Art. 2377 c.c.
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Legittimazione e interesse ad impugnare una delibera invalida da parte di soci persone giuridiche
La legittimazione processuale attiva e passiva consiste nella titolarità in via astratta del potere di promuovere un giudizio in relazione a una posizione giuridica sostanziale dedotta in causa. La legitimatio ad causam deve essere distinta dalla titolarità della posizione giuridica sostanziale fatta valere in giudizio: la prima, infatti, qualificabile come un presupposto dell’azione, si basa su fatti, dedotti dalla parte attrice, in astratto idonei a fondare il diritto azionato, indipendentemente dall’accertamento della titolarità della posizione giuridica sostanziale sottostante. Pertanto, il difetto di legitimatio ad causam, riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un error in procedendo ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
La legittimazione ad impugnare la delibera invalida di una s.r.l. ex art. 2479-ter c.c. compete esclusivamente ai soci che non vi hanno consentito, a ciascun amministratore e al collegio sindacale, non anche a terze persone estranee a tali tre categorie, quali il socio unico della società che, a sua volta, è socio unico della s.r.l. che ha adottato la delibera impugnata.
L’interesse ad agire comporta la verifica, da compiersi d’ufficio da parte del giudice, in ordine all’idoneità della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alla parte che ha proposto la domanda e quindi la sussistenza di un interesse concreto ed attuale. Tale principio vale anche con riguardo all’azione di accertamento della nullità di delibere assembleari, la quale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse, ma l’interesse in questione, oltre a dovere essere concreto ed attuale, deve riferirsi specificamente all’azione di nullità, e non può identificarsi con l’interesse ad una diversa azione, il cui esercizio soltanto potrebbe soddisfare la pretesa dell’attore.
Sostituzione della delibera invalida
L’ex amministratore della società legittimato in virtù della qualifica rivestita nell’organizzazione sociale all’impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea che investano la sua sfera giuridica, ai sensi dell’art. 2479 ter c.c., è privo del potere di rappresentanza della società nello stesso giudizio che, per effetto della deliberazione di nomina, pienamente efficace sino alla pronuncia del provvedimento di sospensione, spetta solo al nuovo amministratore.
L’applicazione della previsione dell’art. 2377, co. 8, c.c., richiamata dall’art. 2479 ter c.c. per le s.r.l., si risolve nella ricognizione da parte del giudice dell’impugnazione dell’effetto sostitutivo della delibera successiva a quella impugnata dal socio, che di per sé comporta la privazione di effetti a livello endosocietario della delibera impugnata e di conseguenza il venir meno della utilità dell’impugnazione per l’attore. Mentre la validità della delibera successiva, richiesta per l’effetto sostitutivo dalla stessa norma secondo cui la delibera sostitutiva deve essere stata presa in conformità della legge e dello statuto, deve necessariamente essere contestata dal socio mediante la relativa impugnazione, stante la piena efficacia endosocietaria delle delibere assembleari la cui invalidità non sia stata azionata attraverso la specifica impugnazione nei limiti temporali e di legittimazioni previsti dagli artt. 2377, 2379, 2379 ter e 2479 ter c.c.
Sostituzione della delibera nulla per irregolare convocazione del socio di s.r.l.
Ha legittimazione ad agire in giudizio per l’accertamento dell’invalidità della delibera assembleare per irregolare convocazione il socio che, benché al momento dell’introduzione del giudizio risultasse aver perso la qualifica di socio, sia stato nelle more reintegrato nella compagine sociale in forza di provvedimenti cautelari di sospensione delle precedenti delibere di esclusione.
L’avvenuta sostituzione, in pendenza di giudizio, della delibera impugnata con altra delibera adottata in conformità della legge comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 2377 co. 8 c.c., a sua volta richiamato dall’art. 2479 ter c.c. in tema di società a responsabilità limitata. A tal riguardo, non assume rilevanza il fatto che l’invalidità dedotta dal ricorrente sia riconducibile alla fattispecie della nullità. Invero, costituisce ius receptum il principio di diritto secondo il quale la sanatoria dei vizi, contemplata dall’art. 2377 c.c., opera anche in caso di nullità della delibera; specie ove la nullità dipenda da vizi che, seppur radicali, afferiscono a profili di natura formale, quali quelli inerenti alla convocazione dei soci. Né può parlarsi di assoluta inesistenza della delibera impugnata, trattandosi di atto collegiale che, seppur affetto dal vizio di convocazione dell’attore, è in ogni caso univocamente riferibile all’assemblea dei soci della convenuta ed al contempo espressivo della volontà collegiale manifestata dai partecipanti mediante l’esercizio dei rispettivi diritti di voto.
Tuttavia, il vizio di convocazione del socio attore rileva sul piano della regolamentazione delle spese di lite, poiché dimostra l’originaria fondatezza della domanda attorea. Tale vizio non può ritenersi sanato dal fatto che il voto del socio irregolarmente convocato sarebbe stato comunque ininfluente ai fini del raggiungimento del quorum deliberativo. Al riguardo va osservato che in tema di società a responsabilità limitata, la deliberazione dell’assemblea assunta senza la convocazione di uno dei soci è da ritenersi nulla poiché l’omessa convocazione comporta la mancanza, in concreto, di un elemento essenziale dello schema legale della deliberazione assembleare che determina l’inesistenza giuridica di quest’ultima.
Solo la partecipazione “determinante” del soggetto non legittimato è causa di annullabilità della delibera
La sostituzione del socio da parte di un terzo non socio all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio non è di per sé causa di annullabilità della relativa delibera, in quanto tale specifica sanzione è espressamente dettata per il caso di partecipazione all’assemblea di soggetti diversi dai legittimati in presenza dei presupposti dell’art. 2377, co. 5, n. 1, c.c. (richiamato per le s.r.l. dall’art. 2479 ter, ult.co., c.c.) e dunque solo ove tale partecipazione risulti determinante per la regolare costituzione dell’assemblea, anche considerando la deformalizzazione delle modalità di svolgimento dell’assemblea nelle s.r.l., come previsto dall’art. 2479 c.c.
Carenza sopravvenuta dell’interesse a impugnare una delibera per il fallimento della società intervenuto medio tempore
Il fallimento della società le cui delibere assembleari sono oggetto di impugnazione determina il venir meno dell’interesse ad agire per ottenere una pronuncia di annullamento dell’atto impugnato. Ciò nel caso in cui non venga dedotto e argomentato il perdurante interesse dell’impugnante con riguardo alle utilità sottese in esito alla chiusura del fallimento dell’ente. La ratio di tale valutazione va ritenuta estesa anche nel caso di impugnazione delle delibere assembleari ai fini della declaratoria (non dell’annullamento, ma) della nullità delle stesse, giacché l’apertura della procedura concorsuale produce gli stessi effetti sull’interesse ad agire del socio, elidendo l’interesse ad ottenere una pronuncia nel merito nei confronti della fallita.
Spese di lite e revoca della delibera impugnata
Qualora la delibera assembleare oggetto di impugnazione venga revocata prima della conclusione del giudizio, nel dichiarare cessata la materia del contendere il giudice è comunque chiamato a decidere sulle spese di lite ponendole di norma, ex art. 2377, co. 8, c.c., a carico della società.
Sostituzione della delibera assembleare invalida
In applicazione della disciplina di cui all’art. 2377, co. 8, c.c., una volta accertato che l’assemblea dei soci, regolarmente riconvocata, abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata, non si può procedere alla dichiarazione di nullità o all’annullamento della deliberazione impugnata, venendo meno ogni interesse delle parti ad ottenere una pronuncia nel merito circa la validità della prima delibera, sostituita dalla seconda.
Sulla legittimazione dell’ex socio ad impugnare la delibera assembleare di s.r.l.
In tema di operazioni sul capitale sociale, la perdita della qualità di socio in capo a chi non abbia sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale non incide sulla legittimazione ad esperire le azioni di annullamento e di nullità della deliberazione assembleare adottata ex art. 2447 o 2482 c.c., che rimane inalterata, in quanto sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all’art. 24, comma 1, Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l’istante assume essere “contra legem” e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti.
La perdita della qualità di socio non vale, quindi, a determinare il difetto di legittimazione ad impugnare la delibera dell’assemblea dei soci che si assume invalida e da cui la perdita dello status di socio sia derivata e tale legittimazione si estende anche all’impugnazione contestuale di deliberazioni antecedenti relative all’approvazione di bilanci precedenti affetti da vizi tali da incidere anche sulla situazione patrimoniale che ha evidenziato l’integrale perdita del capitale sociale della società.
Potere di rappresentanza della società in giudizio e sopravvenuta carenza di interesse ad agire per sostituzione della delibera impugnata
L’ex amministratore della società, legittimato in virtù della qualifica rivestita nell’organizzazione sociale all’impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea che investano la sua sfera giuridica, ai sensi dell’art. 2479-ter c.c., è privo del potere di rappresentanza della società nello stesso giudizio che, per effetto della deliberazione di nomina di un nuovo amministratore, pienamente efficace sino alla pronuncia del provvedimento di sospensione, spetta solo a quest’ultimo.
Il nuovo amministratore nominato dall’assemblea con la deliberazione impugnata dal precedente titolare della carica non ha alcuna legittimazione a resistere nel giudizio di impugnazione ove non è destinatario di alcuna domanda e la sua evocazione in giudizio non può avere altri effetti che quelli di una semplice litis denunciatio.
L’applicazione della previsione dell’art. 2377, comma 8 c.c., richiamata dall’art. 2479-ter, ultimo comma c.c. per le s.r.l., si risolve nella ricognizione da parte del giudice dell’impugnazione dell’effetto sostitutivo della delibera successiva a quella impugnata dal socio, che di per sé comporta la privazione di effetti a livello endosocietario della delibera impugnata e di conseguenza il venir meno della utilità dell’impugnazione per l’attore. Mentre la validità della delibera successiva, richiesta per l’effetto sostituto dalla stessa norma secondo cui la delibera sostitutiva deve essere “stata presa in conformità della legge e dello statuto”, deve necessariamente essere contestata dal socio mediante la relativa impugnazione, stante la piena efficacia endosocietaria delle delibere assembleari la cui invalidità non sia stata azionata attraverso la specifica impugnazione nei limiti temporali e di legittimazioni previsti dagli articoli 2377, 2379, 2379-ter e 2479-ter c.c.
Impugnazione di delibere assembleari: sostituzione della deliberazione, compromittibilità in arbitri e aspetti processuali
In tema di impugnazione di deliberazioni dell’assemblea, affinché possa prodursi l’effetto sanante previsto dall’art. 2377, co. 8, c.c., è necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che, adottata in conformità alla legge e allo statuto, abbia identico contenuto e, quindi, provveda sui medesimi argomenti della prima deliberazione, ferma l’avvenuta rimozione dell’iniziale causa di invalidità.
Le controversie aventi ad oggetto la validità di deliberazioni assembleari sono compromettibili in arbitri qualora abbiano ad oggetto diritti disponibili. A tale riguardo, attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri, soltanto le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell’art. 2479-ter c.c., quelle prese in assoluta mancanza di informazione, sicché la lite che abbia ad oggetto l’invalidità della delibera assembleare per omessa convocazione del socio, essendo soggetta al regime di sanatoria previsto dall’art. 2379-bis c.c., può essere deferita ad arbitri.
Qualora l’arbitrato previsto nello statuto sociale abbia natura rituale, l’eccezione di compromesso ha carattere processuale e integra una questione di competenza – e non di giurisdizione – cui è applicabile l’art. 819-ter c.p.c. Tale ultima previsione, in particolare, nel delineare i rapporti tra giudice ordinario e arbitro, prevede espressamente che il giudice debba affermare o negare la propria competenza in relazione a una convenzione d’arbitrato tramite sentenza, e infatti, in ipotesi di devoluzione della controversia ad un arbitro, soggetto posto al di fuori della giurisdizione ordinaria, il giudice, nel negare la propria competenza, si pronuncia con sentenza decidendo sulle relative spese, ai sensi del combinato disposto degli artt. 819-ter e 91 c.p.c.