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Art. 2377 c.c.
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20 Marzo 2023

Revoca della delibera del CdA invalida e soccombenza virtuale

Il principio di cui all’art. 2377, co. 8, c.c. è espressione specifica del più generale principio di soccombenza che governa il regime delle spese processuali. In tal senso, la sostituzione da parte di un’ente di una delibera impugnata con altra presa in conformità della legge e dell’atto costitutivo implica il riconoscimento da parte dell’ente dell’invalidità della delibera sostituita, con la conseguenza che le spese processuali dovranno essere sostenute dall’ente medesimo.

20 Marzo 2023

Impugnazione delle delibere assembleari e soccombenza virtuale

Ai sensi dell’art 2377 comma 8 c.c., la revoca della delibera impugnata implica il riconoscimento da parte dell’ente dell’invalidità della delibera sostituita.

In ipotesi di revoca della delibera impugnata, le spese processuali vanno poste a carico dell’ente che ha revocato la propria delibera, in quanto soccombente virtuale.

6 Marzo 2023

Invalidità della delibera dell’assemblea di cooperativa di modifica di planimetrie degli immobili già prenotati dai soci

Il socio di una cooperativa, beneficiario del servizio mutualistico reso da quest’ultima, è parte di due distinti (anche se collegati) rapporti, l’uno di carattere associativo, che discende direttamente dall’adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio, l’altro di natura sinallagmatica, che deriva dal contratto bilaterale di scambio, per effetto del quale egli si appropria del bene o del servizio resogli dall’ente.

L’acquisto, da parte dei soci, della proprietà dell’alloggio per la cui realizzazione l’ente sia stato costituito passa attraverso la stipulazione di un contratto di scambio, la cui causa è del tutto omogenea a quella della compravendita, in relazione al quale la cooperativa assume veste di alienante ed il socio quella di acquirente, sicché, con specifico riferimento agli elementi del contratto – immobile e corrispettivo dovuto – indicati nel contratto di prenotazione non possono essere modificati dagli organi sociali, in assenza di un’esplicita previsione contrattuale.

L’atto di prenotazione deve essere assimilato ad un contratto preliminare, di tal ché l’acquisto della proprietà dell’immobile della cooperativa costituisce l’effetto di una fattispecie complessa e progressiva, comprendente, oltre all’assunzione da parte della società dell’obbligo di prestare il proprio consenso all’atto di trasferimento, anche l’effettuazione della prenotazione, la quale accerta la realizzazione dei presupposti concreti per l’assegnazione, individuandone l’oggetto ed il corrispettivo, in modo da rendere dovuto il successivo atto traslativo. Quest’ultimo, costituendo adempimento dell’obbligo assunto con la stipulazione dell’atto di prenotazione, tanto da legittimare il ricorso al rimedio di cui all’art. 2932 c.c., si configura al tempo stesso come atto esecutivo di quello precedente. Pertanto, come non è revocabile in dubbio che non possa essere modificato unilateralmente l’oggetto di un preliminare di vendita, così non è modificabile dalla cooperativa, neppure dall’assemblea dei soci, l’oggetto dell’atto di prenotazione.

Vincolatività della delibera di approvazione del bilancio

La delibera di approvazione del bilancio di una società di capitali assunta con le prescritte maggioranze ha efficacia vincolante nei confronti di tutti i soci, anche con riguardo ai crediti della società verso i medesimi che risultino indicati con chiarezza in detto bilancio. Pertanto, l’appostazione a bilancio di qualsiasi voce costituisce piena prova dell’esistenza di detta voce nei confronti di tutti i soci che non abbiano impugnato detta delibera.

 

24 Febbraio 2023

Legittimazione all’impugnazione della delibera assembleare ed effetti della sospensiva cautelare

L’azione di annullamento delle delibere assembleari presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di socio dell’attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia, tranne nel caso in cui il venir meno della qualità di socio sia diretta conseguenza della deliberazione la cui legittimità egli contesta. È pertanto privo di legittimazione attiva ad impugnare una delibera assembleare colui che non era socio al momento dell’adozione della suddetta delibera, avendo egli perso la sua qualità di socio in conseguenza di una precedente delibera di esclusione di cui sia pur stata disposta la sospensione in via cautelare in un secondo momento.

La sospensiva cautelare di una delibera assembleare non retroagisce al momento della domanda ma produce i suoi effetti soltanto a partire dalla sua concessione. Invero, unicamente la sentenza di merito determina la rimozione totale del provvedimento gravato, provocando l’eliminazione, con efficacia ex tunc, degli effetti medio tempore prodotti e con preclusione di eventuali sue reiterazioni pedisseque, in virtù dell’exceptio rei judicatae: effetti, questi ultimi, che non conseguono in alcun modo alla mera sospensione interinale. Pertanto, alla sospensione della delibera assembleare di esclusione del socio deve essere ascritta la mera finalità di evitare che la durata del processo possa incidere irreversibilmente sulla posizione del socio stesso, qualora, all’esito del giudizio, egli venga confermato tale (natura conservativa), consentendo un ripristino provvisorio del rapporto societario ed evitando che la posizione di socio venga ad essere definitivamente compromessa, non solo non percependo gli utili, ma anche e soprattutto non potendo influire – cosa ancora più evidente quando si tratti, come nel caso concreto, di società di persone – sull’amministrazione e gestione della società.

Quando due giudizi tra cui sussiste pregiudizialità risultino pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario, non deve disporsi la sospensione di quello pregiudicato, ma occorre verificare la sussistenza dei presupposti per la riunione dei processi ai sensi dell’art. 274 c.p.c.

23 Febbraio 2023

Effetto sanante della delibera sostitutiva ex art. 2377, co. 8, c.c.

La delibera assembleare avente ad oggetto la revoca di un amministratore risulta assorbente della domanda di annullamento di una precedente delibera il cui verbale non era stato sottoscritto dallo stesso soggetto, all’epoca presidente del CdA, ma solo dal segretario. A tal proposito, atteso che la revoca della carica di consigliere comporta in sé la revoca della carica di presidente, trova applicazione l’art. 2377, co. 8, c.c. Ai sensi di questa disposizione, l’annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto, la quale ha sanato le eventuali irregolarità procedurali lamentate, che andranno verificate ai soli fini della soccombenza virtuale per la liquidazione delle spese.

21 Febbraio 2023

Legittimazione dell’ex amministratore all’impugnazione della delibera consiliare

In materia di impugnazione delle delibere consiliari deve escludersi che la perdita della carica di amministratore renda improcedibile l’azione proposta da quest’ultimo, tenuto anche conto che l’eventuale cessazione dell’incarico potrebbe dipendere da causa non imputabile alla sua volontà, come nel caso di revoca o di cessazione per scadenza del mandato. Del resto, nemmeno per l’impugnazione delle delibere assembleari da parte degli amministratori l’art. 2378 c.c. esige il mantenimento della carica di questi ultimi fino alla fine del giudizio e, dunque, evidentemente ciò deve valere per l’impugnazione delle delibere consiliari.

Nel procedimento che abbia ad oggetto l’impugnazione di una deliberazione assembleare sostituita da una nuova deliberazione manca l’interesse ad agire dell’attore poiché, anche qualora l’impugnazione fosse accolta, questa non potrebbe avere alcun effetto per via della già avvenuta sostituzione in ambito endosocietario.

Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto anche l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società, atteso che le norme dirette a garantire i relativi requisiti non solo sono imperative ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell’interesse di ciascun socio ad essere informato dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, trascendono l’interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili.

31 Gennaio 2023

La regola di cui all’art. 2388 c.c. costituisce un principio generale dell’ordinamento

La regola dettata in materia di società per azioni dall’art. 2388 c.c. costituisce un principio generale dell’ordinamento. Ne consegue che, con riferimento ai consorzi, i membri del consiglio direttivo e i consociati possano impugnare le delibere dell’assemblea dei consociati, così come gli stessi consociati possono impugnare le delibere dell’organo amministrativo o direttivo, laddove ne risulti direttamente leso un loro diritto.

26 Gennaio 2023

Quorum costitutivo e deliberativo per le decisioni dei soci della s.r.l. e invalidità della delibera adottata in violazione dei detti quorum.

Non è nulla la clausola dello statuto che prevede che il quorum costitutivo previsto per l’assemblea dei soci sia più basso del quorum deliberativo, potendosi così verificare l’ipotesi di un’assemblea regolarmente costituita ma impossibilitata a prendere validamente qualsivoglia decisione, risolvendosi sostanzialmente in un difetto di coordinamento che, al più, rende inutile il raggiungimento del quorum costitutivo, qualora non sia raggiunta la superiore maggioranza richiesta per la deliberazione.

La previsione dell’unanimità per le decisioni dei soci della s.r.l. non risulta di per sé preclusa dalle norme del codice civile in quanto, mentre in materia di S.p.A. il codice limita le modifiche statutarie dei quorum previsti per le deliberazioni sociali alla possibilità di prevedere una “maggioranza più elevata” (art. 2368 c.c.) − elemento da cui si deriva l’inderogabilità statutaria del principio maggioritario − con riferimento alle S.r.l., a seguito della riforma operata dal d.lgs. n. 6/2003, il rinvio all’autonomia statutaria risulta assai più ampio, essendo la regola maggioritaria prevista “salva diversa disposizione dell’atto costitutivo”.

Ai sensi degli artt. 2479 ter e 2377 c.c. per le decisioni dei soci “che non sono prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo”, la delibera assunta in violazione del quorum deliberativo legale o statutario − esistente e provvisoriamente efficace − è annullabile, essendo la categoria della nullità riservata ad ipotesi tassativamente individuate.