a fondi rischi ed oneri e (ii) ne dia notizia nella nota integrativa e/o nella relazione di accompagnamento al bilancio – proposta con ricorso ex art. 700 c.p.c. – difetta dei requisiti [ LEGGI TUTTO ]
L’interesse del socio di minoranza all’impugnazione di una delibera assembleare sostituita da altra successiva assunta ai sensi dell’art. 2377 co. 8 c.c.
Il rigetto dell’istanza, effettuata da parte di un socio di minoranza, di sospensione dell’efficacia di una delibera assembleare assunta ai sensi dell’art. 2377 c. 8 c.c. – sostituente ad ogni effetto quella precedente a sua volta oggetto di istanza di sospensione in un diverso giudizio – fa ritenere che tale socio non abbia un interesse attuale a sentir sospendere gli effetti della delibera precedente.
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Dissociazione tra potere gestorio e potere di rappresentanza nell’esercizio del diritto di voto
Il voto espresso in assemblea da una società-socia attraverso un soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza ma non in seguito ad una corretta formazione della volontà della società-socia è inefficace e tale resta se non interviene la ratifica da parte del dominus.
Nel caso di specie, il voto espresso in assemblea in nome e per conto di una società-socia dal presidente del consiglio di amministrazione della stessa che, pur dotato per statuto della rappresentanza generale, era tuttavia privo del potere gestorio mancando un’apposita delibera del consiglio di amministrazione rende il voto inidoneo a produrre l’effetto di concorrere alla formazione della volontà assembleare.
Tale vizio nella formazione della volontà sociale dell’ente socio produce come ulteriore conseguenza l’annullabilità della deliberazione assunta con l’apporto determinante del voto espresso in violazione della disciplina della rappresentanza.
Impugnazione di bilancio ed interesse ad agire
Anche il socio escluso mantiene l’interesse ad agire per l’impugnativa della delibera di approvazione del bilancio, potendo la non correttezza del bilancio avere ricadute sul valore della quota da liquidare.
Una volta dichiarata invalida la delibera di approvazione di un bilancio scatta l’obbligo per gli amministratori, ai sensi dell’art. 2377 c.c., sia di redigere un nuovo bilancio del relativo esercizio e di procedere alla nuova approvazione, sia di adottare tutte le correzioni necessarie con riguardo ai bilanci successivi, se e nella misura in cui le rettifiche al bilancio originariamente impugnato producono conseguenze riflesse sui bilanci intervenuti in seguito. Di conseguenza, in pendenza del primo giudizio di impugnazione, coloro che hanno agito per sentir pronunciare l’invalidità di una delibera di approvazione di un bilancio non hanno l’onere, né il diritto, di impugnare tutti i bilanci successivi per ottenere che gli effetti dell’invalidità si riflettano sugli stessi. Infatti tali soggetti difettano dell’interesse ad agire, in quanto potrebbero conseguire il medesimo risultato senza il ricorso al giudice, in virtù dell’anzidetta applicazione dell’art. 2377 c.c.