Art. 2378 c.c.
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Sospensione cautelare di delibera di ricostituzione di capitale sociale interamente perduto e diritto di opzione
È ammissibile la domanda di sospensione cautelare di delibera assembleare invalida quando, pur senza necessità di (ulteriori) atti di esecuzione, l’atto impugnato risulti suscettibile di continuare a produrre effetti rispetto all’organizzazione sociale.
Impugnazione della delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale: legittimazione, tutela risarcitoria e quantificazione del danno
L’annullabilità di una delibera di aumento del capitale sociale, laddove non ne sia stata disposta la sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 2378, terzo comma, cod. civ., non incide – ancorché ne possa derivare una modifica della composizione della maggioranza allorquando non sia stata seguita dall’integrale esercizio del diritto di opzione da parte dei vecchi soci – sulla validità delle successive deliberazioni adottate con la nuova maggioranza, poiché l’omessa adozione [ LEGGI TUTTO ]
Riduzione del capitale, utili di periodo e interesse alla stabilità della delibera di ricostituzione del capitale sociale
La delibera con cui l’assemblea dispone il ripianamento delle perdite e la ricostituzione del capitale senza tenere conto degli utili di periodo risultanti da una situazione economica-patrimoniale straordinaria è invalida perché le disponibilità della società devono essere intaccate secondo un ordine che tenga conto del grado di facilità [ LEGGI TUTTO ]
Sospensione dell’ efficacia di deliberazione assembleare adottata con il voto determinante di un falsus procurator
Si deve ritenere ammissibile l’intervento adesivo del socio accomandante, posto che questi ben può sostenere le ragioni della società ricorrente, essendo portatore di un evidente interesse alla salvaguardia del valore della propria partecipazione sociale e alla corretta formazione della volontà assembleare. [ LEGGI TUTTO ]
Invalidità e sospensione cautelare della delibera assembleare assunta con voto determinante del falsus procurator
È annullabile la delibera adottata con il voto determinante espresso da un soggetto agente in forza di una procura invalidamente rilasciata (conf. Cass. n.1624/2015).
Clausola compromissoria e impugnativa di bilancio
L’impugnativa di delibera di approvazione del bilancio, in cui vengono in rilievo situazioni sostanziali sottratte alla regolamentazione dell’autonomia privata (ossia disciplinate da un regime legale che esclude qualsiasi potere di disposizione delle parti, nel senso che esse non possono derogarvi, rinunciarvi o comunque modificarlo), non è riconducibile nell’ambito di quelle compromettibili in arbitri ai sensi dell’art. 34, comma 1, d.lgs. n. 5/2003, [ LEGGI TUTTO ]
In tema di sospensione cautelare delle decisioni invalide dei soci di srl
La clausola compromissoria non preclude ex art. 35, co. 5, dlgs. 5/2003 all’impugnante, in difetto di attuale costituzione dell’organo arbitrale, di chiedere la sospensione della deliberazione impugnata secondo la norma generale dell’art. 669 quinquies c.p.c. [ LEGGI TUTTO ]
Delibera di s.r.l. in liquidazione che ha disposto la liquidazione della quota sociale agli eredi del socio defunto
La partecipazione in una società in stato di liquidazione non ha carattere personale e pertanto è suscettibile di trapasso agli eredi. Ricorre pertanto il fumus di invalidità della delibera in cui si sia disposta la non continuazione con gli eredi e l’accrescimento della quota della socia superstite.
Annullamento di azioni proprie e violazione del diritto di informazione dei soci
La delibera di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie è impugnabile se l’inadempimento da parte del CdA degli obblighi informativi ex art. 2445 c.c. impedisce una partecipazione consapevole e informata dei soci; stante la stretta consequenzialità con il [ LEGGI TUTTO ]
Mancata impugnazione di delibera negativa e interesse ad agire
La delibera assembleare con la quale viene rigettata la proposta di “revoca” o di “annullamento” di una precedente determinazione dell’assemblea rappresenta una delibera (negativa) autonomamente impugnabile, con la quale l’assemblea conferma, con effetto sostitutivo, la propria precedente statuizione.