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Art. 2388 c.c.
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26 Settembre 2019

Vendita coattiva ex art. 2344 c.c. delle azioni “morose” e inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c.

Difettano i presupposti processuali per la concessione del rimedio atipico della tutela d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., risultando mancante nella specie la natura di residualità della domanda cautelare (con conseguente inammissibilità della stessa), nel caso in cui il socio disponga del rimedio dell’impugnazione della delibera consiliare presupposta, con conseguente facoltà di chiederne la sospensione degli effetti al fine di preservare i propri diritti.

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Impugnativa della delibera consiliare di revoca dell’OdV e clausola di rinnovo automatico

Nell’ipotesi in cui si preveda un meccanismo di rinnovo tacito dell’incarico attribuito all’organismo di vigilanza, la delibera consiliare di revoca (rectius, di disdetta) deve pervenire nel termine contrattualmente indicato, a pena di risarcimento del danno subito dai membri dell’OdV da computarsi nella misura del compenso che questi avrebbero percepito per l’intero periodo di carica.

Termine di impugnazione delle delibere del consiglio di amministrazione

Nei rapporti tra il collegio sindacale, gli amministratori dissenzienti ed i soci, ovvero nei rapporti sociali, il termine per impugnare la delibera del consiglio di amministrazione decorre (immediatamente) dal momento di adozione della delibera.

15 Gennaio 2019

Consumazione degli effetti dei provvedimenti cautelari preassembleari al termine dell’assemblea cui si riferiscono

La sospensione cautelare degli effetti di una deliberazione consiliare (con la quale si designava chi avrebbe dovuto presiedere una futura assemblea) nonché i provvedimenti necessari adottati nell’imminenza della medesima assemblea sono da revocarsi nel momento in cui l’assemblea in questione risulta conclusa, essendosi esaurita qualsiasi residua efficacia vincolante dei predetti provvedimenti cautelari. [ LEGGI TUTTO ]

10 Ottobre 2018

Società “in house” e accertamento della qualità di socio in capo ad un ente locale

Quando le società in house sono partecipate da più enti pubblici, la funzione di controllo sulle stesse, non potendo essere esercitata individualmente da ogni singolo ente, deve necessariamente essere esercitata collettivamente ossia dall’insieme della compagine pubblica partecipante alla società. Infatti il significato della partecipazione di un ente pubblico a una società partecipata “interamente” da altri enti pubblici sta, proprio, nella predisposizione di una formula organizzativa che consenta l’esercizio in comune di servizi da parte di enti pubblici aventi interessi omogenei, in coerenza con la ratio della legge istitutiva degli ATO (D. Lgs 152/2006 e successive modifiche).

4 Ottobre 2018

Legittimazione all’impugnazione di una deliberazione di commissariamento di una associazione non riconsciuta

La legittimazione a impugnare la deliberazione con cui il Consiglio Direttivo dell’ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) ha disposto il commissariamento di un’associazione non riconosciuta associata al medesimo va sicuramente riconosciuta in capo a quest’ultima – quale “socia” dell’ente riconosciuto ENCI e soggetto direttamente interessato dalla decadenza del proprio organo direttivo e dalla sostituzione dei membri con un commissario straordinario – e non ai relativi associati. A tale conclusione si giunge facendo applicazione dei principi che regolano le società di capitali e, in particolare, dell’art. 2388 c.c., che riconosce ai soci la legittimazione a impugnare le delibere del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti (nel caso di specie, alcuni degli attori sono “soci della socia”, privi del potere di rappresentanza dell’associazione verso terzi, per cui non possono far valere nel processo un diritto altrui in mancanza di una espressa previsione di legge in tal senso ex art. 81 c.p.c.).

14 Maggio 2018

Legittimazione attiva per l’impugnativa della delibera del CdA; differenza tra arbitrato rituale e irrituale

Ai sensi dell’art. 2388, co. 4, c.c., le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione. Possono, altresì, essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti. La norma, poi, rinvia agli artt. 2377 e 2378 c.c. in quanto compatibili. La suddetta disposizione, quindi, limita espressamente la legittimazione ad impugnare ai soli amministratori assenti o dissenzienti. Inoltre, l’espresso rinvio ai soli artt. 2377 e 2378 c.c. e non al successivo art. 2379 c.c. induce a ritenere che, dal punto di vista dell’invalidità, tutte le decisioni consiliari vadano assoggettate alla medesima disciplina e, in particolare, quella della annullabilità, ciò impedendo che le delibere suddette possano essere impugnate da chiunque vi abbia interesse. In ogni caso, si deve escludere che la società stessa possa impugnare la delibera emessa da uno dei propri organi.

In virtù del principio di autonomia della clausola compromissoria, essa ha un’individualità nettamente distinta dal contratto nel quale inserita, non costituendone un accessorio. Ne consegue che la nullità del negozio sostanziale non travolge, per trascinamento, la clausola compromissoria in esso contenuta, restando rimesso agli arbitri l’accertamento della dedotta invalidità.

La clausola di arbitrato irrituale consiste in una normale clausola negoziale, con la quale le parti non hanno inteso derogare alla giurisdizione, ma hanno conferito un mandato negoziale ad un terzo incaricato di comporre una lite, sostituendosi alla volontà dei contraenti, mediante composizione amichevole, conciliativa o transattiva, o mediante negozio giuridico di mero accertamento. La differenza tra abitrato rituale e arbitrato irrituale va ravvisata nel fatto che, nel primo, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 825 c.p.c., con l’osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nel secondo esse intendono affidare all’arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà. Ne consegue che ha natura di arbitrato irrituale quello previsto da una clausola compromissoria che enunci l’impegno delle parti di considerare il carattere definitivo e vincolante del lodo, al pari del negozio tra le parti concluso e, quindi, come espressione della propria personale volontà, restando, di contro, irrilevanti sia la previsione della vincolatività della decisione, anche se firmata solo dalla maggioranza degli arbitri, dato che pure l’arbitrato libero ammette tale modalità, in difetto di una contraria volontà delle parti, e sia la previsione di una decisione secondo diritto, senza il rispetto delle forme del codice di rito, ma nel rispetto del contraddittorio, attesa la sua compatibilità con l’arbitrato libero e il necessario rispetto anche in quest’ultimo del principio del contraddittorio, in ragione dello stretto collegamento esistente tra il principio di cui all’art. 101 c.p.c. e gli artt. 2, 3 e 24 Cost. ed in consonanza con l’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.

23 Aprile 2018

Impugnazione di delibera del collegio sindacale e funzionamento della clausola simul stabunt simul cadent. Il caso Telecom.

L’innesco della clausola statutaria simul stabunt simul cadent comporta la necessità di integrale rinnovo del consiglio di amministrazione, senza la possibilità di procedere a sostituzioni parziali interinali. [ LEGGI TUTTO ]

14 Febbraio 2018

Mancanza di interesse ad agire in caso di impugnativa di bilancio

Nel caso in cui in bilancio siano recepite poste per sanzioni e penalità o risarcimenti danni comminate ai soci attraverso una delibera del c.d.a., non sussiste l’interesse, in capo ai medesimi soci, all’impugnativa di tale bilancio qualora sia già stata impugnata la delibera del c.d.a. dalla cui efficacia dette poste dipendono.

L’interesse ad agire previsto dall’art.100 c.p.c. integra una condizione della azione, la cui carenza è rilevabile anche di ufficio, e presuppone la esigenza di ottenere, attraverso la domanda giudiziale, un risultato utile, [ LEGGI TUTTO ]