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Art. 2377 c.c.
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6 Novembre 2019

Profili sostanziali sull’invalidità delle delibere assembleari per abuso di potere di maggioranza

La figura dell’abuso del potere di maggioranza non trova diretto fondamento nella legge, ma ha origini di matrice giurisprudenziale. Tale profilo di invalidità è considerato integrato laddove la delibera risulti arbitrariamente e fraudolentemente volta al perseguimento di interessi divergenti da quelli societari, ovvero preordinata alla lesione degli interessi dei soci di minoranza. Così delineata, è l’unica ipotesi in cui al giudice è concesso un esame del merito della delibera societaria, andando oltre un controllo di mera legalità formale. In tali ipotesi formalmente non vi è violazione di alcuna disposizione di legge o di atto costitutivo, ma il principio di maggioranza, usato per l’approvazione delle delibere societarie, viene strumentalizzato a danno degli interessi della minoranza assembleare.

Orientamento ormai consolidato sostiene che l’abuso di potere costituisca una violazione della clausola generale di correttezza e buona fede contrattuale nell’esecuzione del contratto sociale, che trova fondamento negli artt. 1175 e 1375 c.c., sull’assunto che le delibere assembleari costituiscono fondamentali momenti esecutivi del contratto di società. Tali norme impongono che i soci informino il proprio operato ai suddetti principi, imponendo un impegno di cooperazione in base al quale ciascun socio deve tenere condotte “idonee a soddisfare le legittime aspettative degli altri membri della compagine societaria” (Cass. 11 giugno 2003, n. 9353)

In sostanza, una delibera può definirsi invalida per abuso del potere di maggioranza quando essa non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società, o perché tesa al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico con quello sociale, oppure perché espressione di un’attività fraudolenta dei soci di maggioranza preordinata a ledere i diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza. Tali requisiti evidenziati non sono richiesti congiuntamente, ma in alternativa.

In tema di onere della prova, il socio che assume l’illegittimità della deliberazione per abuso della maggioranza sarà tenuto a provare che la maggioranza, attraverso il deliberato impugnato, abbia perseguito interessi extrasociali, ovvero che questi interessi erano finalizzati a danneggiare la minoranza. Soprattutto sarà onere della parte impugnante dimostrare che alla base della decisione della maggioranza non vi fosse alcun interesse sociale e che alcun vantaggio per la società possa derivarne.

24 Settembre 2019

Impugnativa di delibera assembleare e prova della notifica alla società nel termine di legge

Ai fini della decisione il Tribunale reputa dirimente la circostanza che l’attrice, nonostante il termine ad essa espressamente concesso a tal fine, non abbia fornito prova di aver instaurato il rapporto processuale con la società, ovvero con l’ente destinatario principale delle azioni di impugnazione delle decisioni assunte dai suoi organi, entro il termine di decadenza previsto dalla legge.

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12 Settembre 2019

Questioni in materia di invalidità della delibera di approvazione del bilancio

Non può applicarsi l’art. 2434bis c.c. quando una delibera di approvazione del bilancio sia stata impugnata (nel caso di specie: con atto di citazione notificato) in data anteriore all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello di riferimento del bilancio impugnato.

La norma richiamata risulta finalizzata ad attuare il generale principio di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), poiché una volta approvato il bilancio successivo, la rappresentazione [ LEGGI TUTTO ]

8 Agosto 2019

Inammissibilità, per mancanza di sussidiarietà, di un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. volto a ottenere la sospensione degli effetti di una delibera di s.r.l. di aumento di capitale

Nelle società di capitali, la sospensione degli effetti di deliberazioni degli organi sociali, quand’anche incidenti sul mantenimento della posizione sociale di uno o più soci, può essere richiesta, a norma dell’art. 2378, co. 4, c.c. (richiamato, per le s.r.l., dall’art. 2479-ter, c.c.), soltanto con ricorso depositato contestualmente alla proposizione di un’azione di annullamento o nullità della relativa deliberazione, con la conseguenza che risulta preclusa al socio la possibilità di ottenere la medesima tutela mediante l’esperimento del rimedio residuale e “atipico” di cui all’art. 700 c.p.c. [ LEGGI TUTTO ]

12 Luglio 2019

Tutela cautelare suppletiva del tribunale nelle more della instaurazione del procedimento arbitrale

La sospensione cautelare dell’efficacia della deliberazione assembleare – rispetto alla quale il giudizio di merito in ordine alla illegittimità della stessa sia devoluto dallo statuto ad un organo arbitrale – può essere richiesta al tribunale secondo le norme ordinarie, con ruolo vicario e suppletivo, tutte le volte in cui, in concreto, gli arbitri non abbiano la possibilità di intervenire efficacemente con l’esercizio cautelare (ad esempio per la mancata instaurazione del procedimento arbitrale o a causa dei tempi tecnici di costituzione dell’organo), al fine di garantire agli interessati la piena e concreta fruizione del diritto di agire in giudizio ai sensi dell’art. 24 Cost. (norma di cui l’effettività della tutela cautelare costituisce componente essenziale ed immanente al fine di evitare che la durata del processo si risolva in un danno della parte che ha ragione).

11 Luglio 2019

Sulla ripartizione della legittimazione ad agire tra socio e custode in caso di sequestro delle azioni

Il custode delle azioni è l’unico soggetto legittimato ad agire per ottenere la declaratoria di annullamento delle decisioni, mentre per promuovere l’azione di nullità delle delibere la legittimazione deve essere riconosciuta anche al socio, alla luce del disposto di cui all’art. 2379 c.c., che attribuisce la facoltà di impugnare le delibere nulle a chiunque vi abbia interesse. In caso di sequestro delle azioni, pertanto, va riconosciuta al socio la legittimazione ad impugnare le delibere assunte con il voto favorevole del custode, quanto alle azioni volte a far accertare l’inesistenza o la radicale nullità delle deliberazioni stesse, trattandosi di azioni esperibili da qualunque interessato.

Il bilancio d’esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall’articolo 2423, comma secondo cod. civ. è illecito, ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso sia stato approvato, non soltanto quando la violazione della normativa determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio (o il dato destinato alla rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.

 

2 Luglio 2019

Il venire meno dell’interesse dell’attore, la relativa dichiarazione e la (non) liquidazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale

In un giudizio contumaciale, quando l’attore dichiari espressamente di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio, il Tribunale non può esprimere alcun sindacato e, pertanto, non può fare applicazione per la liquidazione delle spese del principio della soccombenza virtuale. [ LEGGI TUTTO ]

2 Luglio 2019

La sostituzione della delibera assembleare impugnata con una successiva delibera a sua volta oggetto di impugnazione

In tema di annullabilità delle deliberazioni, la fattispecie di cui al 2377, comma 8, c.c. presuppone, affinché l’annullamento della delibera impugnata non abbia luogo, la sostituzione della delibera impugnata con altra “presa in conformità della legge e dello statuto”; pertanto, la sostituzione della delibera impugnata con una successiva delibera, a sua volta oggetto di impugnazione, impedisce la riconducibilità della fattispecie al 2377 comma 8 c.c., essendo impedita, in pendenza di impugnazione, la valutazione di legittimità della delibera sostitutiva da parte del tribunale. [ LEGGI TUTTO ]

29 Giugno 2019

L’approvazione di un bilancio successivo a quello impugnato non integra cessata materia del contendere

Non sussiste un generico obbligo di impugnazione dei bilanci successivi a quello impugnato, essendo invece obbligo degli amministratori procedere alla modifica dei bilanci successivamente approvati se in contrasto con le statuizioni della sentenza che dichiara l’invalidità del bilancio precedentemente impugnato.

Il consolidamento di un bilancio successivo rispetto a quello precedentemente impugnato non comporta la sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire in capo all’impugnante, configurandosi tale ipotesi soltanto nel caso in cui il bilancio successivo venga approvato in data antecedente alla insaturazione del giudizio di impugnazione del bilancio dell’esercizio precedente.

26 Giugno 2019

Nullità della delibera sociale di approvazione del bilancio di una S.r.l. assunta in occasione di un’assemblea convocata oralmente e senza la partecipazione di tutti i soci.

A nulla rileva, ai fini della valutazione della validità della delibera impugnata, la circostanza che tutti i soci fossero stati “informati verbalmente” dell’assemblea, dal momento che tale prassi, anche qualora trovasse pieno riscontro probatorio in causa, non sarebbe comunque idonea ad assicurare ai soci un’adeguata e tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, in assenza di una espressa dichiarazione di assenso da parte del socio di minoranza che non ha preso parte all’assemblea.

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