Art. 2381 c.c.
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Compensi degli amministratori di s.p.a. investiti di particolari cariche e prescrizione del relativo diritto
La disposizione dell’art. 2389, primo comma, cod. civ., nella parte in cui dispone che il compenso dei componenti dell’organo di amministrazione di una S.p.a. è stabilito dallo statuto ovvero dall’assemblea, ha natura imperativa e inderogabile da parte dell’autonomia privata. Non ha, quindi, alcuna efficacia l’eventuale esistenza di accordi interni tra amministratori e soci che non siano stati sottoposti a una deliberazione assembleare, né l’organo amministrativo ha facoltà di autodeterminare il proprio compenso. La deroga contenuta nel successivo terzo comma dell’art. 2389 cod. civ., a norma del quale la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale e, se lo statuto lo prevede, l’assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, impone in ogni caso all’organo amministrativo la necessità di rispettare i limiti inderogabili dettati dalla legge e dallo statuto in materia, non potendosi per tale via eludere la disciplina che attribuisce inderogabilmente all’assemblea o allo statuto il potere di determinare il compenso degli amministratori. In particolare, qualora lo statuto preveda che l’assemblea determini un ammontare complessivo per la remunerazione dei compensi degli amministratori, compresi quelli che esercitano particolari cariche, l’organo amministrativo non potrà deliberare compensi ulteriori.
La prescrizione quinquennale di cui all’art. 2949, primo comma, cod. civ. opera con riguardo ai diritti che scaturiscono dal rapporto societario, e cioè dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell’organizzazione sociale in dipendenza diretta del contratto di società o che derivano dalle situazioni determinate dallo svolgimento della vita in società. E’, quindi, assoggettato a tale termine breve anche il diritto dell’amministratore a percepire il compenso che scaturisce dal rapporto societario che costituisce la fonte del suo incarico.
Obblighi e responsabilità degli amministratori
La natura contrattuale della responsabilità degli amministratori verso la società comporta che questa o il socio che agiscano hanno l’onere di allegare e dimostrare la sussistenza delle condotte, del danno e del nesso di causalità, mentre incombe sugli amministratori l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti.
L’amministratore della società ha il compito di gestire l’impresa compiendo tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell’oggetto sociale secondo i doveri imposti dalla legge, dall’atto costitutivo e dello statuto; le obbligazioni inerenti la carica di amministratore di società sono assai variegate, ma alcune di esse risultano puntualmente specificate e si identificano in ben determinati comportamenti, tra cui la predisposizione di un assetto organizzativo, contabile, amministrativo adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, la tenuta delle scritture contabili, la predisposizione dei bilanci, i prescritti adempimenti tributari e fiscali.
In particolare, l’amministratore ha l’obbligo, imposto dall’art. 2381, ult. co., c.c., di “agire in modo informato”: obbligo che si declina da un lato, nel dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per conseguire al meglio l’oggetto sociale o per prevenire, eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui sia, o debba essere, a conoscenza; dall’altro, in quello di informarsi, affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale che lo stesso si possa procurare esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico.
Il difetto di informazione degli amministratori sulla gestione della società
Il difetto di informazione può condurre all’illegittimità della delibera del consiglio. L’art. 2381 c.c. disciplina i flussi informativi all’interno del consiglio, imponendo in capo al presidente del C.d.a., agli organi delegati e, in generale, agli amministratori il dovere di informare ed essere informati. L’obiettivo della citata disposizione è quella di consentire la trasparenza delle decisioni del consiglio e la possibilità, per ogni amministratore, di adempiere al proprio dovere di “agire in modo informato”. In relazione a questo dovere, viene conferita ad ogni amministratore la facoltà di chiedere agli organi delegati che vengano fornite informazioni relative alla gestione della società, anche se non è previsto per i membri del c.d.a., qualora non si ritengano sufficientemente informati, il diritto – espressamente riservato ai soci dall’art. 2374 c.c. – di ottenere il rinvio della seduta del consiglio. La differenza, che è di diritto positivo, forse, trova la sua giustificazione nel fatto che i membri del c.d.a., hanno maggiore accesso alle informazioni societarie rispetto ai soci.
Dunque, una deliberazione assunta in modo non trasparente e non informato costituisce una deliberazione che non è presa in conformità della legge ed è, quindi, annullabile.
Responsabilità contrattuale del Presidente del CdA per violazione degli obblighi derivanti dalla carica esercitata e conseguente responsabilità solidale dei consiglieri
La responsabilità dolosa di un amministratore, risultante della valutazione da parte del giudice penale, può essere assunta a fondamento del convincimento del giudice in sede civile, solo nel caso in cui gli accertamenti in fatto contenuti nella sentenza penale siano invocati nel giudizio civile con efficacia di giudicato.
La mancata attivazione di una garanzia costituisce condotta colposa riferibile, in primo luogo, al Presidente del Consiglio di Amministrazione sotto cui il governo sono maturate le condizioni per la sua attivazione, e non attribuibile agli amministratori sotto il cui governo spirò il termine prescrizionale. È dunque addebitabile al Presidente del Consiglio di Amministrazione il fatto che lo stesso, in violazione del dovere di conservazione del patrimonio della società, non abbia convocato il CdA (ai sensi dell’art. 2381 c.c.), al fine di deliberare su tale argomento.
La sospensione della prescrizione dell’azione di responsabilità nei confronti del Presidente del CdA fino alla di lui cessazione della carica (ai sensi dell’art. 2941 c.c.), non ha effetto riguardo agli altri consiglieri, che sono cessati dalla carica in un momento precedente. Tuttavia, ai sensi dell’art. 1310 comma 2 c.c., il Presidente del CdA, che in qualità di debitore sia stato costretto a pagare, ha regresso contro i consiglieri (condebitori) liberati in conseguenza della prescrizione. Inoltre, per come riconosciuto dalla Suprema Corte, se il condebitore solidale paga al creditore una somma maggiore rispetto a quella dovuta, ha diritto di regresso – ex art. 1299 comma 1 c.c. – anche se non ha corrisposto il pagamento dell’intero debito, in quanto anche in questo caso ha subito un depauperamento del proprio patrimonio oltre il dovuto, con corrispondente indebito arricchimento dei condebitori.
L’aver fatto affidamento e l’aver riposto piena fiducia verso il Presidente del CdA, non vale ad escludere profili di responsabilità per colpa in capo ai consiglieri, che hanno abdicato ad una competenza di esclusiva spettanza del CdA. Parimenti a nulla rileva il fatto che i consiglieri si dichiarino estranei alle attività poste in essere al di fuori delle sedute del CdA e alle contestate modalità di attuazione dell’operazione, adducendo che, secondo le assicurazioni fornite, l’operazione sarebbe stata posta in essere, previe le necessarie verifiche e l’adozione delle più opportune garanzie. L’illegittimità della delega comporta che i consiglieri debbano rispondere come di fatto proprio delle condotte che non avrebbero dovuto delegare e che sono state connotate da negligenza.
Responsabilità degli amministratori verso la società: diligenza e ripartizione dell’onere della prova
La diligenza cui l’art. 2392 c.c. si riferisce non attiene necessariamente a competenze tecniche economiche e/o finanziarie, bensì alla diligenza gestionale; il che comporta che le scelte degli amministratori devono essere informate, meditate, ragionevoli e basate sulle conoscenze tecniche richieste di volta in volta e non determinate da irresponsabile o negligente improvvisazione. La norma distingue anche il tipo di responsabilità tra gli amministratori per il caso che alcune funzioni siano attribuite in concreto soltanto ad alcuni di essi: in questo caso gli amministratori deleganti rispondono per non aver correttamente vigilato sull’operato dei primi e per non aver impedito la commissione del fatto. Essa, quindi, permette di “graduare” la responsabilità, disancorandola dal mero coefficiente oggettivo di produzione del danno e prediligendo l’aspetto (quanto meno) della colpa.
L’onere probatorio posto a carico dell’attore che si dolga della negligenza dell’amministratore ha ad oggetto l’inadempimento da parte di questi dei doveri ad esso imposti dalla legge o dallo statuto, il rapporto di causalità tra la condotta e il danno; incombe, invece, sul convenuto l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla propria condotta, fornendo la prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi imposti. Non è, dunque, sufficiente elencare chi fossero gli amministratori in carica nel periodo del fatto contestato ed allegare un pregiudizio pari al valore commerciale dell’operazione, incombendo sull’attore l’onere di dimostrare il comportamento negligente posto in essere da ciascuno degli amministratori convenuti e le conseguenze dannose che una tale condotta (dolosa o colposa) avrebbe provocato.
Va ricordato che il giudizio del tribunale sulla diligenza degli amministratori non può investire nel merito le scelte di gestione. In base alla c.d. business judgment rule o giudizio prognostico postumo, infatti, è escluso che possa essere effettuato ex post un vaglio del merito e della bontà dell’affare, salva ovviamente la verifica che l’operazione non risulti del tutto irrazionale ed aleatoria, ma l’indagine dovrà essere volta esclusivamente a verificare ed accertare la correttezza procedurale della decisione. Per sindacare la ragionevolezza o meno dell’operazione con il criterio della prognosi postuma, il giudice deve collocarsi nella medesima posizione del convenuto all’inizio dell’attività dannosa e valutare, in base alla diligenza tecnica e/o professionale richiesta all’amministratore di una società in relazione all’atto concretamente posto in essere, se questo potesse considerarsi ragionevole o viceversa dannoso per la società con certezza o alta probabilità.
Per l’esercizio dell’azione di responsabilità da parte dei creditori sociali la legge prevede un termine di prescrizione quinquennale (art. 2949, co. 2, c.c.), che inizia a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere. Tale momento è individuabile non nella data di commissione dei fatti gestori lesivi, bensì nel momento della percepibilità del danno ad essi conseguente: in particolare, per i creditori sociali, dalla data in cui risulta l’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i loro crediti, momento molto vicino – se non coincidente – con la dichiarazione di fallimento.
Nella fattispecie prevista dall’art. 2391 c.c. il conflitto di interessi deve manifestarsi al momento dell’esercizio deliberativo: ciò a differenza della situazione regolata dall’art. 1394 c.c., ove invece rileva il conflitto di interessi che si sia manifestato in sede di esercizio del potere rappresentativo.
Presupposto applicativo della norma di cui all’art. 1304 c.c. è che la transazione riguardi l’intero debito solidale e non la quota interna del singolo debitore; in quest’ultimo caso (c.d. “transazione parziale”, estranea al perimetro applicativo dell’art. 1304 c.c.), gli altri condebitori non possono avvalersi della transazione come causa di estinzione dell’obbligazione, pur verificandosi la riduzione dell’intero debito solidale per un importo corrispondente alla quota transatta e, conseguentemente, rimanendo in capo agli altri condebitori un’obbligazione non maggiore di quella loro complessivamente attribuibile. Da ciò consegue che, in ipotesi di accertata responsabilità dei convenuti non paciscenti, essi saranno sì condannati al risarcimento dell’obbligazione residua, ma con la precisazione che se le somme oggetto di transazione risultino inferiori rispetto alla quota ideale dei debitori che vi hanno aderito, allora la somma cui siano stati complessivamente condannati i condebitori in solido andrebbe ridotta di un importo pari alla suddetta quota ideale e non alla minor somma oggetto di transazione; viceversa, laddove gli importi oggetto di accordo transattivo dovessero risultare maggiori rispetto alle quote ideali, il complessivo debito dei responsabili in solido verrebbe ridotto per tale somma, dal momento che il creditore non può ottenere un risarcimento maggiore del danno patito.
Giusta causa di dimissioni dell’amministratore delegato
Con l’art. 2381 c.c. il legislatore lascia all’autonomia statutaria o, in alternativa, all’assemblea dei soci il potere di articolare variamente l’organizzazione del consiglio di amministrazione al fine di renderlo aderente alle esigenze delle singole realtà imprenditoriali ed all’adeguata valorizzazione delle specifiche competenze dei singoli. L’istituto della delega risponde proprio a tali esigenze, e in particolare, ad istanze di efficienza nell’adempimento della prestazione gestoria in quanto consente all’organo collegiale di attribuire alcune funzioni ad un comitato esecutivo o ad uno o più consiglieri operativi, senza peraltro, che ciò importi il venire meno del ruolo apicale del consiglio essendo comunque salvaguardate le prerogative dell’organo collegiale. E’, però, da rilevare che la summenzionata disposizione normativa (art. 2381 c.c.) prevede altresì che il Consiglio di amministrazione possa impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Il che implica che il conferimento della delega non elimina il ruolo di preminenza del plenum: il consiglio, infatti, può in ogni momento modificare il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega e può arrivare a revocarla, fermo restando la sussistenza di una valida ragione.
La sussistenza di un significativo contrasto in punto di scelte gestorie tra l’amministratore delegato ed altri componenti del Consiglio di amministrazione consente di ritenere integrata la giusta causa di dimissioni da parte del primo qualora tale contrasto sfoci in episodi in grado di minare notevolmente, se complessivamente valutati, la fiducia della struttura societaria nei confronti dell’amministratore delegato, di modo che l’effettivo perseguimento degli obiettivi sottesi alla delega conferita ne risulti gravemente compromesso. Sotto un profilo più generale, va, poi, rilevato che nessuna specifica disposizione normativa, né alcun orientamento consolidato, richiede espressamente una stretta aderenza tra le dimissioni e le sue cause: la valutazione della sostenibilità del “nesso eziologico” va, al più, valutata in concreto assumendo quali parametri di riferimento il principio di ragionevolezza, il criterio della buona fede e quello della proporzionalità.
Delibera non accettata di nomina di amministratore
Deve ritenersi inefficace e non invalida la delibera di nomina di un amministratore che non sia accettata dall’amministratore stesso. La delibera di nomina dell’amministratore è invero un atto negoziale proprio dei soci, che [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità degli amministratori e dei sindaci di banche di credito cooperativo
È responsabile verso la Banca per i danni arrecati dalla sua gestione l’amministratore che ha contribuito col proprio voto alla deliberazione in ordine al mantenimento del credito concesso e all’erogazione di nuovo credito in favore di soggetto non affidabile e ciò malgrado la consapevolezza della non affidabilità del cliente, violando quindi le disposizioni che impongono diligenza nell’espletamento dell’incarico, segnatamente in ordine al dovere di controllo del merito creditizio dei clienti.
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Azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare e liquidazione del danno su base equitativa
Fermo l’onere per il curatore che voglia esperire l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 146 L.F. di provare la violazione da parte degli amministratori degli obblighi di gestione non lesiva dell’integrità del patrimonio, nell’impossibilità per quest’ultimo di avvalersi delle scritture contabili mancanti, il danno da risarcire sarà individuato e liquidato in misura corrispondente al deficit fallimentare, da liquidare in via equitativa.
Azione ex art. 2497 cod. civ.: non sussiste litisconsorzio necessario tra la controllante e i suoi amministratori che abbiano preso parte al fatto lesivo
Il creditore è libero di agire in giudizio contro qualunque debitore solidale, senza necessità di evocare in giudizio tutti o determinati debitori: ciò vale anche rispetto all’azione di responsabilità per abuso di direzione e coordinamento, non sussistendo litisconsorzio necessario tra essa e i suoi amministratori nell’ipotesi di responsabilità solidale di cui all’art. 2497, secondo comma, c.c..
Il curatore fallimentare della società soggetta a direzione e coordinamento può evocare in giudizio gli amministratori della controllante che abbiano preso parte al fatto lesivo, e siano responsabili ai sensi dell’art. 2497, secondo comma, c.c., senza essere tenuto ad agire contro la controllante medesima.
Ove la società acquisti un’azienda il cui valore è pari allo zero, il danno arrecato alla società è pari al prezzo di acquisto, anche ove la provvista per pagare il corrispettivo arrivi da un finanziamento della controllante.
In caso di azione di responsabilità ex artt. 2393 e 2394 c.c. promossa dal curatore fallimentare, in presenza di alcuni debitori transigenti, deve essere valutata anche la quota ideale di responsabilità di questi, al fine di valutare l’esistenza e l’entità dell’eventuale credito del Fallimento nei confronti dei convenuti che non hanno transatto. In applicazione del principio di parità di cui all’art. 1298 c.c., il debito residuo da richiedersi ai debitori non transigenti, deve essere determinato operando la riduzione in ragione delle parti che hanno transatto, in misura pari all’importo della quota ideale di debito.
Gli amministratori privi di delega rispondono delle conseguenze dannose della condotta degli amministratori con delega soltanto qualora siano a conoscenza di necessari dati di fatto tali da sollecitare il loro intervento, ovvero abbiano omesso di attivarsi per procurarsi gli elementi necessari ad agire informati. Al pari, all’amministratore assente all’adunanza durante la quale è stato deliberato il compimento dell’atto costituente mala gestio ex artt. 2393 e 2394 c.c., deve essere addebitato il fatto a titolo di colpa nella causazione del danno.