Art. 2383 c.c.
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Revoca degli amministratori per giusta causa e onere della prova del carattere illecito dei prelievi sociali
La giusta causa per la revoca dell’amministratore, prevista dall’art. 2383, terzo comma, cc, può consistere non solo in fatti integranti un significativo inadempimento degli obblighi derivanti dall’incarico, ma anche in fatti che minino il “pactum fiduciae”, elidendo l’affidamento riposto al momento della nomina sulle attitudini e capacità dell’amministratore, sempre che essi siano oggettivamente valutabili come capaci di mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali dell’amministratore revocato.
L’onere probatorio concernente la dimostrazione dei fatti sui quali è fondata la revoca grava sulla società.
In tema di estinzione delle obbligazioni, si è in presenza di compensazione cd. impropria se la reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto, in cui l’accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d’ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cd. propria, che, per operare, postula l’autonomia dei rapporti e l’eccezione di parte; resta salvo il fatto che, così come la compensazione propria, anche quella impropria può operare esclusivamente se il credito opposto in compensazione possiede il requisito della certezza.
Revoca dell’amministratore di società cooperativa a responsabilità limitata in assenza di giusta causa: conseguenze indennitarie
Per la revoca di un amministratore nominato a tempo indeterminato non occorre la presenza di una giusta causa, né l’assenza di essa invalida la delibera dei soci; tuttavia, in applicazione diretta della regola dettata per il mandato conferito onerosamente a tempo indeterminato dall’art. 1725 c.c., la risoluzione unilaterale del rapporto gestorio da parte della società amministrata fa sorgere in capo a questa l’obbligo di corrispondere un adeguato indennizzo per il mancato preavviso.
Amministratori dimissionari e sostituzione di quelli rimasti in carica
La clausola statutaria che dispone che “se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli stessi sono sostituiti con le medesime modalità di nomina degli amministratori venuti a mancare” pone una regola organizzativa che attiene alla sostituzione degli amministratori dimissionari, riproponendo la previsione dell’art. 2386, co. 2, cod. civ., senza intaccare il diritto dell’assemblea di revocare gli amministratori rimasti in carica. [ LEGGI TUTTO ]
“Pactum fiduciae” e giusta causa di revoca dell’amministratore di s.r.l.
La revoca assembleare dall’incarico gestorio per giusta causa esclude l’operatività della disciplina risarcitoria/indennitaria prevista a favore del revocato ex art. 2383 c.c. terzo comma per gli amministratori nominati a tempo determinato ovvero ex art. 1725 c.c. per gli amministratori di s.r.l. nominati a tempo indeterminato. [ LEGGI TUTTO ]
Illegittimità della revoca degli amministratori di società c.d. in house providing in attuazione del meccanismo di spoils system
La revoca dall’incarico di amministratore di società partecipata pubblica attuata in applicazione del meccanismo di spoils system configura una revoca senza giusta causa dalla carica gestoria, con conseguente diritto al risarcimento del danno ai sensi del terzo comma dell’art. 2383 c.c. in riferimento al lucro cessante, ossia al compenso non percepito per il periodo in cui l’amministratore avrebbe conservato il suo ufficio se non fosse intervenuta la revoca (Cass. 2037/2018).
La natura del rapporto contrattuale tra l’amministratore e la società
Il rapporto che lega l’amministratore, cui è affidata la gestione sociale, alla società è un rapporto di immedesimazione organica, che non può essere qualificato né tout court solo come mandato né come rapporto di lavoro subordinato né come collaborazione continuata e coordinata, rientrando invero le prestazioni dell’amministratore piuttosto nell’area del lavoro professionale autonomo ovvero, secondo una tesi maggiormente convincente, dovendo lo stesso essere qualificato come rapporto societario con caratteristiche sue proprie.
Gli amministratori sono tenuti a compiere non solo singoli e ben determinati atti giuridici, ma una complessa attività di gestione, tra cui anche le scelte strategiche più importanti della società.
Gli amministratori sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell’atto costitutivo, fatto salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, nel caso in cui la revoca avvenga senza giusta causa.
La nozione di giusta causa di revoca dalla carica gestoria prevista dall’art. 2383 c.c. esclude il diritto dell’amministratore al risarcimento del danno derivante dallo scioglimento anticipato del rapporto. Si distinguono le ipotesi di giusta causa in oggettive e soggettive: le prime si verificano nel caso in cui una circostanza, estranea alla volontà dell’amministratore, impedisca la prosecuzione del rapporto, mentre le seconde ricorrono quando viene meno il rapporto fiduciario fra la società e l’amministratore, a causa di un evento imputabile a quest’ultimo.
Le divergenze tra consiglieri o tra amministratore e socio non giustificano la revoca dalla carica di amministratore
Le mere divergenze tra consiglieri, o tra amministratore e socio, o tra singoli soci, non possono da sole costituire giustificazione sufficiente per l’estromissione dall’ufficio di amministratore. Ai fini della revoca per giusta causa dalla carica di amministratore non è necessario un suo inadempimento, ma è necessario [ LEGGI TUTTO ]
Azione sociale di responsabilità nella Srl: nomina curatore speciale; condizione dell’azione e oneri allegativi
Non è condivisibile l’interpretazione restrittiva dell’art. 78 co. 2 c.p.c. secondo cui la nomina del curatore speciale sarebbe ammissibile solo in caso di esercizio dell’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. da parte del socio nei confronti degli amministratori (anziché nell’azione sociale di responsabilità): invero l’ipotesi di conflitto di interessi di cui all’art. 78 co.2 c.p.c. ha carattere generale e vale ad evitare situazioni di contrasto tra le parti in causa, che possono pregiudicare la posizione processuale del soggetto rappresentato. Si è infatti sostenuto che “Nel contenzioso societario, in ipotesi di azioni di annullamento di contratti conclusi dagli amministratori, di responsabilità contro gli amministratori, di impugnativa di delibere del C.d.A., la potenzialità del suddetto conflitto è palese ed «in re ipsa», laddove gli amministratori siano al contempo attori, nella veste di legali rappresentanti della società beneficiata dalla pronuncia, e convenuti, quali autori del danno di cui si chiede il ristoro” (Cfr. Trib. Verona 8.10.2012).
Questioni in tema di compenso dell’amministratore ed esecuzione del mandato gestorio
Impugnazione di delibere assembleari in tema di bilancio, nomina amministratori e aumento di capitale. Abuso di maggioranza.
Il termine di impugnazione della delibera di nomina degli amministratori decorre dalla data di assunzione della delibera stessa, e non dal momento in cui gli amministratori nominati depositano l’accettazione della propria nomina nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2383 c.c.