Art. 2377 c.c.
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Compenso degli amministratori e impugnativa di bilancio
Relativamente al compenso degli amministratori, la disciplina codicistica si limita a dettare le modalità da seguire per fissare i compensi degli amministratori che sono determinati dall’assemblea (art. 2364, comma 1, n. 3 c.c.) e tendenzialmente all’atto della nomina (art. 2389 c.c.), ma non dice alcunché con riferimento ai parametri da seguire circa la determinazione nel quantum.
Pertanto, nel nostro ordinamento, la determinazione di compensi “congrui” o “ragionevoli” non forma in re ipsa oggetto di un espresso obbligo di legge, né è possibile rinvenire nell’attuale assetto normativo i criteri in base ai quali detta adeguatezza può in concreto essere accertata (fatti salvi alcuni specifici regolamenti per alcune tipologie di società, come per quelle operanti nel settore delle assicurazioni, ove si tiene conto delle linee guida dettate dal Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018).
Dunque il sindacato giudiziale sulla congruità del quantum inevitabilmente, si sostanzia in una valutazione che è diretta non ad accertare, in sostituzione delle scelte istituzionalmente spettanti all’assemblea dei soci, la convenienza o l’opportunità della deliberazione per l’interesse della società, bensì ad identificare, nell’ambito di un giudizio di carattere relazionale, teso a verificare la pertinenza, la proporzionalità e la congruenza della scelta, un eventuale motivo di illegittimità desumibile dalla irragionevolezza della misura del compenso stabilita in favore dell’amministratore.
E’ inammissibile per carenza di interesse l’impugnativa del bilancio in cui sono iscritti i compensi deliberati in favore degli amministratori, quando la delibera di determinazione dei compensi è già stata impugnata.
Diretta conseguenza è che coloro che hanno fatto valere determinate pretese d’invalidità di una delibera non solo non hanno l’onere di impugnare la successiva delibera di approvazione del bilancio che ne recepisce la determinazione sostanziale, sino alla definitività della sentenza, ma non hanno nemmeno il diritto di farlo, proprio perché la pretesa all’adempimento di quanto imposto dal citato art. 2377 c. c. diventa concreta ed attuale nel momento in cui le denunciate invalidità sono state definitivamente accertate in sede giudiziale.
Sulla legittimazione del socio receduto o escluso ad impugnare la delibera assembleare di approvazione del bilancio
La legittimazione del socio, receduto o escluso, ad impugnare la delibera assembleare di approvazione del bilancio permane, pur dopo la sua uscita dalla società, quando egli deduca che le irregolarità denunciate hanno inciso negativamente sul preteso diritto alla liquidazione della quota, da eseguirsi secondo la disponibilità di bilancio. In giurisprudenza è infatti riconosciuta la legittimazione del socio, in ipotesi di recesso o esclusione da società cooperativa, ad impugnare la delibera assembleare di approvazione del bilancio nell’anno della sua esclusione, “avendo la stessa riferimento al suo diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni” (Cass. civ. n. 181 del 13/01/1988)
Profili probatori nell’impugnativa della delibera di aumento di capitale per abuso della maggioranza
In tema di onere della prova nel caso di impugnativa della delibera di aumento di capitale per abuso della maggioranza, la giurisprudenza ritiene che – pur non risultando decisiva – assume una fondamentale importanza la difficoltà economica del socio a sottoscrivere detto aumento di capitale. In tale ipotesi, potrebbe essere dichiarata l’invalidità della delibera, qualora i soci di maggioranza fossero a conoscenza della situazione di difficoltà del socio di reperire i mezzi necessari per procedere alla sottoscrizione. Prospettandosi tale circostanza, si può ritenere che la decisione della maggioranza di aumentare il capitale avesse come obiettivo quello di pregiudicare il socio di minoranza, così pervenendo ad una pronuncia di invalidità.
Ai fini dell’annullamento di una delibera di aumento di capitale a pagamento perché ritenuta finalizzata esclusivamente alla riduzione proporzionale del peso della partecipazione del socio ricorrente, approfittando consapevolmente della sua difficoltà che non gli consentiva la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, il socio impugnante deve dimostrare:
– il fatto che, al momento della delibera, egli si trovava in una situazione di illiquidità tale da determinare una sproporzione rilevante tra la propria situazione finanziaria e l’importo di capitale da sottoscrivere;
– la consapevolezza che di tale condizione i soci i cui voti sono risultati determinati per l’approvazione della delibera;
– l’assenza di ragioni oggettive in grado di giustificare l’aumento di capitale nell’interesse della società (Trib. Bologna del 09.07.2009; Trib. Torino del 05.11.2015).
Profili sostanziali sull’invalidità delle delibere assembleari per abuso di potere di maggioranza
La figura dell’abuso del potere di maggioranza non trova diretto fondamento nella legge, ma ha origini di matrice giurisprudenziale. Tale profilo di invalidità è considerato integrato laddove la delibera risulti arbitrariamente e fraudolentemente volta al perseguimento di interessi divergenti da quelli societari, ovvero preordinata alla lesione degli interessi dei soci di minoranza. Così delineata, è l’unica ipotesi in cui al giudice è concesso un esame del merito della delibera societaria, andando oltre un controllo di mera legalità formale. In tali ipotesi formalmente non vi è violazione di alcuna disposizione di legge o di atto costitutivo, ma il principio di maggioranza, usato per l’approvazione delle delibere societarie, viene strumentalizzato a danno degli interessi della minoranza assembleare.
Orientamento ormai consolidato sostiene che l’abuso di potere costituisca una violazione della clausola generale di correttezza e buona fede contrattuale nell’esecuzione del contratto sociale, che trova fondamento negli artt. 1175 e 1375 c.c., sull’assunto che le delibere assembleari costituiscono fondamentali momenti esecutivi del contratto di società. Tali norme impongono che i soci informino il proprio operato ai suddetti principi, imponendo un impegno di cooperazione in base al quale ciascun socio deve tenere condotte “idonee a soddisfare le legittime aspettative degli altri membri della compagine societaria” (Cass. 11 giugno 2003, n. 9353)
In sostanza, una delibera può definirsi invalida per abuso del potere di maggioranza quando essa non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società, o perché tesa al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico con quello sociale, oppure perché espressione di un’attività fraudolenta dei soci di maggioranza preordinata a ledere i diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza. Tali requisiti evidenziati non sono richiesti congiuntamente, ma in alternativa.
In tema di onere della prova, il socio che assume l’illegittimità della deliberazione per abuso della maggioranza sarà tenuto a provare che la maggioranza, attraverso il deliberato impugnato, abbia perseguito interessi extrasociali, ovvero che questi interessi erano finalizzati a danneggiare la minoranza. Soprattutto sarà onere della parte impugnante dimostrare che alla base della decisione della maggioranza non vi fosse alcun interesse sociale e che alcun vantaggio per la società possa derivarne.
Impugnativa di delibera assembleare e prova della notifica alla società nel termine di legge
Ai fini della decisione il Tribunale reputa dirimente la circostanza che l’attrice, nonostante il termine ad essa espressamente concesso a tal fine, non abbia fornito prova di aver instaurato il rapporto processuale con la società, ovvero con l’ente destinatario principale delle azioni di impugnazione delle decisioni assunte dai suoi organi, entro il termine di decadenza previsto dalla legge.
Questioni in materia di invalidità della delibera di approvazione del bilancio
Non può applicarsi l’art. 2434bis c.c. quando una delibera di approvazione del bilancio sia stata impugnata (nel caso di specie: con atto di citazione notificato) in data anteriore all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello di riferimento del bilancio impugnato.
La norma richiamata risulta finalizzata ad attuare il generale principio di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), poiché una volta approvato il bilancio successivo, la rappresentazione [ LEGGI TUTTO ]
Inammissibilità, per mancanza di sussidiarietà, di un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. volto a ottenere la sospensione degli effetti di una delibera di s.r.l. di aumento di capitale
Nelle società di capitali, la sospensione degli effetti di deliberazioni degli organi sociali, quand’anche incidenti sul mantenimento della posizione sociale di uno o più soci, può essere richiesta, a norma dell’art. 2378, co. 4, c.c. (richiamato, per le s.r.l., dall’art. 2479-ter, c.c.), soltanto con ricorso depositato contestualmente alla proposizione di un’azione di annullamento o nullità della relativa deliberazione, con la conseguenza che risulta preclusa al socio la possibilità di ottenere la medesima tutela mediante l’esperimento del rimedio residuale e “atipico” di cui all’art. 700 c.p.c. [ LEGGI TUTTO ]
Tutela cautelare suppletiva del tribunale nelle more della instaurazione del procedimento arbitrale
La sospensione cautelare dell’efficacia della deliberazione assembleare – rispetto alla quale il giudizio di merito in ordine alla illegittimità della stessa sia devoluto dallo statuto ad un organo arbitrale – può essere richiesta al tribunale secondo le norme ordinarie, con ruolo vicario e suppletivo, tutte le volte in cui, in concreto, gli arbitri non abbiano la possibilità di intervenire efficacemente con l’esercizio cautelare (ad esempio per la mancata instaurazione del procedimento arbitrale o a causa dei tempi tecnici di costituzione dell’organo), al fine di garantire agli interessati la piena e concreta fruizione del diritto di agire in giudizio ai sensi dell’art. 24 Cost. (norma di cui l’effettività della tutela cautelare costituisce componente essenziale ed immanente al fine di evitare che la durata del processo si risolva in un danno della parte che ha ragione).
Sulla ripartizione della legittimazione ad agire tra socio e custode in caso di sequestro delle azioni
Il custode delle azioni è l’unico soggetto legittimato ad agire per ottenere la declaratoria di annullamento delle decisioni, mentre per promuovere l’azione di nullità delle delibere la legittimazione deve essere riconosciuta anche al socio, alla luce del disposto di cui all’art. 2379 c.c., che attribuisce la facoltà di impugnare le delibere nulle a chiunque vi abbia interesse. In caso di sequestro delle azioni, pertanto, va riconosciuta al socio la legittimazione ad impugnare le delibere assunte con il voto favorevole del custode, quanto alle azioni volte a far accertare l’inesistenza o la radicale nullità delle deliberazioni stesse, trattandosi di azioni esperibili da qualunque interessato.
Il bilancio d’esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall’articolo 2423, comma secondo cod. civ. è illecito, ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso sia stato approvato, non soltanto quando la violazione della normativa determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio (o il dato destinato alla rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.
Il venire meno dell’interesse dell’attore, la relativa dichiarazione e la (non) liquidazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale
In un giudizio contumaciale, quando l’attore dichiari espressamente di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio, il Tribunale non può esprimere alcun sindacato e, pertanto, non può fare applicazione per la liquidazione delle spese del principio della soccombenza virtuale. [ LEGGI TUTTO ]