hai cercato articoli in
Art. 2389 c.c.
88 risultati
15 Giugno 2021

Le azioni di accertamento del Fallimento sugli amministratori della s.r.l.: natura indebita di compensi, rimborsi spese e acconti sugli utili

Nel caso in cui il Fallimento di una s.r.l. abbia esercitato l’azione finalizzata a conseguire la restituzione di somme indebitamente corrisposte agli amministratori, ai sensi dell’art. 2033 c.c., non opera il termine di prescrizione quinquennale ma, al contrario, il diritto è soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale ex art 2946 c.c.

La disciplina dei compensi degli amministratori prevista per le s.p.a. dall’art. 2389 c.c. si estende analogicamente anche alle s.r.l.; in assenza di una determinazione all’interno dell’atto costitutivo ovvero da parte dell’assemblea dei soci, il quantum del compenso dovrà essere stabilito giudizialmente.

L’atto di riassunzione di un giudizio davanti ad altro giudice, dopo che il primo adito si sia dichiarato incompetente, non introduce un nuovo grado di giudizio sicché la riassunzione non risulta abbisognevole di nuova autorizzazione del giudice delegato.

Sui compensi degli amministratori di società di capitali

Il diritto al compenso degli amministratori di società di capitali è un diritto disponibile che può essere derogato ed escluso in forza di una previsione statutaria o di una deliberazione assembleare che sancisca la gratuità dell’incarico.

In presenza di una clausola statutaria che preveda espressamente la mera facoltà di assegnare agli amministratori un’indennità annuale in misura fissa ovvero un compenso proporzionale agli utili d’esercizio, l’erogazione del compenso è solo eventuale e, comunque, subordinata a una preventiva delibera assembleare che determini, altresì, la misura del compenso spettante a ciascun amministratore.

19 Ottobre 2020

Annullabilità della delibera approvata con il voto determinante del socio in conflitto di interessi

È annullabile la delibera assembleare di s.r.l. avente ad oggetto il riconoscimento del compenso e del rimborso spese in favore dell’amministratore, approvata con il voto determinante del socio in conflitto di interessi, quando essa risulti dannosa per la società, in assenza di margini di utili tali da giustificare e consentire l’attribuzione di tali compensi.

Il diritto alla remunerazione degli amministratori ha natura disponibile e, pertanto, alla luce dell’art. 2389, secondo comma, c.c. è legittima la clausola statutaria di s.r.l. con cui si prevede una remunerazione costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili o con cui si prevede che l’attività dell’amministratore sia prestata a titolo gratuito.

29 Giugno 2020

Diritto all’emolumento dell’amministratore

Il diritto all’emolumento riconosciuto dall’assemblea all’amministratore è un diritto individuale che non è ritrattabile in corso d’opera da parte dell’assemblea ma che può venir meno o esser modificato solo con il consenso dell’amministratore a cui è destinato.

23 Giugno 2020

Autoattribuzione di uno specifico compenso per la carica di amministratore delegato

Vìola la disciplina dettata in materia di compensi degli amministratori, e integra quindi il fumus ai fini della concessione del sequestro conservativo intentato a cautela della futura azione di responsabilità, l’amministratore che, pur in assenza di deliberazione da parte del CdA relativa allo specifico compenso per la carica di Amministratore Delegato ricoperta, si attribuisce somme eccedenti quelle deliberate dall’assemblea, non rappresentando valido titolo per pretendere o per ricevere gli importi in discussione, né il budget triennale della società dal quale risulti un compenso del CdA superiore a quello deliberato dall’assemblea, né la delibera assembleare recante la semplice delega al CdA per l’individuazione del compenso dell’AD, né tantomeno la successiva inerzia del CdA in tema, che avrebbe al più potuto dar luogo a richiesta dell’amministratore di determinazione giudiziale del compenso e non certo alla percezione di somme in sostanza corrispondenti ad una autoliquidazione.

22 Giugno 2020

Sulla determinazione in via equitativa del Tribunale in merito all’entità del compenso spettante ad un amministratore ex art. 2389 c.c., in difetto di pronuncia dell’assemblea della società in tal senso

Qualora lo statuto sociale preveda la corresponsione di un’indennità per l’amministratore in virtù dell’incarico ricoperto, l’inerzia della sua determinazione da parte dell’assemblea (nonché il silenzio dell’atto costitutivo) può essere ovviata da una determinazione del Tribunale in via equitativa ex artt. 1709 e 2225 c.c.
[ LEGGI TUTTO ]

15 Giugno 2020

Alcune questioni sulla remunerazione dell’amministratore delegato di società quotata. Il caso Mediacontech

La deliberazione consiliare di nomina per cooptazione di un amministratore può prevedere la determinazione del compenso anche per relationem, mediante rinvio ad un accordo allegato (stipulato nel caso di specie fra il neo amministratore e l’azionista di controllo della società). E ciò ovviamente (i) nei limiti dell’ammontare complessivo ex articolo 2389, terzo comma, terzo periodo, del codice civile previamente deliberati dall’assemblea in relazione alla nomina del componente che il cooptato sostituisce e (ii) fermo restando il potere dell’assemblea di determinare un minor compenso in sede di conferma dell’amministratore cooptato (e cioè alla prima assemblea successiva alla cooptazione).

[ LEGGI TUTTO ]

8 Giugno 2020

L’art 2389 c.c. pone una competenza inderogabile in capo all’assemblea in relazione alla determinazione del compenso degli amministratori. Il caso Ferrovie.

Va attribuita alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa la controversia introdotta da un amministratore nei confronti della società riguardante le somme da quest’ultima dovute in relazione all’attività esercitata. Ugualmente deve essere attratta alla medesima competenza la domanda di restituzione della società nei confronti dell’amministratore per la pretesa assenza di una causa giustificativa.

Ai sensi dell’art. 2389 c.c., qualora non sia stabilita nello statuto, la determinazione della misura del compenso degli amministratori deve essere assunta con una esplicita delibera assembleare. Ciò vale parimenti per i c.d. trattamenti di fine mandato, che vengano riconosciuti alla fine del rapporto con la società.

Il terzo comma della norma citata, nello stabilire che l’amministratore di società cui sia demandato lo svolgimento di attività estranee al rapporto di amministrazione ha, per queste, diritto ad una speciale remunerazione, fa riferimento a quelle prestazioni che esulino dal normale rapporto di amministrazione, rientrando tra le prestazioni tipiche dell’amministratore soltanto quelle inerenti all’attività di gestione ed amministrazione sociale. Lo svolgimento delle funzioni di amministratore delegato di una società per azioni non integra, di per sé, l’attribuzione di una particolare carica ai sensi e per gli effetti della richiamata disposizione codicistica.

La deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione, con la quale viene determinato il compenso dell’organo gestorio, è affetta da radicale inefficacia; non è dunque necessario, ai fini dell’utile esperimento dell’azione restitutoria da indebito oggettivo, la previa impugnazione della medesima.

La regolazione del compenso degli amministratori delle società di capitali e il termine di prescrizione del diritto

La regolazione del compenso degli amministratori delle società di capitali è rimessa in primo luogo allo statuto e, solo se il compenso non è stabilito in quella sede, vi può provvedere l’assemblea. Qualora lo statuto o l’assemblea non prevedano alcun compenso o lo stesso sia determinato in modo inadeguato, l’amministratore può domandarne al giudice la determinazione, anche in via equitativa, purché alleghi e provi la qualità e quantità delle prestazioni concretamente svolte, non essendo sufficiente da sola l’indicazione del compenso stabilito per esercizi sociali di anni diversi.

Il diritto al compenso dell’amministratore è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2949 c.c., rispetto al quale non opera la decorrenza dalla cessazione del rapporto, trattandosi di regola che vale solo rispetto a prestazioni lavorative che rientrino nell’ambito di tutela di cui all’art. 36 Cost.

11 Maggio 2020

Trattamento di fine mandato quale elemento eventuale del compenso dell’amministratore di s.r.l.

In tema di trattamento economico dell’amministratore, il trattamento di fine mandato non costituisce un accessorio del compenso, che sia dovuto per legge, ma una gratifica del tutto eventuale, che può essere riconosciuta allo stesso solo in forza di una libera contrattazione delle parti e, quindi, di una volontà positivamente espressa in tal senso.

Affinché si pervenga a una declaratoria di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., ovvero ex art. 337, co. 2, c.p.c., è necessario che la questione sottoposta al giudice preventivamente adito sia in rapporto di pregiudizialità necessaria con quella oggetto del secondo giudizio. La prima questione deve, pertanto, costituire un antecedente logico giuridico rispetto alla decisione della causa della quale si chiede la sospensione, di talché questa non può essere definita senza prima pervenire ad una decisione sulla causa pregiudicante. La nozione di pregiudizialità ricorre quando una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo o comunque elemento della fattispecie di un’altra situazione sostanziale, sicché occorre garantire uniformità di giudicati, perché la decisione del processo principale è idonea a definire in tutto o in parte il tema dibattuto. Quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell’art. 337, co. 2, c.p.c. Tale disposizione, a differenza dell’art. 295 c.p.c., presuppone una valutazione discrezionale in capo al giudice, valutazione che deve necessariamente avere ad oggetto la plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo.